Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5149 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9122/2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Cipriani ed

elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso

la casella pec (michele. cipriani(at)pecavvocati.it) in forza di

procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato presso la Commissione territoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale di Crotone, elettivamente

domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1555/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal consigliere Caradonna Lunella;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha

concluso, in via principale, dichiararsi l’improcedibilità del

ricorso e, in via subordinata, rigettarsi il ricorso, come da

requisitoria scritta in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.I., cittadino nato a (OMISSIS), ricorre in cassazione con un unico motivo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva rigettato l’appello nei confronti della decisione del Tribunale di Catanzaro del 30 settembre 2016, che aveva ritenuto il racconto di M.I. inattendibile e non riscontrato ed aveva escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria e del riconoscimento della protezione umanitaria.

2. La Corte territoriale aveva disatteso il gravame ritenendo non attendibile e privo di elementi di riscontro il racconto del ricorrente e, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, l’assenza di allegazioni di situazioni particolari di vulnerabilità.

L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo esposto nel ricorso (depositato unitamente all’attestazione di conformità all’originale della sentenza impugnata depositata digitalmente) M.I. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e specificamente errore di procedura, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione del diritto di difesa.

In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa pronuncia, per la completa omissione del provvedimento istruttorio sui documenti nuovi prodotti con l’istanza di rimessione in termini depositata il 7 giugno 2018 (successivamente al deposito della comparsa conclusionale avvenuto il 12 marzo 2018) e deduce che tale omissione, oltre a tradursi in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., e in una violazione del principio del contraddittorio, configura una abuso di norme procedurali.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello di Catanzaro non ha mai risposto all’istanza di fissazione udienza e discussione in contraddittorio o di ammissione fuori termine e di concessione termini per memorie avente ad oggetto i seguenti documenti: 3 denunce originali con traduzione in inglese; la certificazione unica 2017; n. 13 buste paga dell’intero anno 2017; la comunicazione obbligatoria unificato Unilav del 3 gennaio 2018; n. 4 buste paghe dei mesi gennaio – aprile 2018.

Il motivo è inammissibile.

E’ orientamento di questo Corte che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1876).

Tanto premesso in punto di mancata ammissione dei mezzi istruttori, nel caso in esame, appare, comunque, risolutiva la circostanza che la Corte territoriale, oltre a dare atto del deposito dei documenti a pag. 3 della sentenza impugnata, nelle pagine 8, 9 e 12 ha espressamente esaminato i documenti stessi.

Pag. 3: “Nel corso del giudizio di appello, l’appellante produceva n. 3 denunce e documentazione comprovante la sua situazione di lavoro in Italia”.

Pagg. 8 e 9: “Con riguardo, poi, alle denunce prodotte prescindendo da ogni valutazione sulla genuinità dei documenti (prodotti in copia, non legalizzati e, di fatto, di incerta provenienza) deve evidenziarsi che: a) quanto alla denuncia dell’attentato del 2001, ne risulterebbe vittima un ospite o un cliente dello zio e non un dipendente, come invece, affermato dal M.; secondo quanto riportato nella denuncia, l’inimicizia tra aggressore e aggredito derivava dal fatto che il Farooq (o Farwq) voleva distruggere una tomba (di San Beriwali Sarkar); b) quanto alla denuncia relativa all’episodio del 2008, contrariamente a quanto riferito davanti alla Commissione territoriale dal M., non figura la presunta guardia del corpo dello zio nè viene descritta alcuna sparatoria tra la vittima e gli aggressori; inoltre, la vittima viene indicata come ferita e non uccisa; infine, nessuna delle vittime risulta essere stata uccisa nè ferita; c) quanto alla denuncia del 2014 lo zio, che dovrebbe identificarsi in tale I.A., non risulta ucciso (come affermato dal M.), ma solo testimone dell’evento (cfr. la copia delle denunce prodotte)”.

Pag. 9: “Segnatamente, deve ribadirsi la lacunosità e la genericità del racconto e la sua incoerenza su aspetti essenziali, oltre che la sua generale inverosimiglianza e l’esistenza di una insanabile discrasia tra le dichiarazioni rilasciate da M.I. dinanzi alla Commissione Territoriale di Crotone ed il contenuto delle denunce prodotte nel giudizio di appello, anche volendo tralasciare ogni valutazione circa la genuinità delle stesse”.

E’ principio giuridico affermato da questa Corte che l’efficacia delle prove assunte non è subordinata alla pronunzia di un formale provvedimento di ammissione, essendo questo implicito nel fatto che il giudice abbia esaminato le risultanze delle prove, traendone elementi di giudizio (Cass., 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass., 16 aprile 1968, n. 1116).

Così anche nel caso in esame l’amissione delle prove documentali risulta indirettamente dal fatto che il giudice ne ha esaminato gli esiti, traendone elementi formativi del suo convincimento.

A fronte peraltro delle specifiche argomentazioni spese dalla Corte territoriale sui documenti acquisiti nel processo di secondo grado, le deduzioni del ricorrente sono state del tutto generiche e circoscritte all’affermazione che “la produzione era peculiare sia ai fini della credibilità del ricorrente(denunce probanti il narrato) e sia ai fini della prova dell’integrazione sociale, posto che il richiedente ha prodotto documentazione lavorativa successiva, ancorchè attuale alla data della richiesta di rimessione in termini (ultima busta paga mese di aprile 2018, richiesta del 7 giugno 2018)”.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815). Nessuna violazione, quindi, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè del diritto di difesa o del contraddittorio, vizio quest’ultimo di cui comunque doveva dolersi la controparte.

3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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