Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5149 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5149 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA

sul ricorso 8443-2015 proposto da:
ARZA’ ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALSAVARANCHE 46, presso lo studio dell’avvocato MARCO
CORRADI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA
ARZA’ giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

OLIVA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2017
1902

VIA R MAINARDI 30, presso lo studio dell’avvocato
RINALDO VICARI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURO BONI giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1581/2014 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 06/03/2018

di GENOVA, depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA

ARMANO;

2

Orlando Arzà stipula con Oliva Francesco un preliminare di vendita di
terreno in cui si stabilisce il pagamento di un acconto al momento
della stipula del preliminare e del saldo al momento del rilascio della
concessione edilizia da ottenersi a spese dell’alienante ed a cura degli
acquirenti ,che vengono immessi nel possesso.
L’alienante Arzà cita in giudizio Oliva Francesco anche nella qualità di
legale rappresentante della Oliva Residenziale Sri per la risoluzione
del preliminare e la restituzione del fondo, oltre risarcimento danno;
deduce che a distanza di tre anni non è stata rilasciata la concessione
edilizia perché gli acquirenti non hanno fornito al Comune la
documentazione necessaria.
Il tribunale ha accolto la domanda .
La Corte d’appello di Genova ,con sentenza pubblicata il 12 dicembre
2014, riforma la sentenza di primo grado affermando che non sono
stati inadempienti gli acquirenti ,che hanno fornito tutta la
documentazione necessaria per ottenere la concessione edilizia ma lo
è stato il venditore, il quale ha rifiutato l’assenso alla richiesta di
variante ed ha arbitrariamente chiesto al Comune di archiviare il
procedimento amministrativo inerente la concessione edilizia,
decidendo di chiedere la risoluzione del preliminare.
Avverso questa decisione propone ricorso Orlando Arzà con due
motivi illustrati da memoria
Resiste con controricorso Francesco Oliva, anche nella qualità di
legale rappresentante di residenziale Oliva Sri.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 360
numero 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il collegio
tenuto in alcuna considerazione la natura del contratto preliminare
dedotto in giudizio, omettendo del tutto qualsivoglia sindacato in
ordine alla condotta inadempiente tenuta da Oliva Francesco.
2.11 motivo è inammissibile.
Si ricorda che in virtù della data della pubblicazione della sentenza al
procedimento si applica la nuova formulazione dell’articolo 360 n.
c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I.
n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione
le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità
sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione
del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,
individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art.
3

Fatti del processo

articolo 13.
Roma 10/10/2017

132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di
“mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di
“manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione
perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di
motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto
storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia
“decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Tali requisiti non ricorrono nella specie.
Infatti la Corte non è incorsa nell’ omessa valutazione del fatto
dedotto in quanto ,al contrario, ha ritenuto che fosse proprio il
comportamento dell’attuale ricorrente ad avere determinato la non
concessione della licenza edilizia. Tali accertamenti di fatto non sono
più rivalutabile in sede di legittimità alla luce del nuovo articolo 360
numero cinque c.p.c..
5.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 2697 c.c.
in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.
Si censura il supplemento di perizia ammesso dalla Corte d’appello di
Genova avente ad oggetto l’accertamento della presentazione da
parte dell’Oliva dei documenti necessari per l’ottenimento della
concessione edilizia.
6. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente denunzia la violazione del principio dell’onere della prova
per essere stato sostituito con la disposizione di una c.t.0 cosiddetta
esplorativa, ma non riporta in ricorso il quesito affidato dalla Corte
d’appello al c.t.u. di modo da non consentire a questa corte di
valutare la fondatezza della censura.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso a condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 9.000,00, oltre
euro 200,00 per esborsi ,accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso

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