Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5148 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1956-2011 proposto da:

L.A., L.D., L.S., OLEIFICIO

L. SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato UGO OPERAMOLLA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2010 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato OPERAMOLLA che ha chiesto

l’accoglimento con rinvio;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito di impresa della società Oleificio L. SRL da Euro 54.038,00 ad Euro 1.748.197,00 per l’anno di imposta 2003. Il maggior reddito accertato veniva imputato pro quota in capo ai tre soci, trattandosi di società a ristretta base familiare, con emissione di altrettanti avvisi di accertamento. La società ed i soci provvedevano ad impugnare gli avvisi.

2. Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, rigettava l’impugnazione della società ed accoglieva quella dei soci, ritenendo non condivisibile la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base familiare.

3. Con la sentenza n. 11/06/10, depositata il 19.01.2010 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rigettava l’appello della società ed accoglieva l’appello dell’Ufficio relativo alla posizione dei soci. Secondo la CTR l’operato dell’Amministrazione era legittimo e non scalfito dalle difese spese dalle parti private.

4. La società ed i tre soci, L.A., S. e D. ricorrono per cassazione su quattro motivi, ai quali replica la Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10 – Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1 e 2 e art. 48 – Violazione dell’art. 213 c.p.c.in rel. all’art. 88 c.p.c. ed agli artt. 97 e 111 Cost. – Carente motivazione sul punto del diniego dell’ordine di esibizione e di altri accertamenti istruttori.

I ricorrenti nello svolgere il motivo ricordano che la società aveva proposto istanza di conciliazione della controversia ai sensi dell’art. 48 della legge sul contenzioso tributario e che la proposta di conciliazione sottoscritta dai funzionari e dalle parti private in data 2.3.2007, anche se non approvata dal Dirigente, non era stata prodotta in giudizio dall’Ufficio.

Osservano quindi, sul punto, che la CTR, nonostante fosse stata sollecitata dai contribuenti a ordinarne l’esibizione, la aveva ritenuta irrilevante non essendosi la conciliazione perfezionata. Tale statuizione è criticata dai ricorrenti che sostengono che le conclusioni finali del tentativo di conciliazione, anche se non approvato dal dirigente, costituivano integrazione dell’accertamento originario, in quanto frutto di una analitica verifica delle ragioni del contribuente, che l’Amministrazione aveva il dovere di produrle e che, in mancanza, il giudice avrebbe dovuto ordinarne l’esibizione; concludono affermando che il rifiuto di produrre gli atti aveva comportato la violazione del principio di tutela dell’affidamento e la decisione di non ordinarne l’esibizione la violazione delle regole processuali che impongono al giudice tributario di acquisire tutti i dati e le informazioni in possesso degli Uffici.

1.2. Il primo motivo, che pure si palesa gravemente carente sul piano dell’autosufficienza in quanto non riproduce il contenuto del verbale di conciliazione al quale astrattamente si richiama, sostenendo finanche che avrebbe contenuto “oltre la finale dichiarazione negoziale, una verifica in contraddittorio delle ragioni della proposta” (fol. 7 del ricorso), è infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, vigente ratione temporis “3. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592, art. 5. (…) 4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5. 5. L’ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito. Se l’istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio”.

Applicando tale dettato normativo al caso concreto si evidenzia che nella fattispecie non si era perfezionata alcuna conciliazione, atteso che non risulta che vi fosse stato alcun versamento (Cass. n. 14300/2009) e che non era nemmeno intervenuta la firma del dirigente, unico legittimato a rappresentare la volontà dell’Ufficio (Cass. n. 20628/2015).

La statuizione della CTR appare immune da vizi anche in merito al rifiuto di ordinare l’esibizione del verbale di conciliazione non perfezionatosi: invero, in caso di mancato perfezionamento della conciliazione fuori udienza, solo l’Ufficio può scegliere di depositare, ai sensi del ricordato comma 5, la proposta e solo in questo caso spetta alla Commissione valutarla.

2.1. Secondo motivo – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dai maggiori ricavi non dichiarati, determinati mediante l’individuazione del cd. prezzo medio, che è stato poi moltiplicato per la quantità di merce venduta.

Secondo i ricorrenti la sentenza è tautologica, in quanto si limita a riprodurre sinteticamente i risultati del pvc senza confrontarli con le deduzioni difensive dei contribuenti.

2.2. Il motivo, peraltro ampiamente carente sul piano dell’autosufficienza in quanto non riproduce le deduzioni difensive che non sarebbero state considerate dal giudice di appello, è infondato.

Contrariamente a quanto assertivamente denunciato, la CTR, nel confermare la validità dell’accertamento, ha dato conto del fatto che i maggiori ricavi erano stati accertati prendendo in considerazione i quantitativi, distinti per qualità e quantità dei prodotti, rilevati dalle rimanenze iniziali e finali di magazzino dichiarate dalla contribuente, nonchè dalle fatture degli acquisti e delle vendite del 2003 e che i prezzi medi erano stati quantificati, per ciascuna delle varietà di prodotto, sulla base dei dati rinvenienti dalle fatture relative all’attività svolta all’ingrosso, e quindi con un margine di guadagno inferiore rispetto a quello ottenibile con la vendita al dettaglio, come risultante dalla documentazione contabile esistente presso la società.

Sul punto la decisione impugnata non appare tautologica e la censura va respinta.

3.1 Terzo motivo – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sul punto relativo alla presunzione di onerosità del finanziamento in favore di altra società ed alla annotazione di operazioni inesistenti, in relazione al rilievo concernente i rapporti economici intercorsi tra la società e la SAM.

La ripresa ha riguardato la stipulazione prima e la risoluzione poi di un contratto preliminare tra le due società per il trasferimento futuro di un complesso immobiliare: secondo i ricorrenti la Commissione, dopo aver dato atto che ai due momenti negoziali erano seguite corrispondenti fatture e note di credito, ha tuttavia qualificato come giuridicamente inesistente tale operazione senza spiegare le ragioni del suo convincimento e senza considerare che l’emissione delle fatture e delle note di credito era irrilevante per l’erario in quanto i carichi fiscali si compensavano. Hanno escluso, inoltre, che la decisione potesse ritenersi motivata dal fatto che l’Oleificio L. si era impegnato a trasferire un bene “non di sua proprietà”.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la complessiva ratio decidendi espressa dalla CTR e non la censura adeguatamente.

Invero la CTR ha spiegato in modo articolato le ragioni del suo convincimento, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sulla scorta delle quali ha ritenuto inesistenti le note di credito emesse a favore della SAM.

In particolare ha ricordato che il contratto preliminare di vendita da parte della società contribuente a favore della SAM era stato stipulato in data 12.10.2000, avendo ad oggetto beni immobili non di sua proprietà, e che la fattura era stata emessa in data 30.12.2002, in epoca di gran lunga successiva, seguita nel 2003 dalle note di credito: ciò premesso, ha affermato che a nulla rilevava l’avvenuto accredito a favore dell’appellante del bonifico disposto dalla SAM, poichè lo stesso risultava effettuato in data antecedente l’emissione della fattura; che le società erano costituite dalla medesima compagine sociale ed avevano quindi un unico interesse; che l’operazione perseguiva l’intento di precostituire costi fittizi ed IVA disponibile in capo alla SAM.

3.3. A fronte di ciò, la censura trascura detti rilevanti passaggi motivazionali e sostanzialmente sollecita una rivalutazione dei fatti conforme alle aspettative dei ricorrenti, inammissibile in sede di legittimità.

4.1. Quarto motivo – Violazione dei principi di diritto sull’imputazione dei redditi non dichiarati di società di capitali. I ricorrenti sostengono che i vizi della sentenza impugnata travolgono i maggiori redditi accertati per la società e, di conseguenza, gli accertamenti nei confronti dei soci.

4.2. Il motivo, fondato esclusivamente sulle conseguenze dell’auspicato accoglimento dei primi tre motivi, è assorbito dal loro rigetto.

5.1. In conclusione il ricorso va respinto, infondati i motivi primo e secondo, inammissibile il terzo ed assorbito il quarto.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione:

– rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e secondo, inammissibile il terzo ed assorbito il quarto;

– condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 17.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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