Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5148 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5148 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 7389-2015 proposto da:
SIVIERO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE ANICIO GALLO N.102 SC.A INT 13, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentato e difeso
dall’avvocato EMILIO PAOLO SALVIA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

2017
1901

INPGI

ISTITUTO

NAZIONALE

PREVIDENZA

GIORNALISTI

ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA , in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, dott. ANDREA CAMPORESE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI

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Data pubblicazione: 06/03/2018

NICOLA, 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA
CAIAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
SETTEMBRE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 809/2015 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

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di NAPOLI, depositata il 17/02/2015;

L’ INPGI -Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti
italiani Giovanni Amendola- ha chiesto al Tribunale di
Napoli, per quello che qui ancora interessa, di dichiarare
abusiva l’occupazione da parte di Massimo Siviero di un
appartamento di sua proprietà sito in Napoli, Vicoletto
Belvedere e di condannarlo al pagamento dell’indennità di
occupazione in base al valore dei canone di mercato
praticato nella zona .
Massimo Siviero ha chiesto il rigetto della domanda ed ha
proposto domanda riconvenzionale di condanna dell’Istituto
al risarcimento dei danni sofferti da lui e dai suoi familiari
per le cattive condizioni dell’immobile.
Il Tribunale di Napoli ha accolto per quanto di ragione la
domanda dell’attore ed ha condannato il Siviero al
pagamento degli importi di euro 28. 073,16 e di euro
7.303,86 oltre ad accessori; ha dichiarato inammissibile la
domanda riconvenzionale.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 17
febbraio 2015, ha rigettato l’appello proposto da Massimo
Siviero, compensando le spese tra le parti.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso Massimo
Siviero con sei motivi illustrati da successiva memoria
Ha resistito con controricorso INPGI
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia ec art.360 n.3
c.p.c violazione degli artt 2041, 2042, 2043 2056 ,2948,
1175 1176 c.c. e articolo 101 c.p.c., articolo 113 c.p.c.
articolo 24 Cost, articolo 111 Cost, articolo 6 paragrafo 1
Cedu, nullità della sentenza ex articolo 360 numero 4 in
relazione all’articolo 112 c.p.c.
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Fatti del processo

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2. Il motivo è inammissibile.
Si osserva che l’interpretazione della domanda é un’attività
che spetta al giudice di merito, non più rivalutabile in sede
di legittimità ,se non nei ristretti limiti di cui all’articolo 360
numero 5 c.p.c nella nuova formulazione.
Il ricorrente formalmente denunzia plurime violazioni di
legge, ma nella realtà censura la qualificazione giuridica
della domanda che ha proposto l’ INPGI ,che i giudici di
merito hanno effettuato sulla base fatti dedotti nell’atto di
citazione.
Il vizio di motivazione, se pure può ritenersi dedotto, non è
formulato secondo i canoni previsti dal nuovo articolo 360
n.5 ,che prevede la denunzia di una motivazione del tutto
assente o l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato
oggetto di discussione fra le parti, circostanze neanche
dedotte dal ricorrente. Di conseguenza è inammissibile
anche la censura di violazione del 112 c.p.c, in quanto il
giudice ha esattamente pronunziato sulla domanda come
qualificata, nè può ritenersi sussistente la lesione del diritto
di difesa poiché non vi è alcun obbligo del giudice di
preventivamente contraddire con la parte la qualificazione
della domanda.
La censura sul termine di prescrizione è assorbita una volta
confermata la qualificazione dell’azione effettuata dal
giudice di merito che si prescrive in 10 anni.
La violazione degli articoli 1175 c.c. e 1176 c.c. è
inammissibile in quanto risulta per la prima volta proposta
in tale giudizio di legittimità.
3.Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt.
113,115,116 c.p.c. dell’articolo 2697 c.c. dell’articolo 1
delle preleggi in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.,
nonché dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360
numero 4. C.p.c.

Infatti la Corte di merito ha evidenziato che la domanda
proposta dall’Istituto è di determinazione dell’indennità di
occupazione secondo il valore di mercato praticato nella
zona e nel fare tale valutazione la Corte di merito ha
utilizzato come parametro di riferimento gli accorti presi tra
le rappresentanze di categoria e l’ Istituto, ritenendo che
questi contenessero numerosi elementi utili per la
quantificazione dell’indennità di occupazione.
Il ricorrente senza formulare una adeguata critica della
decisione, ripropone inammissibilmente le stesse questioni
già proposte alla Corte d’appello e da questa ritenute
infondate.
5.Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazionedegli
artt. 1181, 1218, 1220, 1223, 1227, 1325, 1571, 1803,
2041,2043,2056 e 2697 c.c. nonché degli articoli 1 e 2del
decreto legislativo n. 59 del 1994, degli articoli 115 e 116
c.p.c. e articolo 1 comma 4 della legge 431 / 98 e art.14
della legge 392/ 78.
6.11 motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso
non censura adeguatamente la ratio decidendi della
sentenza.
Infatti la Corte d’appello ha ritenuto, dopo aver evidenziato
che il contratto di locazione è un contratto tipico
sinallagmatico,che il contratto scritto intercorso fra il
Siviero e l’Istituto di mutualità fosse un contratto nullo per
mancata previsione di un compenso in cambio dell’utilizzo
dell’immobile.
Tale statuizione non è adeguatamente censurata ed il
ricorrente ripete pedissequamente le censure già formulate
in appello relative ad un presunto contratto verbale
sostitutivo di quello scritto, già rigettate con adeguata
motivazione dalla Corte d’appello.
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4.11 motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della
decisione.

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7.Con il quarto motivo di ricorso condizionato al mancato
accoglimento dei motivi che precedono, si denunzia
violazione degli artt. 113,115,116 e 232 c.p.c. nonché degli
articoli 1175, 1176 e 2697 c.c.
Il ricorrente censura la decisione del giudice di merito che
ha rigettato l’istanza diretta ad ottenere una decurtazione
dell’indennizzo maggiore di quella riconosciuta nella misura
del 20% dal giudice di prime cure in ragione delle precarie
condizioni in cui versava l’immobile ,sul rilievoi che dalla
documentazione allegata dal Siviero non erano emersi
elementi tale da giustificare una maggiore decurtazione
rispetto a quella operata dal tribunale.
8.11 motivo è inammissibile perché sotto l’apparente
denunzia di violazione di legge censura la valutazione del
materiale probatorio fatta dal giudice di merito.
Si ricorda nuovamente che in virtù della data della
pubblicazione della sentenza si applica la nuova
formulazione dell’articolo 360 n. c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,
con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più
ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di
legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola
verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto
dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza
della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”,
di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di
“motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle
quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per

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omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato
oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una
diversa soluzione della controversia.
La censura formulata non propone nessuna delle ipotesi
sopraindicate, che sono le uniche a constire la censura di
vizio di motivazione nel giudizio di legittimità.
9. Con il quinto motivo di ricorso condizionato si censura
violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., degli artt 2043 ,
2059, 2697 c.c.e degli articoli 2, 29 e 32 Cost e nullità della
sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c. per aver il
giudice di merito ritenuto che il Siviero non aveva fornito la
prova del danno biologico sofferto a causa delle precarie
condizioni igieniche sanitarie in cui versava l’immobile .
10.11 motivo è inammissibile in quanto sotto l’apparente
denunzia di violazione di legge censura una valutazione di
fatto sulle condizioni dell’immobile, non più rivalutabile in
sede di legittimità alla luce della formulazione del nuovo
articolo 360 n.5 c.p.c
11.Con il sesto motivo condizionato si censura violazione
forse e falsa applicazione degli artt 113 ,115 e116 c.p.c.
nonché dell’articolo 2697 c.c. per aver il giudice di merito (\r”‘
errato nella determinazione dell’ammontare delle somme
versate a titolo di canoni di locazione e accessori.
12. Anche tale motivo è inammissibile perché attinge
valutazioni di merito non più rivalutabili in questa sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
La riproduzione di tesi già prospettate e respinte dal
giudice di appello senza coerente censura con la
motivazione adottata I la ripetuta censura per vizio di
motivazione mascherata sotto l’aspetto di violazione di
inammissibile per consolidato orientamento
legge ,
più consentito dal
pluridecennale, e comunque non
novellato art. 360, n. 5, c.p.c., costituisce indizio di colpa
grave così valutabile in coerenza con il progressivo

rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema
Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale
desumibile dai principi di ragionevole durata del processo
(art. 111 Cost.), di illiceicità dell’abuso dei processo e di
necessità di una interpretazione delle norme processuali
che non comporti spreco di energie giurisdizionali.E’
applicabile pertanto Vart.385 4 0 comma c.p.c t essendo il
giudizio iniziato nel 2002.
Per quel che concerne, infine, il quantum della sanzione da
irrogare (del tutto discrezionale, con l’unico limite all’equità
che è rappresentato dalla ragionevolezza: Cass. sez. 6 – 2,
ord. 30 novembre 2012 n. 21570), considerata la natura di
ripetizione di motivi già rigettati nei due gradi di merito e
l’inammissibilità delle censure formulate e tenuto conto
altresì dell’evidente scopo defatigatorio, si stima equo
determinarlo equitativamente in euro 6.000,00.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in
euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori e
spese generali come per legge .
Condanna il ricorrente a pagare alla controparte la somma
di euro 6.000,00 ex art.285 4 0 comma c.p.c
Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma 10-10-17

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