Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5148 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato QUINTO PIETRO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALSUD STRADE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona O del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso l’avvocato STICCHI DAMIANI ERNESTO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 155/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lecce con sentenza del 18 marzo 1997 condannava il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi al pagamento della complessiva somma di L. 6.539.841 in favore della s.r.l. Italsud strade a titolo di revisione dei prezzi per l’appalto conferitole in data 12 gennaio 1982 onde realizzare il secondo lotto della strada di bonifica Casarano-Collepasso.

In parziale accoglimento dell’impugnazione dell’impresa, la Corte di appello di Lecce ha elevato l’importo della revisione ad Euro 45.675, 81 e respinto l’appello incidentale del Consorzio, osservando: a) che nel caso doveva trovare applicazione per la liquidazione della revisione il D.M. 11 dicembre 1978, ed in considerazione dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice, la tabella 5 di detto d.m.; b) che in base ad essa la somma complessiva spettante alla Italsud era di L. 351.041.005, per cui detraendo dalla stessa l’importo di L. 262.600.196, già percepito, residuava la somma di L..88.440.809, oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza, il Consorzio Li Foggi ha proposto ricorso per due motivi;cui resiste l’impresa appaltatrice con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso che si articola in due motivi, il Consorzio, deducendo violazione dell’art. 116 cod.proc.civ., del D.M. 11 dicembre 1978, nonchè difetti ed illogicità della motivazione censura la sentenza, impugnata per avere liquidato la revisione dei prezzi dovuta all’impresa applicando la tabella 5 di detto d.m. in luogo di quella 6, prevista proprio per opere con più categorie di lavori, . pur ritenuta adeguata non soltanto dal c.t.u. nominato in primo grado, ma anche da quello nominato in appello;che solo per ragioni equitative aveva proposto in alternativa una stima pari alla media tra i compensi revisionali ottenibili con l’applicazione di entrambe le tabelle. Laddove la soluzione della Corte di appello si era discostata da entrambe le consulenze, non aveva motivato sulle ragioni per cui aveva prescelto di recepire la tabella 5 e si era posta in contrasto con il suo stesso intendimento di aderire al riconoscimento della maggiorazione del prezzo per i lavori di scavo da parte del Comitato regionale tecnico amministrativo. Le censure sono fondate.

Essendo stato accertato dalla sentenza impugnata l’avvenuto riconoscimento da parte del Consorzio del diritto alla revisione prezzi soprattutto per i lavori di scavo effettuati nel sottosuolo ove era stato riscontrato materiale roccioso particolarmente duro, la controversia verteva unicamente sulla scelta delle tabelle delle quote di incidenza predisposte per dette categorie dei lavori dal D.M. 11 dicembre 1978, la cui applicazione non è più contestata in questa sede di legittimità:in quanto la tabella 5 invocata dall’Italsud per avere realizzato sovrastrutture stradali, prevedeva una maggiore incidenza per i materiali, invece inferiore nella successiva tabella 6 applicabile alle opere con più categorie di lavori;che nella fattispecie, come riferito dal Consorzio erano consistiti anche in scavi, lavori in rilevato e costruzione di ponticelli.

Per tale ragione, richiedendo il relativo accertamento il sussidio di specifiche cognizioni tecniche, il Tribunale ha proceduto a c.t.u. e poi ne ha recepito le risultanze sfavorevoli all’impresa, per avere detto consulente accertato non solo che si trattava di opere che avevano richiesto diverse categorie di lavori, ma che quelli relativi alle sovrastrutture non erano neppur prevalenti rispetto agli altri, come invece richiesto dalla Tabella 5 applicabile per le sole sovrastrutture, o quanto meno “allorquando i lavori di sovrastrutture rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell’opera da realizzare”.

Avendo la Italsud con l’impugnazione contestato detti accertamenti (riportati dal Consorzio nel ricorso), la Corte di appello ha proceduto alla rinnovazione della ct., – e la seconda relazione ha formulato due soluzioni, l’una conforme alla prima per avere minuziosamente accertato che l’importo per movimenti di materie pari a L. 298.131.263 “superava notevolmente l’importo relativo alle sovrastrutture (L. 255.912.338). Mentre in alternativa detto consulente, muovendo dalla particolarità del caso di specie, , considerato molto singolare, proponeva una soluzione equitativa in cui il compenso revisionale veniva calcolato in misura pari “alla media tra i compensi revisionali che si ottengono con l’applicazione delle due tabelle.

Con la conseguenza che nè il primo, nè tanto meno il secondo ct.

avevano ritenuto applicabile la tabella 5; ed alla stregua dei relativi accertamenti l’unica alternativa che si poneva alla sentenza impugnata era quella di applicare la tabella 6 ovvero di mediarne l’incidenza dei materiali con il parametro della tabella 5 come proposto equitativamente dal secondo consulente in una delle due soluzioni prospettate.

Vero è che secondo la costante giurisprudenza di legittimità le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice;ma è pur vero che detto giudice può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico – giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 19661/2006;

14849/2004; 13468/2000);

Nel caso concreto, poi, nel corso del giudizio, erano stati nominati due consulenti tecnici d’ufficio e le conclusioni del secondo in una delle due soluzioni prospettate erano difformi ed inconciliabili non solo con l’altra, ma anche con la soluzione del primo consulente; per cui ove la sentenza impugnata intendeva uniformarsi alla soluzione equitativa del secondo consulente, non poteva neppure limitarsi ad una acritica adesione ad essa, ma doveva, invece, . valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui riteneva di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (e quelle della soluzione conforme del secondo). Mentre poteva discostarsi da entrambe le soluzioni dando a maggior ragione adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti;e trattandosi in particolare di una questione meramente tecnica doveva fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, nonchè alla decisione di applicare la tabella 5. La Corte di appello, invece, si è limitata ad estrapolare i dati individuati dal consulente nell’ipotesi in cui si fosse prescelta la soluzione equitativa prospettata e fosse stato necessario calcolare l’importo revisionale (anche) in base a quest’ultima tabella (per poi mediarlo con quello della tabella 6); perciò detto importo (naturalmente non posto in discussione) prospettando tautologicamente quale unica ragione della preferenza per la tabella in questione (pag. 8 sent.), che invece doveva costituire proprio l’oggetto di una rigorosa dimostrazione da parte della sentenza, non soltanto perchè contestata con argomenti tecnici dal Consorzio in entrambi i gradi del giudizio, ma anche e soprattutto perchè esclusa da entrambi i c.t.u..

La sentenza impugnata priva del tutto di motivazione su tale punto decisivo della controversia, va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce, che si atterrà alle considerazioni esposte e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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