Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5147 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1727-2011 proposto da:

VEMEG VENDITA MARMI E GRANITI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 426,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA SARMATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO FRANCIS

DINELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PIETRASANTA in persona del Direttore

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/2010 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per i controricorrenti l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società VE.ME.G Vendita Marmi e Graniti SRL in liquidazione propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi avverso la sentenza n. 63/30/10, depositata il 31.05.2010 e non notificata, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, in riforma della decisione di primo grado, ha confermato l’avviso di accertamento n. R5U030100050/2005 per IVA, IRPEG, IRAP per l’anno di imposta 1999, emesso nei suoi confronti.

2. Il secondo giudice ha ritenuto che l’accertamento era esente da vizi sotto il profilo motivazionale poichè conteneva l’espresso rinvio al pvc redatto dalla G. di F. in data 06.12.1999. Riteneva quindi che il metodo seguito per la ricostruzione del reddito era corretto perchè l’Amministrazione aveva determinato il volume delle vendite effettuate senza emissione di fattura, e quindi in evasione di IVA, e le imposte dirette dalla differenza tra il volume di affari presunto, pari a Lire 3.676.667.153=, e le vendite annotate al registro IVA, pari a Lire 3.437.654.153=, osservando che le critiche svolte dalla società non miravano ad inficiare il metodo seguito in astratto, quanto l’inadeguatezza dello stesso rispetto alla peculiarità aziendali.

Sulla scorta di tale premessa, considerata la comparazione delle ragioni fattuali opposte dalle parti, riteneva assolutamente esorbitante il volume di affari accertato dall’Ufficio e ne disponeva la riduzione, demandando all’Ufficio il ricalcolo del debito di imposta.

3. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha deliberato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. Primo motivo – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente si duole del fatto che la CTR non abbia annullato l’avviso di accertamento benchè privo della motivazione, atteso che questa si esauriva in un mero richiamo al pvc della G. di F., omessa ogni diversa verifica e valutazione.

2.2. La censura è infondata. La C.T.R., valutata la motivazione dell’atto impositivo, ha dato conto dei presupposti fondanti l’accertamento. Quanto alla mancata allegazione del pvc emesso dalla G. di F. deve osservarsi che da quanto riportato dall’avviso di accertamento nel ricorso, per autosufficienza (fol. 12), si evince che il detto pvc, richiamato per relationem, era stato notificato alla contribuente.

2.3. Come chiarito da questa Corte “il requisito motivazione dell’accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. 23615/2011). A ciò va aggiunto che nel regime introdotto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributaria può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimo siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 23923/2016).

2.4. Questa Corte ha inoltre puntualizzato che la previsione dell’allegazione degli atti richiamati in motivazione, di cui all’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 15327/2014), circostanza che – come prima ricordato – nel caso in esame non ricorreva, nè ciò è stato contestato.

3.1. Secondo motivo – Violazione e falsa applicazione dsel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente si chiede sei verificatori abbiano desunto l’omessa annotazione di elementi presuntivi di reddito ricorrendo al metodo induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2) o al metodo analitico- induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 360 c.p.c., comma 1), sostiene di non comprendere quale metodologia la CTR abbia ritenuto che sia stata applicata e conclude affermando che non ricorrevano i presupposti nè per l’una, nè per l’altra.

In particolare sostiene che non ricorrevano gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti richiesti per quella di tipo analitico – induttivo.

3.2. Il motivo è inammissibile. Premesso che è chiaro che la CTR ha ricondotto l’accertamento all’applicazione del metodo analitico – induttivo (come si desume da quanto scritto al fol. 3, ove è detto che “la ricostruzione effettuata dall’Ufficio tiene conto di elementi tratti direttamente dai dati della contabilità dell’azienda….”), va osservato che sostanzialmente la ricorrente sollecita un riesame dei fatti, non trascrive l’avviso e non offre alcun elemento concreto atto a far valutare la sua doglianza formulata, peraltro, in modo dubitativo e perplesso.

4.1. Terzo motivo – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: insufficiente sul quantum della riduzione applicata, contraddittoria sul metodo applicato.

4.2. Il terzo motivo è infondato. Premesso che la denunciata contraddittorietà sul metodo applicato non è idonea ad integrare la doglianza poichè avrebbe dovuto vertere piuttosto sulla contraddittorietà della motivazione, va osservato che la riduzione risulta chiaramente stabilita nella misura dell’80% rispetto all’accertato, di guisa che residua quale maggiore imponibile solo il 20% del recuperato a tassazione: contrariamente a quanto assume la Agenzia nel controricorso, ciò si evince chiaramente dal tenore complessivo della statuizione che fa riferimento ad un accertamento “assolutamente esorbitante…. talchè corretto appare disporre una consistente riduzione degli elementi positivi di reddito nella misura dell’80%” rispetto alla somma accertata.

5.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo e terzo ed inammissibile il secondo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione,

– rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e terzo, inammissibile il secondo;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA