Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5147 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25559-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’Avvocato GARDIN MARCO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato G. LONGO LUCIO;

– ricorrente-

contro

S.R., E.S., E.M.R.,

E.A.M., nella qualità di eredi di E.V.,

elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, tutti rappresentati e difesi

dall’Avvocato PAGANO GERMANA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 51/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.R., E.S., E.M.R. e E.A.M., in qualità di eredi di E.V., assunto come receptionist presso la struttura “Hotel Sottovento di R.A.”, con sede in S. Egidio del Monte Albino, dal 2008 al 2013 e dipendente in maniera irregolare presso la stessa fino al decesso, proponevano ricorso per rivendicare le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto maturati in capo al loro congiunto, parametrati al contratto collettivo di categoria;

il Tribunale Nocera Inferiore condannava R.A. al pagamento dei crediti spettanti agli eredi di E.V. per l’ammontare di Euro 98.467, 41;

la R. proponeva ricorso in appello, chiedendo che fosse accertata la nullità della sentenza di primo grado a causa dell’asserita inesistenza della notifica del ricorso introduttivo derivante da una pluralità di cause, tra le quali: a) atto notificato all’impresa individuale “Hotel Sottovento di R.A.” che, al momento del deposito del ricorso, era stata già cancellata dal registro delle imprese; b) esecuzione della notifica in luogo diverso dalla residenza della titolare, al tempo posta in Matera; c) in mani del coniuge separato con cui la R. non aveva relazioni tali potersi presumere la conoscenza dell’atto notificato; d) inesistenza del rapporto processuale, instauratosi con Ro.Al., padre della ricorrente, qualificatosi come institore e procuratore della figlia sebbene, all’epoca della notifica, la ditta individuale ” R.A.” fosse stata ceduta a V.M. e, dopo un anno, cancellata dal registro delle imprese; e) inefficacia della sanatoria della notifica per conseguente costituzione in giudizio di soggetto diverso dall’effettivo destinatario dell’atto;

la Corte d’appello di Salerno, esaminata ogni questione sollevata, ha rigettato integralmente il ricorso stabilendo che la censura, inerente alla regolarità della notifica nelle varie declinazioni sopra riportate, era stata proposta per la prima volta in appello e che la prova che il difensore dell’appellante avesse avuto conoscenza dell’atto, era data dalla produzione delle rituali memorie difensive;

la cassazione della sentenza è domandata da R.A. sulla base di due motivi;

S.R., E.S., E.M.R. e E.A.M., in qualità di eredi di E.V. hanno depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente contesta “Nullità dell’intero procedimento in relazione all’art. 138 c.p.c. e ss., artt. 149 e 160 c.p.c., alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater convertito in legge e del loro combinato disposto per l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo di primo grado”; propone una prospettazione del fatto processuale alternativa a quella adottata dalla Corte territoriale, riproponendo le ragioni per le quali ritiene inesistente la notifica dell’atto per mancato perfezionamento del processo notificatorio, conclusosi con la materiale consegna dello stesso a soggetto diverso dal destinatario e in luogo diverso dalla propria residenza;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in relazione all’art. 111 Cost. – Carenza di legittimazione passiva in capo al costituito sig. Ro.Al. nella qualità di institore della ditta Hotel Sottovento di R.A.”; deduce l’erroneità della pronuncia gravata nel punto in cui questa avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notifica dell’atto in mani di soggetto sprovvisto di capacità rappresentativa in giudizio, poichè incaricato sulla base di una procura institoria invalida, in quanto rilasciatagli dalla titolare di una ditta individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese;

il primo motivo è inammissibile;

le doglianze di parte ricorrente si appuntano sostanzialmente sull’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda costituirebbe un inammissibile novum;

tuttavia, esse non sono specificamente prospettate, atteso che la ricorrente non trascrive e non produce l’atto introduttivo di primo grado da cui poter dedurre che la domanda sia già stata formulata in primo grado;

in ogni caso, anche le ulteriori circostanze di fatto esposte nel primo motivo, in base alle quali la ricorrente pretenderebbero di contrastare l’iter argomentativo seguito dal giudice dell’appello, rimangono confinate in un ambito di assoluta genericità;

nessuna delle circostanze dedotte risulta, infatti, munita di adeguato supporto probatorio; in particolare, quella relativa alla cancellazione della ditta dal registro della camera di commercio al tempo della notifica non è asseverata dall’allegazione della visura catastale, così come, l’affermazione che la R. all’epoca della notifica, risiedesse a Matera e non a S. Egidio del Monte Albino non è confermata dalla produzione del certificato di residenza storico;

anche il secondo motivo, con cui è contestata l’invalidità della procura institoria conferita al padre della ricorrente Ro.Al., è inammissibile per carenza di autosufficienza in quanto il documento di cui si prospetta l’invalidità non è allegato, così come non è allegato l’atto di cessione della ditta “Hotel Sottovento di R.A.” a V.M. nè copia della visura che attesta la cancellazione dal registro presso la camera di commercio, circostanze, di contro anche queste, compiutamente accertate dalla sentenza impugnata;

suole ribadirsi, in relazione alla fattispecie in esame, che allorquando questa Corte debba accertare se il giudice del merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa;

tuttavia, l’esplicazione del potere di procedere direttamente all’esame e alla f1,1

valutazione del “fatto processuale” in sede di legittimità trova un limite nella violazione del principio di specificità;

non essendo il vizio di error in procedendo rilevabile ex officio, nè possedendo questa Corte il potere di ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (ex multis, cfr., Cass. n. 20:181 del 2019);

nel caso in esame, la ricorrente non ha specificamente contestato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, il quale deve ritenersi, perciò, confermato quanto ad ogni statuizione conseguitane;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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