Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5147 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5147 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 14886-2017 proposto da:
EHIMUAN GODWIN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA
PAOLINELLI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 1615/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.

Data pubblicazione: 05/03/2018

Rilevato che:
Ehimuan Gogwin propone ricorso, deducendo unico motivo, avverso
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di
Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso
l’ordinanza del giudice di primo grado, con la quale era stata respinta
la domanda proposta per il riconoscimento della protezione

in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione
non era stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione, il cui
deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza;
la parte intimata non svolge attività difensiva;

Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo
cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile,
è fondato;
deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione
(Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche
apportate all’art. 19 del d.l. n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n.
142 del 2015, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è
effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento,
senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione
(Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);
dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la
comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata il
25 febbraio 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era
stato notificato il 25 marzo 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
Ric. 2017 n. 14886 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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internazionale;

civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso;
l’impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà
procedere all’esame del merito della controversia, facendo

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

applicazione dei principi di diritto suesposti;

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