Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5147 del 05/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5147 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 12119/09 proposto da:
Bertolotto Francesca, quale erede di Luciana Bennati,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi n. 11,
presso lo Studio Legale Carne lutti, rappresentata e
difesa dall’Avv. Andrea Colantoni, giusta delega in
atti;

ricorrente contro
Agenzia delle Entrate,
Centrale

pro tempore,

in persona

del Direttore

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;

ope

Data pubblicazione: 05/03/2014

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 62/01/09 della Commissione
Tributaria Regionale Centrale, sez. di Trieste,
depositata il 4 marzo 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. Andrea Colantoni, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 62/01/09, depositata il 4
marzo 2009, la Commissione Tributaria Centrale del
Friuli Venezia Giulia, accoglieva il ricorso
dell’Ufficio avverso la decisione n. 188/01/94 della
Commissione Tributaria di Secondo Grado di Gorizia, la
quale aveva confermato la decisione del giudice di
prime cure che aveva annullato l’avviso n. 14437
REGISTRO emesso nei confronti di Bennati Luciana a
rettifica del valore di terreni agricoli compravenduti,
rinviando “per il merito” alla CTR.
La CTC, dopo aver statuito che la controversia non
poteva esser definita per “condono”

ex

art. 9

bis,

comma dal 6 all’il, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, “essendo
il valore della lite superiore a lire 30.000.000”,
riteneva che l’avviso, che faceva rinvio per relationem
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udienza del 8 gennaio 2014, dal Consigliere Dott.

alla stima UTE, fosse adeguatamente motivato “tenuto
conto che trattavasi di elementi già noti al
contribuente, senza alcun pregiudizio al corretto
svolgimento del contraddittorio” e che conteneva “la
descrizione dell’immobile, la sua identificazione e
ubicazione, la indicazione delle caratteristiche e

comparativo”. La CTC, infine, giustificava il rinvio
alla CTR poiché la “questione della valutazione
estimativa esula dalla cognizione attribuita a questa
Commissione Centrale”.
Contro la sentenza della CTC, Francesca Bortolotto,
nella sua qualità di erede della contribuente Bennati
Luciana, proponeva ricorso per cassazione affidato a
tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva senza presentare
difese.
Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso, la sentenza veniva

censurata ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 2 e 3,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
636”; questo perché, secondo la contribuente, la CTC,
che non poteva giudicare le questioni “relative a
valutazione estimativa”, avrebbe dovuto, giusta
l’eccezione sollevata dalla contribuente, dichiarare
inammissibile il ricorso dell’Ufficio; ricorso che,
invece, richiedeva proprio una valutazione estimativa.
Il quesito era: “se, nel caso di specie, l’esame della

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l’indicazione del metodo di stima sintetico

questione devoluta alla CTC per motivi attinenti una
valutazione estimativa sorta in base all’applicazione
dell’imposta di registro, costituisce o meno violazione
o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 26
d.p.r. 636/72 che esclude in proposito la competenza
della CTC”.

bis

c.p.c., questo perché il quesito di diritto è

formulato in modo astratto, completamente avulso dalla
concreta fattispecie, sicché all’anodina domanda se sia
errata la sentenza della CTC che abbia deciso una
questione

estimativa,

non

può

corrispondere

l’affermazione della regula iuris richiesta perché non
,

è possibile dire se della stessa possa farsi
applicazione nel presente caso pratico (Cass. sez. III
n. 11542 del 2013; Cass. sez. III n. 2095 del 2013).
2. Col secondo motivo del ricorso, la sentenza veniva
censurata ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 5,
c.p.c.,

deducendo,

particolare,

in

“Omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio”,
quest’ultimo indicato nell’aver completamente mancato
di spiegare la inapplicabilità della valutazione
“automatica”

ex

art. 52, comma 4, d.p.r. 26 aprile

1986, n. 131.
Il motivo è inammissibile.
In effetti, deve evidenziarsi che quello censurato non
costituisce un vizio motivazionale circa l’affermazione
di esistenza o inesistenza di un fatto; bensì, col

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Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366

motivo in esponente, la CTC viene censurata per non
aver giuridicamente spiegato la non applicabilità della
valutazione “automatica” ex art. 52, coma 4, d.p.r. n.
131, mancanza di spiegazione giuridica che rileva
esclusivamente sotto il profilo della violazione di
legge ex art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., giacché, come

esser sostituita o corretta da questa Corte, ovviamente
se la decisione sia conforme a legge, a’ sensi
dell’art. 384, comma ultimo, c.p.c. (Cass. sez. I n.
11910 del 2009; Cass. sez. lav. n. 19618 del 2003).
3. Col terzo motivo di ricorso, la sentenza veniva
censurata ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 5,
c.p.c.,

“Insufficiente

rubrica,

in

deducendo,

motivazione sul punto relativo alla definizione delle
liti fiscali pendenti

ex art. 9 bis,

comma da 6 e 11,

d.l. 79/1997”; questo, perché la CTC avrebbe sbagliato
a ritenere la lite non “condonabile” in quanto il
valore della stessa era superiore a

30.000,00;

secondo la contribuente, invece, il valore in parola,
appunto da calcolarsi con riferimento all’imponibile,
non doveva prendere in considerazione i terreni
agricoli,

quest’ultimi

soltanto

suscettibili

di

valutazione “automatica” in applicazione dell’art. 52,
comma 4, d.p.r. n.

131 cit.; per tale ragione,

l’imponibile, per determinare la lite “condonabile”,
era da intendersi esclusivamente quello relativo ai
fabbricati rurali e strade, ch’era pari a lire
9.294.500.

5

noto, l’omessa o illogica motivazione giuridica deve

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Il motivo è inammissibile.
In effetti, col motivo in esame, non viene censurato
alcun fatto decisivo e controverso, bensì,

in thesi

della ricorrente, la scorretta applicazione delle
disposizioni che sovraintendono alla determinazione del
valore della lite “condonabile, quindi un

error in

360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 7394 del
2010; Cass. sez. I 4178 del 2007).
5. In totale assenza di attività difensiva dell’Agenzia
delle Entrate, che non ha proposto controricorso e
nemmeno ha partecipato alla discussione, non debbono
esser regolate le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 8 gennaio 2014

iudicando da censurarsi unicamente a’ sensi dell’art.

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