Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5147 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A2A S.P.A. in persona del legale pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli

avv.ti ZOPPINI Giancarlo, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Crovace,

che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLA TIRANO, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 26^, n. 55, depositata il 13 agosto

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per la società contribuente, l’avv. Giuseppe Pizzonia;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Raffaele Ceniccola, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe;

– che il Comune intimato non si è costituito; rilevato:

– che non risulta allegato al ricorso l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuto ricevimento del plico postale da parte del destinatario;

che nessun avviso di ricevimento è stato successivamente versato in atti e nemmeno prodotto in sede di adunanza in Camera di consiglio a cura della società intimante nè, in tale sede, questa ha rappresentato la relativa mancata restituzione e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato;

osservato:

– che, in tale situazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso (v. Cass. S.U. 627/08);

considerato:

– che, in quanto radicalmente inammissibile, il ricorso può esser respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che – stante l’assenza d’attività difensiva del Comune intimato – non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA