Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5146 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13970-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ETA RO LAVORAZIONE CARTA IN ROTOLI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PETRUCCI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2013 della COMM.TRIB.REG. del LAZAIO,

depositata l’08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PETRUCCI che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 21.11.2003, l’Agenzia delle Entrate di Roma emetteva nei confronti della società Eta-Ro Lavorazione carta da rotoli spa un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, contenente due recuperi a tassazione ai fini Irpeg ed Irap: con riferimento alla somma di Euro 121.832, corrisposta dalla società ai soci unici A.A. ed A.S. a titolo di royalties versate in relazione all’uso del brevetto per la produzione e stampa dei biglietti autostradali, l’Ufficio osservava che la licenza per lo sfruttamento del brevetto, avente durata ventennale, era scaduta in data 31.7.2002; pertanto le somme corrisposte nell’anno 2003, nella stessa misura pattuita per le royalties nonostante il brevetto fosse scaduto, dovevano qualificarsi come utili distribuiti ai soci; con riferimento alla somma di Euro 6.376 ne riteneva l’indeducibilità per carenza di documentazione.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n. 44 del 2011.

La società proponeva appello, limitatamente alla ripresa a tassazione della somma di Euro 121.832 versata ai soci. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello con sentenza del 8.3.2013.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per tre motivi:1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha omesso di verificare se la società avesse fornito la prova dell’esistenza di una prestazione giustificativa dei costi dedotti; 2) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione apparente, nella formulazione tuttora applicabile al processo tributario a norma del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3 bis convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui ha omesso di motivare in ordine a quale fosse il contenuto del contratto di trasferimento di cognizioni tecniche asseritamente stipulato tra la società ed i soci dopo la cessazione dei diritti di brevetto, nonchè in ordine alla individuazione delle circostanze in base alle quali potesse ritenersi sussistente un siffatto contratto, 3) subordinatamente, qualora si ritenga applicabile anche al processo tributario la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui non ha valutato il fatto storico relativo alla inesistenza del contratto per il trasferimento di informazioni tecniche nonchè in relazione alle circostanze di fatto indicate nel precedente motivo; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui ha ritenuto fondata la consulenza tecnica di parte per mancata contestazione degli argomenti tecnici ad opera della Agenzia delle Entrate.

La società resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso la ricorrente non articola, in concreto, una denuncia di violazione di legge, ma censura piuttosto la motivazione della sentenza, in termini riconducibili al diverso vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Il secondo motivo è inammissibile. Alla sentenza impugnata è applicabile ratione temporis la ragione di ricorso per cassazione per “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett.b) convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134. In tal senso di è espressa questa Corte stabilendo che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, del quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829).

3. Il terzo motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha affermato aprioristicamente che la prosecuzione del pagamento in favore dei soci, a brevetto scaduto, di somme esattamente orrispondenti a quelle precedentemente versate per il pagamento delle “royalties” era giustificato “dall’interesse delle Eta Ro di continuare ad avvalersi del know how degli A.”, con richiamo ad una relazione di parte appellante il cui contenuto non viene minimamente esplicitato. In tal modo il giudice di appello omette di esaminare un complesso di circostanze di fatto, di rilevanza decisiva e sulle quali le parti hanno discusso, dedotte nelle controdeduzioni dell’Ufficio il quale osservava che: il contratto scritto esistente tra le parti (società e soci) aveva per oggetto esclusivamente lo sfruttamento del brevetto ivi indicato e non si estendeva ad altre prestazioni; le somme versate ai soci dopo la scadenza del contratto di concessione dello sfruttamento del brevetto, erano di importo uguale alle somme precedentemente corrisposte a titolo di pagamento delle royalties non più dovute; mancanza di elementi fattuali indicativi della stipulazione di un contratto, ulteriore e diverso da quello relativo allo sfruttamento del brevetto, giustificativo della prosecuzione nel versamento ai soci di somme di importo uguale alle royalties; omessa indicazioni di quali siano le conoscenze tecniche (“know how”),ulteriori e diverse da quelle già acquisite attraverso lo sfruttamento ventennale del brevetto, costituenti oggetto del un nuovo contratto stipulato tra società e soci dopo la scadenza del brevetto.

4. Il quarto motivo è assorbito.

In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Le spese saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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