Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5146 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 99/2015 proposto da:

Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in l.c.a., in persona del

Commissario liquidatore Avv. I.G., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio

dell’Avv. Michele Costa, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Attilio Regolo n. 12d, presso lo studio

dell’avvocato Vecchio Zosima, rappresentata e difesa dall’avvocato

Lucio Crispo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4227/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal cons. Dott. CARADONNA LUNELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS Stanislao, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come

da requisitoria scritta depositata;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Luca Grazian, con delega scritta

dell’avv. Michele Costa, che ha insistito per l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Alessandra Costa, con

delega scritta dell’avv. Lucio Crispo, che si è riportata agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 3 aprile 1995 la Milano Assicurazioni S.p.a. presentava domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. della somma di lire 11.154.816.559 per rapporti correnti, fideiussioni e lettere di patronage, nonchè della somma di lire 9.816.952.874 per crediti condizionati dall’effettivo pagamento da parte di essa ricorrente, domanda che veniva respinta dalla procedura in data 15 marzo 2011.

2. Con ricorso depositato il 29 marzo 2011, la Milano Assicurazioni S.p.a. proponeva opposizione, insistendo per essere ammessa al passivo per tutti gli importi richiesti e, nel giudizio, si costituiva la Compagnia Tirrena contestando la domanda di insinuazione di Milano Assicurazioni S.p.a. e formulando domanda riconvenzionale per l’importo di lire 7.453.500.945, che non era stato compensato in sede di formazione dello stato passivo.

3. Con sentenza n. 20212/2005 depositata il 23 settembre 2005, il Tribunale di Roma, a seguito di espletamento di CTU, accoglieva l’opposizione di Milano Assicurazioni S.p.a., ammettendola in chirografo allo stato passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. per complessivi Euro 11.824.840,82, respingeva la domanda riconvenzionale proposta dalla Compagnia Tirrena; condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali, ponendo a suo carico le spese di CTU, con collocazione del credito in prededuzione.

4. Con atto notificato il 7 novembre 2006, la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. impugnava la sentenza di primo grado; Milano Assicurazioni S.p.a. si costituiva con comparsa di risposta e appello incidentale e la Corte di appello di Roma, dopo avere disposto un supplemento di istruttoria, in riforma parziale della sentenza impugnata, ammetteva la Milano Assicurazioni S.p.a. al passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per la somma di Euro 11.255.636,09, a titolo di credito chirografario, dichiarava interamente compensate le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti le somme liquidate, con decreti del 5 ottobre 2011, quale compenso al consulente tecnico di ufficio.

5. La sentenza della Corte di Appello di Roma è stata impugnata dalla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (società nella quale si sono fuse per incorporazione Milano Assicurazioni, Unipol Assicurazioni e Premafin) ha presentato controricorso.

Entrambe le società hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., in l.c.a., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nello specifico la società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui è stato asserito che non vi sarebbe stata contestazione in merito al fatto che, tenuto conto delle azioni di regresso già esercitate dalla Milano anche nei confronti degli altri coobbligati (SIDA ed Unione Euro Americana), l’ammissione nei confronti di Tirrena degli ulteriori importi di Euro 7.961.925,00, in base al contratto di cessione, determinasse un riconoscimento di un credito a favore di Milano ben superiore all’importo corrisposto.

La società ricorrente afferma che non solo la contestazione vi era stata, ma anche che la circostanza secondo cui la Milano Assicurazioni S.p.a. aveva già insinuato nel passivo sia di Unione Euro Americana che di SIDA l’importo di Euro 3.312.500, pari al 25% ciascuna del pagato, non era stata contestata dalla stessa Milano Assicurazioni S.p.a. che sul punto si era limitata a difendersi asserendo che le insinuazioni al passivo non equivalevano al pagamento e che esse non erano definitive.

2. Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni (Cass., 6 settembre 2019, n. 22397).

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già avevano affermato che “il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)” e che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Dai principi sopra richiamati discende che le condizioni di sussistenza del vizio di omesso esame sono plurime:

il vizio deve riguardare un fatto storico, principale o secondario;

l’esistenza del fatto storico deve risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali;

il fatto storico deve essere stato oggetto di discussione tra le parti;

il fatto dedotto deve avere carattere decisivo, ovvero se esaminato, determina un esito diverso della controversia.

Il motivo dedotto dalla società ricorrente è, per converso, privo di specificità, non essendo stato indicato il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulti l’esistenza del fatto storico dedotto, il come e il quando tale fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività del fatto stesso.

Le argomentazioni della società ricorrente piuttosto attengono alla asserita erronea affermazione dei giudici di secondo grado relativa alla mancata contestazione del riconoscimento di un credito a favore della Milano Assicurazioni S.p.a. superiore all’importo corrisposto. Anche nella memoria difensiva la società ricorrente specifica che il fatto del quale è stato denunciato l’omesso esame è l’ammissione al passivo delle l.c.a. delle tre Compagnie che facevano parte, insieme a Lloyd Internazionale, del Gruppo Tirrena per l’importo complessivo di Euro 17.899.425,00, importo superiore a quello pagato (pag. 3 della memoria).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la ritenuta (da parte dei giudici di secondo grado) mancata contestazione del riconoscimento di un credito superiore all’importo effettivamente corrisposto dalla società ammessa al passivo della l.c.a., non senza tuttavia prescindere dalla circostanza che la Corte di appello di Roma ha comunque preso in considerazione quanto dedotto dalla società ricorrente.

Difatti, dopo avere specificato che l’ammissione al passivo si fondava su due titoli, uno di natura contrattuale (art. 6 del contratto di cessione del 60,09% del capitale sociale della Lloyd Internazionale S.p.a. del 31 luglio 1990) e l’altro fondato sull’azione di regresso (le lettere di patronage sottoscritte dalla Lloyd Internazionale S.p.a. di cui la Milano Assicurazioni s.p.a. aveva chiesto il rimborso nella misura del 60,9%), ha affermato (peraltro correttamente dato che dall’ammissione al passivo non ne consegue la soddisfazione del credito) che nulla vieta l’esercizio congiunto delle due azioni con l’unico limite di non ripetere una somma maggiore di quella corrisposta.

3. Con il secondo motivo la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1954 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che la pretesa che la Milano poteva far valere in relazione alle lettere di patronage doveva essere pari al complessivo importo di Euro 5.302.981,25, di cui Euro 3.312.500 per quota Tirrena in via di regresso ed Euro 1.990.481,25 pari al 60,09% della quota di pertinenza Lloyd Internazionale ex art. 6 del contratto di cessione del 31 luglio 1990.

Ad avviso della società ricorrente è evidente che la Milano Assicurazioni S.p.a. una volta ammessa in via di regresso per il 25% nei confronti di tutti gli altri fideiussori non poteva essere ammessa nei confronti di Tirrena per il 60,09% dell’intero pagato, perchè così facendo essa da un lato aveva ottenuto il riconoscimento di un credito ben maggiore dell’importo pagato, dall’altro aveva privato la stessa Liquidazione ricorrente di poter essa stessa agire in regresso per le somme eccedenti la quota del 25% di propria pertinenza.

4. Il motivo è infondato.

L’art. 1954 c.c. prevede che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione dell’art. 1299 c.c., comma 2, ovvero la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

In ragione del contenuto della norma richiamata la società ricorrente non specifica quale sia stata la violazione di cui all’art. 1954 c.c. operata dai giudici di secondo grado, nè il principio corretto che doveva essere applicato in sostituzione di quello errato asseritamente utilizzato dalla Corte di appello di Roma.

La Corte di Cassazione ha affermato, anche di recente, che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione” (Cass., 25 settembre 2019, n. 23851).

La società ricorrente, inoltre, non indica quale fattispecie concreta sia stata erroneamente sussunta nell’ambito dell’art. 1954 c.c. nè quale conseguenze giuridiche errate i giudici di secondo grado hanno tratto da questa norma in relazione alla fattispecie concreta esaminata.

Ed infatti, la ricorrente afferma che la violazione del disposto dell’art. 1954 c.c. è correlata alla negazione, in capo alla Liquidazione ricorrente, della possibilità di esercitare l’azione di regresso in considerazione della doppia ammissione al passivo in favore della Unipolsai senza alcuna riserva o condizione.

Al riguardo già si è detto che i giudici di secondo grado hanno affermato che nulla vieta l’esercizio congiunto delle due azioni con l’unico limite di non ripetere una somma maggiore di quella corrisposta.

Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 61 (riproposto nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 160), rubricato “Creditore di più coobligati solidali”, prevede, poi, che il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento e che il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

Ed ancora la Corte di Cassazione, in una prospettiva definita di “emancipazione dalla qualificazione condizionale, ai fini concorsuali ed interni” del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55, ha affermato che “Il coobbligato, così come non è infatti tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito, nemmeno con riserva, potendolo far valere in sede fallimentare con l’istanza di ammissione, tempestiva o tardiva, altrettanto perviene ad una situazione giuridica soggettiva di pieno accesso alla concorsualità (nel senso che egli matura il diritto ad esercitare la correlata azione) solo a condizione dell’avvenuta effettuazione del pagamento, secondo un principio reso da Cass. 11144/12 con riguardo al credito di regresso del fideiussore solvens” (Cass., 11 gennaio 2013, n. 613).

Il pagamento si configura, quindi, come fatto costitutivo del diritto al regresso o della vicenda modificativa che nella surrogazione determina il subingresso del coobbligato nel rapporto principale e non già come una mera condizione per l’esercizio di un diritto spettante al condebitore fin dal sorgere dell’obbligazione.

Con l’ulteriore corollario che “Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, quindi, la sostituzione soggettiva nel credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato dal creditore comune nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di pretese” (Cass., 1 marzo 2012, n. 3216; Cass., 13 luglio 2017, n. 17413).

5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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