Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5146 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22289-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARLA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI

ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Caltanissetta, a conferma della sentenza del Tribunale di Enna, ha dichiarato insussistente l’obbligo di G.F. – ingegnere iscritto all’Albo professionale ma non ad Inarcassa – di iscriversi alla gestione separata, ed ha accolto l’opposizione proposta dal professionista avverso l’avviso di addebito notificatogli dall’Inps per i redditi da attività libero professionale prodotti nell’anno 2008;

la Corte territoriale ha sostenuto che l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori che presuppongono l’iscrizione alla Cassa di previdenza speciale, non implica l’automatico obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che, a norma dell’art. 18, comma 12 del D.L. n. 98 del 2011, l’attività svolta dall’interessato è comunque soggetta a un versamento contributivo ad Inarcassa;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; G.F. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta l’interpretazione del quadro normativo proposta della Corte territoriale, prospettando che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30344 e 30345 del 2017), sebbene non tenuto ad iscriversi alla cassa professionale di previdenza ed assistenza, il Giustra sarebbe comunque obbligato ad iscriversi e versare i contributi alla gestione separata sul reddito prodotto nel 2008 per l’attività libero professionale esercitata, sia pure in modo non abituale;

il motivo è fondato;

questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alle casse di previdenza professionali, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ratio della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Così Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 32166 del 2018);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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