Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5146 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO TULIPANO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Avv. S.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l’avvocato PICOZZA PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI MATTEO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), Concessionario del

Servizio di Riscossione dei Tributi per la Provincia di Verona in

sostituzione di Cariverona Banca S.p.a., in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FRANCESCO CARRARA 24, presso l’avvocato SINISI VINCENZO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRINI UGO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE – DI ROMA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DI VERONA;

– intimate –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 566/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

prima della discussione degli avvocati il Presidente chiede notizie

sullo stato del ricorso davanti alla Commissione Tributaria; in

merito non aggiungono nuove notizie sia il ricorrente che il

resistente;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PICOZZA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SINISI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cariverona s.p.a., esattore delle imposte dirette del Comune di Verona, con domanda del 13 settembre 1982 ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società Tulipano s.p.a del credito d’imposta maturato in L. 1.900.137.132 in relazione ai redditi non dichiarati, percepiti dalla società nell’anno d’imposta 1980, sulla base di avviso d’accertamento n. 21 notificato il 15 marzo 1982 alla società in bonis e conseguente iscrizione a ruolo di IRPEG ed ILOR, pene pecuniarie e mora. Il giudice delegato ha ammesso il credito come da richiesta.

Con domanda d’insinuazione tardiva, la Cariverona, nella medesima veste, ha chiesto l’ammissione del credito per IRPEF ed IRPEG in L. 7.101.696.151 sulla base dell’avviso d’accertamento n. (OMISSIS), notificato questa volta al curatore fallimentare, comprensivo anche del credito accertato col precedente avviso n. 21, già ammesso.

Il curatore fallimentare ha dedotto d’aver presentato domanda integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito in L. n. 516 del 1982, ed ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell’amministrazione finanziaria, che si è regolarmente costituita rilevando che i due avvisi d’accertamento avevano formato oggetto di ruolo straordinario non impugnato dal curatore. L’esattore, in data 17.10.85, preso atto della domanda integrativa proposta dal curatore ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, ha ridotto la misura di entrambi i crediti, quello già ammesso in sede di formazione allo stato passivo a L. 332.903.665, quello ancora sub judice a L. 916.048.275.

Con decreto del 20.2.1986 il g.d. ha disposto l’ammissione di quest’ultimo credito nell’importo così modificato, pronunciando nel contempo l’estinzione del procedimento d’insinuazione tardiva.

A seguito delle pronunce, della Corte Costituzionale n. 175/1986 che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 429 del 1982, art. 16 e della Commissione Tributaria Centrale che, definendo la controversia introdotta dal curatore del fallimento Tulipano, ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo del reddito accertato in relazione all’anno 1980 nei confronti della società, il curatore fallimentare, con ricorso del 24.3.1997, ha chiesto la revocazione del decreto di ammissione di entrambi i crediti.

1.- L’avviso d’accertamento n. 80 era a suo avviso nullo, in quanto era stato notificato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982.

2.- Il ruolo straordinario, al contrario di quanto affermato dall’amministrazione delle finanze, era stato impugnato dal curatore fallimentare.

3.- Il credito era estinto e perciò inesistente;

4.- L’avviso n. 80 si riferiva anche al credito di cui all’avviso n. (OMISSIS), già accertato ed ammesso in sede di formazione dello stato passivo.

5.- Il decreto che aveva pronunciato l’estinzione del procedimento d’insinuazione tardiva era fondato sulla falsa convinzione di un inesistente accordo transattivo intervenuto tra le parti.

6.- Erano stati rinvenuti documenti decisivi, rappresentati da numerose ordinanze di giudici tributari di rimessione alla Corte costituzionale circa la legittimità costituzionale del D.L. n. 429 del 1982.

La nullità della transazione intervenuta col creditore si estendeva alla rinuncia all’opposizione all’ammissione del credito, neppure previamente autorizzata dal Tribunale fallimentare.

Il concessionario ed il Ministero delle Finanze, dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a quest’ultimo profilo, in riconvenzionale hanno chiesto nuova ammissione del credito.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2625/2001, dato atto che il credito ammesso in sede tempestiva era stato ridotto all’importo sopra indicato, ha accolto la revocazione dichiarando per l’effetto la nullità del decreto del g.d. emesso il 20.2.86 in sede d’insinuazione tardiva, e l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.

Cariverona ed Uniriscossioni, quest’ultima interventore volontario costituitosi in veste di concessionario e cessionario del ramo d’azienda di Cariverona s.p.a, hanno proposto appello innanzi alla Corte d’appello di Venezia. Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata l’11 marzo 2002 hanno spiegato gravame incidentale adesivo.

Il curatore ha eccepito “in limine” la tardività di quest’ultima impugnazione; nel merito ha ribadito la fondatezza della sua domanda.

La Corte territoriale, con sentenza n. 566 depositata il 7 aprile 2005, ha accolto il gravame principale.

Avverso la statuizione il curatore del fallimento della società Tulipano ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti con controricorso da Uniriscossioni s.p.a.. Gli altri intimati – Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate – non hanno spiegato difese. Il ricorrente ha infine depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente deduce col primo motivo vizio di omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. La pronuncia d’assorbimento dell’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione incidentale, proposta tardivamente dall’amministrazione finanziaria, viola il disposto dell’art. 334 c.p.c. che ammette l’impugnazione incidentale tardiva, ma non si estende anche all’impugnazione adesiva. L’auspicata soluzione d’inammissibilità del gravame incidentale dell’amministrazione procurerebbe il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.

La controricorrente replica al motivo rilevandone l’infondatezza.

2.- Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed ancora vizio d’omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Il difetto di motivazione risiederebbe nell’omesso rilievo dell’inesistenza del provvedimento del giudice delegato pronunciato in presenza dell’opposizione del curatore fallimentare, cui avrebbe dovuto seguire il mutamento del rito, anzichè dal collegio a conclusione della fase contenziosa. Secondo il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9692/2002, il vizio è rilevabile d’ufficio e senza limiti di tempi.

Il controricorrente deduce infondatezza anche di questo motivo.

3.- Col terzo motivo il ricorrente si duole della declaratoria d’inammissibilità della revocazione, in quanto fondata, secondo il giudice d’appello, su errori di diritto e non di fatto.

Il controricorrente sostiene l’infondatezza del motivo rilevando che gli errori ascritti al decreto oggetto della revocazione non attengono alla fase d’ammissione al passivo ma a fasi precedenti e non possono ascriversi a falsa percezione della realtà da parte del g.d..

Rappresentano errori imputabili al curatore, che omise di eccepire le circostanze assunte nella domanda di revocazione, per opporsi all’ammissione, e non del giudice al cui esame non furono sottoposti.

Il secondo motivo, meritevole di esame prioritario, è privo di fondamento.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di revocazione;

rilevando che la nullità del decreto del giudice delegato, se sussistente, avrebbe dovuto essere dedotta con gli ordinari strumenti d’impugnazione ex art. 161 c.p.c. e non mediante il rimedio della revocazione, previsto nei soli casi tipici e tassativi previsti. Il curatore fallimentare, nei primi cinque motivi, aveva rappresentato errori non di fatto ma di giudizio; il sesto motivo si riferiva a provvedimenti non qualificabili documenti nuovi.

La decisione, seppur corretta nella sua conclusione, merita correzione nella parte motiva nei sensi che seguono.

La vicenda si è pacificamente scandita nei sensi riferiti dal ricorrente:

Cariverona, s.p.a., esattore delle imposte dirette del Comune di Verona, il 13 dicembre 1982 ha depositato domanda d’insinuazione tardiva del credito basato sull’avviso d’accertamento n. (OMISSIS) notificato al curatore fallimentare il 9 settembre 1982. In relazione alle imposte ivi indicate, quest’ultimo, il 15 dicembre dello stesso anno, ha presentato domanda integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito in L. n. 516 del 1982. L’amministrazione finanziaria, costituitasi nel procedimento d’insinuazione tardiva, ha dichiarato, senza riceverne smentita, che i due avvisi d’accertamento posti a base delle domande d’insinuazione, tempestiva e tardiva, avevano formato oggetto di ruolo straordinario non impugnato dal curatore. L’esattore, all’udienza del 17.10.85, ha ridotto entrambi i crediti, quello già ammesso in sede di formazione allo stato passivo a L. 332.903.665, e quello ancora sub judice a L. 916.048.275, secondo quanto indicato dal curatore nella domanda integrativa. Il giudice delegato, per effetto della domanda anzidetta, modificato lo stato passivo in relazione alla domanda già accolta nei sensi indicati dal creditore, ha disposto con decreto l’ammissione del credito ancora al suo esame, nell’importo modificato.

Questa la cornice di fatto, il decreto in contestazione è sicuramente immune dai vizi riscontrati dai giudici di merito, sia dalla nullità ravvisata dalla Corte territoriale, tanto più dalla giuridica inesistenza o abnormità rilevata dal Tribunale.

La presentazione da parte del curatore fallimentare della dichiarazione integrativa, concretante il cosiddetto condono automatico o tombale, in riferimento all’imponibile accertato dall’amministrazione finanziaria indicato nei due avvisi d’accertamento posti a base delle domande di insinuazione allo stato passivo di Cariverona, ha comportato la definizione agevolata di quella pretesa, che a sua volta ha reso incontestabile il rapporto tributario di condono. Questo infatti era da considerarsi definito sulla base del congiunto effetto dell’irrevocabilità della dichiarazione, sancita ne del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1 e delle definitività dell’accertamento non impugnato, ed in questo senso è stato correttamente interpretato dal giudice delegato. Su tale connotazione d’incontestabilità della definizione agevolata non ha spiegato effetto alcuno l’intervento del giudice delle leggi, inutilmente invocato ed evocato dal ricorrente in quanto, come si afferma sulla base di consolidato orientamento – per tutte Cass. n 4549/2006 – “La sentenza della Corte costituzionale n. 175/86 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 429 del 1982, art. 16 convertito in L. n. 516 del 1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. (14 luglio 1982), non ha determinato automaticamente, insieme all’annullamento della norma incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati dopo la data indicata, bensì soltanto l’invalidità degli avvisi stessi nei rapporti tributari, (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora pendenti nel giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. Vale a dire quelli in cui il contribuente, cui sia stato notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982, abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 art. 16 ed abbia altresì tempestivamente impugnato l’avviso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale”. In ragione dell’ambito di efficacia proprio della dichiarazione di illegittimità costituzionale (che ha ad oggetto norme di legge e non atti o provvedimenti amministrativi), il rapporto tributario di condono diviene incontestabile ( in quanto deve considerarsi definito sulla base del congiunto effetto d’irrevocabilità della dichiarazione, sancita dall’art. 32 del citato D.L., e di definitività dell’accertamento, se non vi è stata tempestiva impugnazione” (Cass. n. 7339/2000, e n. 4698/2002), ovvero il relativo giudizio è stato dichiarato estinto (Cass. n. 15275/2000, 9955/2008.).

Nel caso di specie il primo avviso d’accertamento, notificato al fallito il 15 marzo 1982, in data precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982, non rientra nell’ipotesi considerata dalla sentenza citata. L’altro, posto a base dell’insinuazione tardiva, notificato al curatore fallimentare il 9 settembre 1982, non risulta sia stato impugnato, tanto meno per il motivo di illegittimità della legge di condono poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale.

La dichiarazione resa nel procedimento d’insinuazione tardiva dall’amministrazione finanziaria: che affermò che nessuno degli avvisi d’accertamento posti a base delle domande, sia tempestiva che tardiva, era stato impugnato, non venne confutata dal curatore fallimentare, che neppure in questa sede ne offre smentita. I riferimenti contenuti in ricorso ad un giudizio pendente presso il giudice tributario, definito con sentenza n. 7287 del 1989, sono generici nell’indicazione dell’oggetto e nell’esito, dunque sono del tutto irrilevanti. La declaratoria d’estinzione, cui il ricorrente accenna seppur genericamente in memoria, discenderebbe comunque in via automatica e necessaria dall’indiscusso perfezionarsi del procedimento di definizione agevolata – Cass. n. 26305/2005 -.

Il credito erariale all’esame del giudice delegato, atteso il risultato dell’intervenuto condono i che lo aveva accertato nell’importo definitivamente ivi indicato, era dunque indiscutibile, e difatti rimase indiscusso sia nell’an che nel quantum. Il corollario comporta la ritualità del conseguente relativo decreto d’ammissione. Le congiunte richieste di rinvio delle parti, mirate ovviamente ad attendere l’esito del condono e non certo il bonario componimento di una controversia mai insorta, non incidono sulla regolarità del rito, regolarmente proseguito nelle forme di cui alla L. Fall., art. 101.

Il motivo deve pertanto essere rigettato.

Analoga sorte merita il primo motivo.

Al gravame principale e tempestivo del concessionario, la cui legittimazione non rappresenta oggetto di discussione e comunque è incontroversa alla luce del disposto del D.L. n. 138 del 2002, art. 87, convertito in L. n. 178 del 2002 che la prevede espressamente al comma 2, in relazione alle domande di ammissione al passivo del contribuente sottoposto a procedura concorsuale, fece seguito quello dell’amministrazione finanziaria, che, con comparsa ritualmente depositata ai sensi dell’art. 343 c.p.c., propose gravame incidentale adesivo. In questa evenienza, alla luce di quanto sostenuto nella sentenza n. 24627/2007 delle Sezioni Unite, la tempestività dell’impugnazione deve essere scrutinata alla luce del disposto dell’art. 334 c.p.c. secondo l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, anche se riveste le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale. Anche il terzo motivo è infondato.

Si censura la decisione impugnata per insufficiente motivazione laddove ascrive le rappresentate evenienze ad ipotizzati errore di diritto, in quanto tali esclusi dal rimedio azionato.

Si ribadiscono tutti i motivi rilevando che:

1.- la dichiarazione integrativa sarebbe nulla per errori commessi dal dichiarante nel compilare il relativo modello;

2.- il ruolo straordinario, contrariamente a quanto aveva asserito l’amministrazione finanziaria all’udienza del 7.6.1984, era stato impugnato;

3.- la declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, ha determinato l’inesistenza del credito;

4.- il credito dell’esattoria fondato sull’avviso n. (OMISSIS) era stato già ammesso allo stato passivo;

5.- il procedimento d’insinuazione tardiva è stato dichiarato estinto sulla base d’inesistente rinunzia o transazione;

6.- solo dopo la pronuncia del controverso decreto del giudice delegato, si apprese dell’intervento del giudice delle leggi, e delle ordinanze dei giudici tributar che avevano sollevato la questione di costituzionalità della legge citata.

Il motivo ripropone a questa Corte l’esame di fatti che la decisione impugnata, con adeguata seppur sintetica motivazione, ha correttamente qualificato paventati errori di diritto.

“L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa” – Cass. n. 12283/2004.

Nessuno di questi caratteri è riscontrabile nei fatti dedotti.

Tutto ciò premesso, si dispone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA