Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5145 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2931-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.D., V.C., V.R., in proprio e quale

erede legittima di VI.RO., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

che li rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 106/2009 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato RAVONE per delega

dell’Avvocato PANARITI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Bar Las Vegas di V.R., V.C. e F.D. e C. sas un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2002, determinava il reddito della società in Euro 282.311 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 65.721. Poichè B.D. e Vi.Ro. risultavano soci con quota del 25%, agli stessi veniva imputato il reddito da partecipazione in misura proporzionale alla quota, con accertamento di maggiore Irpef per Euro 20.080, oltre addizionali, interessi e sanzioni.

B.D. e Vi.Ro. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lucca che lo accoglieva con sentenza n. 93 del 2007, osservando che l’avviso di accertamento emesso a carico della società e da questa impugnato era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Prato con sentenza n. 108 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 106 del 14.12.2009, sul rilievo che la stessa Commissione tributaria regionale con sentenza n. 88 del 2007 aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale n. 108 del 2006 di annullamento dell’avviso di accertamento a carico della società.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 106 del 14.12.2009 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale si è limitata a conformarsi alla sentenza della medesima Commissione tributaria regionale n. 88 del 2007 che aveva confermato l’annullamento dell’avviso a carico della società; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui ha ritenuto di conformarsi alla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 88 del 2007, nonostante la stessa non fosse passata in giudicato.

B.D. e gli eredi di Vi.Ro., nelle persone di V.C. e R., resistono con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, previa riunione con i ricorsi per cassazione proposti dalla Agenzia delle Entrate contro la società e gli altri soci. Depositano memoria a norma dell’art. 378 c.p.c. con cui deducono la nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario, essendo stata pronunciata senza la costituzione del necessario litisconsorzio tra la società e tutti i soci.

L’Agenzia delle Entrate deposita memoria con cui eccepisce la formazione del giudicato esterno derivante dalla allegata sentenza della Corte di cassazione n. 23096 del 2012.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere accolta la preliminare eccezione relativa alla sussistenza del giudicato esterno. Questa Corte, con la sentenza n. 23096 del 14.12.2012, dopo avere riunito il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 88 del 2007, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento a carico della società, con i ricorsi contro le sentenze della medesima Commissione tributaria regionale n. 65, 66, 67 e 68 del 2008, che avevano annullato i corrispondenti avvisi di accertamento a carico dei soci V.R., V.C., F.D. e G.A., ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 88 del 2008, e decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo della società; ha cassato senza rinvio le sentenze della Commissione tributaria regionale rese nei giudizi relativi agli avvisi di accertamento notificati ai soci, considerato che si era formato il giudicato nella causa avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito di impresa della società di persone nell’anno di imposta 2002.

Dalla sentenza in oggetto, prodotta dalla Agenzia delle Entrate, risulta che, nel giudizio promosso dalla società, hanno partecipato tutti i soci che, unitamente alla società, risultano nominativamente elencati quali controricorrenti e ricorrenti incidentali, nel ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 88 del 2008; in particolare risultano intimati e ricorrenti incidentali Vi.Ro. e B.D., attuali controricorrenti. Pertanto la sentenza di questa Corte n. 23096 del 2012 che ha deciso in ordine alla sussistenza del reddito di impresa della società di persone (e “per trasparenza” del corrispondente reddito da partecipazione dei soci), fa stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c. anche nei confronti dei soci B.D. e Vi.Ro. che a quel giudizio hanno partecipato.

In ragione della efficacia vincolante del giudicato stabilita dall’art. 2909 c.c., il ricorso della Agenzia delle Entrate deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo presentato dai soci B.D. e Vi.Ro..

Il peculiare sviluppo processuale della controversia giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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