Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5145 del 05/03/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5145 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2900-2017 proposto da:
D. D., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato
A.F., che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati R. V., G.F.E.V.;
– ricorrente contro

G. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
presso lo studio
dell’avvocato A. A., che la rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1121/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. A.C..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’arch. D.D. chiede la cassazione della
sentenza della corte di appello di Torino n. 1121/16 che, in parziale
accoglimento dell’appello proposto dalla società G. . s.p.a., ha

Data pubblicazione: 05/03/2018

ridotto, rispetto a quanto stabilito in prime cure dal tribunale di
Torino con la sentenza n. 6012/14, l’ammontare del suo credito
professionale nei confronti della stessa G.,.
L’unico mezzo di ricorso censura la statuizione della sentenza
gravata che ha disatteso l’eccezione di tardività dell’appello sollevata
dall’arch. D. sul rilievo dell’intervenuto decorso del termine

notificata alla G.., presso il suo difensore, in una con l’atto di
appello avverso altra sentenza (n. 6475/14) emessa tra le stesse
parti dal medesimo tribunale di Torino in causa avente oggetto
parzialmente comune.
La corte torinese ha motivato tale statuizione con il rilievo che
la sentenza n. 6012/14 era stata inserita, in copia,

“nel corpo

dell’atto di appello avverso la sentenza n. 6475/14, al dichiarato il
limitato scopo di agevolare l’illustrazione della ricostruzione dei fatti
operata in quella sede e quindi «per semplicità di lettura»” (pag. 6
della sentenza) e che tale modalità di notificazione, mediante
inserimento nel corpo dell’atto di impugnazione avverso altra
sentenza, non poteva ritenersi idonea ad

“attribuire in modo

trasparente ed esplicito il diverso scopo di far decorrere il termine
breve” (pag. 7 della sentenza).
Il mezzo di ricorso, riferito alla violazione falsa applicazione
degli articoli 170, 285, 324 e 325 c.p.c. e 2909 c.c., argomenta che pacifico essendo che nella relata di notifica dell’atto di appello
avverso la sentenza n. 6475/14 l’ufficiale giudiziario aveva dato
espressamente atto del fatto che egli stava contestualmente
notificando anche la sentenza n. 6012/14 – la corte d’appello
avrebbe errato nel non attribuire rilevanza alla notifica di
quest’ultima sentenza ai fini del decorso del termine breve. Secondo
la ricorrente, infatti, perché la notifica di una sentenza al procuratore
della controparte sia idonea a far decorrere il termine breve non è
necessario che il difensore della parte notificante dichiari
espressamente che la stessa notifica viene effettuata ai fini della
decorrenza di tale termine.

La censura non coglie nel segno.
La sentenza gravata non afferma che, ai fini della decorrenza
del termine breve, la notifica della sentenza al procuratore della
controparte debba essere corredata da una dichiarazione espressa di
finalizzazione di tale notifica a detta decorrenza, ma – richiamati i
precedenti di questa Corte secondo cui, ai suddetti fini, la notifica

sollecitatoria (Cass. n. 10026/10) e deve essere caratterizzata dalla
volontà di porre fine al processo (Cass. n. 4690/11) – ha escluso,
con apprezzamento di fatto che rientra nei poteri del giudice di
merito, che i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 326
c.p.c. potesse ravvisarsi nella notificazione della sentenza effettuata
mediante l’inserimento della stessa all’interno di un atto d’appello
rivolto verso altra sentenza, a nulla rilevando, al riguardo, le
dichiarazioni rese nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario.
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo
unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla società contro ricorrente le
spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 5.600, oltre C 200
per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso
articolo 13.

della sentenza si risolve in una formale attività acceleratoria e

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