Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5145 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5145 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 20634/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

°pipe

legis;

– ricorrente contro

La Villa Immobiliare S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Ciaffoni Umberto, nonché di
Chiarugi Corrado, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Sardegna n. 38, presso lo Studio dell’Avv.
Francesco Di Giovanni, che con l’Avv. Manrico Ciafré,

Data pubblicazione: 05/03/2014

anche disgiuntamente, la rappresenta e difende;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 33/04/08 della Commissione
Tributaria Regionale delle Marche, depositata il 26
marzo 2008;

udienza del 8 gennaio 2014, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 33/04/08, depositata il 26
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale delle
Marche, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione n. 129/01/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il
ricorso della contribuente La Villa Immobiliare S.r.l.
avverso l’avviso di liquidazione n. 200221V000022000
col quale veniva revocata l’agevolazione di cui
all’art. 33, comma 3, 1. 23 dicembre 2000, n. 388 e per
l’effetto recuperata l’ordinaria imposta di registro in
relazione alla permuta di un terreno soltanto inserito
in

PRG,

permuta

sospensivamente

2

condizionata

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

all’approvazione del piano d’attuazione del medesimo
PRG ed al rilascio dell’autorizzazione a costruire.
Più precisamente, a seguito di atto contenente la
ricognizione da parte dei paciscendi dell’avverarsi
delle due anzidette condizioni, atto di ricognizione
peraltro depositato dal Notaio rogante presso un
territorialmente

diverso

da

quello

di

registrazione della permuta, la contribuente aveva
pagato l’imposta in misura ridotta ritenendo di aver
diritto all’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3,
1. n. 388 cit. Agevolazione che dalla contribuente non
era stata però richiesta al momento della registrazione
della permuta, in quanto il piano d’attuazione del PRG
non era stato all’epoca ancora approvato.
Per l’Ufficio il diritto all’agevolazione in parola non
poteva invece esser riconosciuto perché, quando era
stata registrata la permuta, lo strumento di attuazione
del PRG non c’era ancora e a nulla rilevando il
successivo avverarsi della condizione dell’approvazione
dello stesso. Avverarsi della condizione che

l’Ufficio

nemmeno riteneva denunciato perché, in violazione
dell’artt. 19, comma l, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,
il Notaio rogante aveva depositato l’atto di
ricognizione presso un Ufficio territorialmente diverso
da quello di registrazione della permuta. Una ritenuta
omissione di denuncia, in conseguenza della quale
l’Ufficio

aveva irrogato la sanzione stabilita

dall’art. 69 d.p.r. n. 131 cit.

3

Ufficio

Nel confermare l’accoglimento del ricorso della
contribuente la CTR giudicava, sulla scorta della
considerazione per cui “gli strumenti urbanistici
attuativi non possono adottare soluzioni contrastanti
con le previsioni poste con il piano generale”, che per
aver diritto all’agevolazione era perciò sufficiente

fosse vigente. Pertanto secondo la CTR, essendo il
contratto di permuta

sub ludice divenuto efficace “ex

tunc” per cagione l’avverarsi delle due condizioni, il
diritto alla tariffa agevolata doveva giudicarsi
senz’altro spettante in quanto al momento della sua
registrazione il PRG era vigente. Infine la CTR
statuiva l’illegittimità dell’irrogazione della
sanzione, perché “il notaio aveva regolarmente
depositato l’atto di avveramento ed aveva altresì
versato l’imposta nei termini, senza alcuna
osservazione o contestazione dell’Ufficio”; Ufficio
che, finiva la CTR, avrebbe invece avuto il dovere di
“informare il contribuente”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 33,

4

coma 3, 1. 388/00 e

che al momento della registrazione della permuta il PRG

degli artt. 12 e 14 Prel.”; difatti, a giudizio
dell’Agenzia delle Entrate, erroneamente la CTR aveva
riconosciuto il diritto al pagamento dell’imposta in
misura ridotta in presenza del solo PRG, cioè in
mancanza dello strumento attuativo dello stesso e con
ciò applicando l’eccezionale norma contenuta all’art.

quindi violando l’art. 14 prel.; il quesito era: “se,
ai fini della concessione dell’agevolazioni previste
dall’art. 33, comma 3, l. 2000/288, sia legittima,
ovvero incorra nel divieto d’interpretazione analogica
delle norme eccezionali, la decisione della CTR che in relazione al trasferimento di un immobile compreso
in un’area per la quale non è previsto alcun piano
urbanistico attuativo, ma è presente solo una
prescrizione di PRG riconosce il diritto
all’agevolazione in base all’assunto che <>”.
2. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza aA sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica,
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3,
1. 388/00”; e questo perché, secondo l’Agenzia delle
Entrate, erroneamente la CTR aveva ritenuto
equivalenti, al fine del riconoscimento
dell’agevolazione, il PRG e lo strumento attuativo;
laddove, invece, l’agevolazione era stata predisposta

5

33, comma 3, 1. 388 cit. fuori dei casi previsti e

esclusivamente ad incentivare l’edificazione, con la
conseguenza che non potendosi edificare il terreno a
cagione della mancanza dello strumento attuativo,
veniva meno la ragione per cui il beneficio era stato
previsto; il quesito era: “se, ai fini della
concessione delle agevolazioni previste dall’art. 33,

CTR che – in relazione al trasferimento di un immobile
compreso in un’area per la quale al momento dell’atto
esisteva la sola prescrizione di PRG – riconosce il
diritto alla agevolazione in base alla ritenuta
assimilazione delle prescrizioni di PRG al piano
particolareggiato”.
3. I motivi, che per la loro stretta connessione
debbono esser esaminati congiuntamente, sono fondati.
Premesso che il contratto de quo vertitur, già perfetto
al momento della sua conclusione, con l’avverarsi della
condizione sospensiva è diventato semplicemente
efficace. E che pertanto, come correttamente affermato
dalla CTR, coll’avverarsi della ridetta condizione
sospensiva gli effetti del ridetto contratto sono
retroagiti al momento della stipulazione ai sensi
dell’art. 1360, comma 1, c.c. Deve esser ribadita la
costante giurisprudenza di questa Corte per cui, pel
riconoscimento del diritto all’agevolazione in
discorso, non è sufficiente che il terreno sia inserito
nel PRG. E questo perché il beneficio è volto a
incentivare l’edificazione dei terreni, la quale
diventa attuale solamente quando sia stato approvato lo

6

comma 3, 1. 2000/388, sia legittima la decisione della

strumento attuativo comunque denominato. In effetti,
solo successivamente all’approvazione dello strumento
urbanistico attuativo del PRG è possibile il rilascio
della concessione edilizia e quindi l’edificabilità del
terreno. E con l’ulteriore illazione per cui, in
assenza di strumento attuativo, l’agevolazione non

n. 17446 del 2012). Cosicché la CTR, che pur ha
correttamente ritenuto che gli effetti del contratto
dovevano esser fatti retroagire al momento della sua
conclusione, ha erroneamente riconosciuto
l’agevolazione fiscale di cui all’art. 33, comma 3,
1.388 cit. ad un terreno che al momento della
registrazione della permuta non era edificabile. E con
ciò applicando l’art. 33, comma 3, 1. 388 cit., il
quale ultimo facendo eccezione alla regola fiscale
generale è di stretta interpretazione, fuori dei casi
espressamente stabiliti e quindi in violazione
dell’art. 14 prel.
4. Assorbito il terzo motivo.
5. Col quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a( sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 19 e 69 d.p.r. 131/86″;
secondo l’Agenzia delle Entrate, la sanzione di cui
all’art.

69 d.p.r. n.

131 cit. doveva ritenersi

legittimamente comminata per aver la contribuente
omesso di denunciare l’avverarsi della condizione
sospensiva, come sarebbe stato invece suo obbligo fare

7

spetta (Cass. sez. VI n. 19120 del 2012; Cass. sez. VI

ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.p.r. n. 131 cit.; e
questo perché, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate,
il Notaio rogante aveva depositato l’atto con cui i
contraenti avevano dato atto dell’avverarsi della
condizione sospensiva, presso un Ufficio
territorialmente

diverso

rispetto

a

quello

di

sensi degli artt.

19 e 69 d.p.r.

131/1986,

sia

legittima l’irrogazione della sanzione per omessa
denuncia di avveramento di condizione sospensiva quando
il citato adempimento sia stato effettuato in
violazione degli inderogabili criteri di competenza
territoriale degli Uffici (art. 19 d.p.r. 131/1986)”.
Il motivo è infondato.
In effetti, l’art. 69 d.p.r. n. 131 cit. sanzione ‘
solamente chi omette la presentazione delle
obbligatorie denunce di cui all’art. 19 d.p.r. n. 131
cit. Laddove invece, pur essendo stato il procedimento
sub ludice alterato dalla presentazione della denuncia
presso un Ufficio territorialmente diverso da quello di
registrazione del contratto di permuta, l’atto notarile
contenente la ricognizione dell’avverarsi delle
condizioni è stato nel caso di specie addirittura
registrato. E per di qui la conclusione per cui la
denuncia, sia pur presso un Ufficio territorialmente
incompetente, sia stata fatta. Tant’è vero che
l’Amministrazione,
registrazione

proprio

dell’atto

sulla

ricognitivo

8

scorta

della

dell’avverarsi

registrazione della permuta; il quesito era: “se, ai

Esr,NTE D:\
Al SEN,

delle

condizioni,

ha

proceduto

alla

9.77, ,Ti.

; IONE

MATERIA TRIBUTARIA
revoca

dell’agevolazione.
6. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
causa deve esser decisa nel merito accogliendo il
ricorso della contribuente con riguardo alla sola
irrogazione della sanzione.
Nella

reciproca

soccombenza,

debbono

farsi

consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso,
dichiara assorbito il terzo, respinge il quarto, cassa
l’impugnata sentenza e, decidendo il merito, annulla la
sanzione comminata con l’avviso di liquidazione n.
200221V000022000 e per il resto rigetta il ricorso
della contribuente; compensa integralmente le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 8 gennaio 2014

7.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA