Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5144 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16274-2010 proposto da:

P.C., P.P., P.I.,

P.S. in proprio e quale già legale rappresentante della Soc.

cessata PAVONELLO SALVATORE & C. SAS, elettivamente domiciliati

in ROMA VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo STUDIO TROPEA SERGIO &

PRIMAVERA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO

TARANTO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

CATANIA;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.C., P.P., P.I.,

P.S. in proprio e quale già legale rappresentante della Soc.

cessata P.S. & C. SAS, elettivamente domiciliati

in ROMA VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo STUDIO TROPEA SERGIO &

PRIMAVERA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO

TARANTO giusta delega a margine;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato TARANTO che ha chiesto

l’accoglimento con rinvio;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza eseguiva nei confronti della società P.S. e C. s.a.s. una verifica fiscale, conclusa con processo verbale del 24.11.2000, constatando l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati, desunti anche dalle movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti intestati ai soci, prive di riscontro nelle scritture contabili e non giustificate dai titolari dei conti.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 1997, determinava un maggior reddito di impresa di Lire 1.232.933.000, a fronte di un reddito dichiarato di Lire 36.727.000, cui corrispondeva una maggiore Ilor di Euro 101.391 oltre sanzioni e interessi. Tale accertamento veniva notificato sia alla società che ai soci che proponevano congiuntamente ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania. (n.rg. 9235/02). Inoltre l’Agenzia delle Entrate emetteva a carico della società un ulteriore avviso di rettifica ai fini Iva con il quale accertava la non spettanza del credito Iva dichiarato di Lire 116.480.000 oltre interessi e sanzioni; la società proponeva ricorso (n.rg. 9234/02) alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

L’Agenzia delle Entrate notificava personalmente ai soci P.S., P.C., P.I., P.P. e S.N. avvisi di accertamento ai fini Irpef con imputazione del maggior reddito da partecipazione in proporzione delle rispettive quote sociali. Tutti gli avvisi di accertamento erano impugnati dai soci con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

La Commissione tributaria provinciale di Catania, previa riunioni dei ricorsi proposti dalla società e dai soci P.S., C., I. e P., li accoglieva parzialmente con sentenza n. 504 del 2004, annullando il recupero di ricavi non dichiarati per Lire 600.292.556 relativi a movimentazioni bancarie (prelevamenti e versamenti) non giustificate e alla ripresa di costi indebitamente dedotti per Lire 22.200.734.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. La società ed i soci P.S., C., I. e P. si costituivano proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 27.4.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, escludeva la natura di ricavi non dichiarati quanto ai prelevamenti, poichè l’Ufficio non aveva tenuto conto della incidenza dei costi; confermava l’accertamento in ordine alla natura di omessi ricavi dei versamenti bancari, con esclusione di quelli relativi a conti di terzi specificati in motivazione; rigettava l’appello incidentale.

Contro la sentenza di appello P.S., in proprio e quale rappresentante della società P.S. e C. sas, ed i soci P.I., C. e P. propongono ricorso per cinque motivi: 1) nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè il giudizio si è svolto senza la partecipazione necessaria del socio S.N.; 2) insufficiente motivazione e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione legale prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sia valida anche in riferimento a conti correnti intestati a soggetti diversi dalla società; 3) nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale per violazione degli artt.101 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 4) insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 5) omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui non ha esaminata l’eccezione di nullità dei risultati della verifica per superamento del termine massimo di durata, proposta nell’appello incidentale.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Propone ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I ricorrenti in via principale depositano controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Dal testo della sentenza impugnata risulta che nel giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale si è proceduto alla riunione del ricorso proposto dalla società con i ricorsi proposti dai soci P.S., P.C., P.I., P.P., mentre non si è proceduto alla riunione del ricorso proposto dal socio S.N., anch’essa destinataria dell’avviso di accertamento per reddito da partecipazione nella società di persone.

Questa Corte ha affermato il principio che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330).

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo per violazione del litisconsorzio necessario; la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Catania in diversa composizione perchè proceda a nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio con tutti i soci litisconsorti necessari.

Si compensano le spese considerato che il principio di diritto affermato da questa Corte in materia di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci è successivo alle pronunce di merito.

PQM

Cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA