Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5144 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5144 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 05/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5586/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, m persona del
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dall’AVVOCATURA

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GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,

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Direttore pro

tempore,

rappresentata

e

difesa

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alla via dei Portoghesi n. 12

-ricorrente contro

POLETTI Lucio;
-intimatoavverso

la

sentenza

n.

2596/06/2016

della

COMMISSIONE

TRJBUTAlUA REGIONALE dell’El\IILlA ROl\lAGNA, depositata il

14/10/2016;

C)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO che
1. L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un
unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello
erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso IRPEF
che

la

contribuente

Commerciale

Anna

Italiana,

aveva

Maria

Sassi,

chiesto

dipendente

sull’assunto

della

della

C)

Banca

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mancata

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applicazione della detrazione dall’imponibile del 4 per cento dei contributi

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versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art.

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17, comma 2, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente

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ratione temporis.

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2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

C)

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modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
3.

Il

Collegio

ha

disposto

la

redazione

dell’ordinanza

con

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motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:
1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la
violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2,
(ora 19 e 51) TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza
impugnata per aver il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla
banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente
era una ritenuta eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla normativa
all’epoca vigente, è fondato e va accolto. Invero, l’imponibile delle
prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il
personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal
dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079
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del 2016, § 2, pag. 5, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in
quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua
vigilanza,

costituisce

una

forma

di

previdenza

complementare,

concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo
volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica»), essendo
fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi
art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in
ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del
2014, n. 124 e 2201 del2018).
2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo
accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto
dell’impugnazione del diniego di rimborso.
3. L’intimata, rimasta soccombente, va condannata al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come m
dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito
essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta
l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento delle
spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00
per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese
processuali dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, 1’8/02/2018

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