Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5144 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5144 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5586/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

POLETTI Lucio;
– intimato avverso la sentenza n. 2596/06/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il
14/10/2016;

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO che
1. L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un
unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello

che la contribuente Anna Maria Sassi, dipendente della Banca
Commerciale Italiana, aveva chiesto sull’assunto della mancata
applicazione della detrazione dall’imponibile del 4 per cento dei contributi
versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art.
17, comma 2, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), nella fotinulazione vigente
ratione temporis.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:
1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la
violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2,
(ora 19 e 51) TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza
impugnata per aver il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla
banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente
era una ritenuta eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla normativa
all’epoca vigente, è fondato e va accolto. Invero, l’imponibile delle
prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il
personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal
dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079
2

erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso IRPEF

del 2016,

5 2, pag. 5, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in

quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua
vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare,
concretizzandosi in una prestazione in fotnia di rendita realizzata in modo
volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica»), essendo
ratione temporis

(oggi

art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in
ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del
2014, n. 124 e 2201 del 2018).
2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo
accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto
dell’impugnazione del diniego di rimborso.
3. L’intimata, rimasta soccombente, va condannata al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito
essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.

P. Q . M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta
l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento delle
spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00
per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese
processuali dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, 1’8/02/2018
Il P: nte
• LLO

fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente

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