Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5144 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 03/03/2011), n.5144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Exporter s.r.l. in liquidazione in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Verona 9, presso l’avv. Gian

Roberto Caldara, rappresentato e difese dall’avv. Zingarelli Luigi

giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

Exporter s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Appieno 8, presso l’avv.

Grazio Castellana, rappresentata 3 difesa dagli avv. Stefano

Colalelli e Massimo Longarini giusta Galega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Cartoplastica Palombo di Palombo Quirino e Ferramenta Severi di

Vecchietti Dante & C s.a.s. in persona dei rispettivi

legali

rappresentanti;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 249 del

12.6.2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.2.2011 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Zingarelli per il fallimento e Longarini per la

Exporter s.r.l.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 12.6.2009 la Corte di Appello di Perugia revocava la dichiarazione di fallimento della Exporter s.r.l, intervenuta in data 29.1.2009, avendo rilevato una violazione del contraddittorio per inosservanza del termine concesso al debitore per la difesa, termine indicato in quindici giorni sia dalla L. Fall., art. 15, comma 3, che dallo stesso decreto di convocazione. In particolare la Corte territoriale rilevava che, secondo la sentenza reclamata, la notifica del decreto di convocazione sarebbe intervenuta presso la sede sociale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza; che l’affermazione sarebbe tuttavia errata, in quanto: la notifica era stata eseguita dal difensore a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994; nell’assenza di persone abilitate a ricevere l’atto questo era stato depositato in data 16.12.2008; il mancato ritiro del plico aveva determinato il perfezionamento delle operazioni, decorsi dieci giorni dalla giacenza; detto periodo sarebbe dunque maturato il 29.12.2008, atteso che i giorni 25 e 26 erano festivi, il 27 era sabato, il 28 domenica, e pertanto nessuno di essi avrebbe potuto essere apprezzato come termine finale di scadenza, stante il disposto degli ultimi due commi dell’art. 155 c.p.c.; il termine iniziale di decorrenza dei quindici giorni indicati dalla L. Fall., art. 15, sarebbe stato quindi individuabile nel 30.12.2008; conseguentemente l’ultimo dei giorni liberi utili ai fini del rispetto del termine sopra indicato sarebbe stato quello del 13.1.2008, mentre l’udienza aveva avuto luogo il 12.1.2009, nell’assenza di rappresentanti della società debitrice; la decisione riservata del 29.1.2008, con la quale era stato poi dichiarato il fallimento, sarebbe stata pertanto viziata per violazione del principio del contraddittorio.

Avverso la decisione il fallimento Exporter in liquidazione proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva la società con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, a sua volta resistito dal fallimento con controricorso.

In particolare, con il ricorso principale il fallimento ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 155 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8, sotto il profilo che il citato art. 155 disciplinerebbe esclusivamente i termini processuali, vale a dire quelli preposti ad attività che ineriscono al processo, mentre nella specie si tratterebbe di termine previsto in diverso testo di legge, per di più non preordinato allo svolgimento di attività processuale;

2) violazione dei medesimi articoli, sotto il diverso profilo che l’art. 155, comma 4, in questione avrebbe ad oggetto la previsione di impossibilità di attuazione di attività processuale da svolgere in coincidenza con giorno festivo, ma non determinerebbe un’automatica proroga del termine dilatorio originariamente previsto;

3) violazione dell’art. 155 c.p.c., D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 15, per il fatto che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come libero il termine previsto dalla L. Fall., art. 15, limitandosi detta disposizione a prevedere l’obbligo di comunicazione dell’udienza con un anticipo di quindici giorni, e non di quindici giorni liberi;

4) violazione dell’art. 155 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, per l’apprezzamento del sabato come giorno festivo ai fini del computo del termine concesso per la propria difesa al debitore, convocato per un’eventuale dichiarazione di fallimento da emettere nei suoi confronti., Con il ricorso incidentale la Exporter ha a sua volta denunciato violazione degli artt. Al quinquies R.D. 1941 n. 12 e art. 158 c.p.c., in quanto del Collegio che aveva dichiarato il suo fallimento non risultava far parte il Presidente del Tribunale, e tale circostanza avrebbe determinato la nullità del provvedimento adottato.

All’esito dell’udienza del 15.2.2011 fissata per la trattazione il Collegio, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., rileva l’opportunità di trasmettere gli atti al Sig. Presidente di questa Corte, per un’eventuale rimessione del processo alle Sezioni Unite.

Ed invero, con i diversi motivi di impugnazione il fallimento ha denunciato la violazione dell’art. 155 c.p.c., la cui rubrica reca la dicitura “computo dei termini” sotto vari aspetti e segnatamente, per la parte di interesse, in relazione all’interpretazione data dalla Corte territoriale agli ultimi due commi del detto articolo.

In particolare nel quarto comma è precisato che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, mentre nel quinto è stabilito che la proroga prevista dal quarto comma si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, che scadono nella giornata di sabato.

Orbene, sulla base delle disposizioni sopra richiamate la Corte di Appello ha ritenute che la giacenza (prevista per dieci giorni) dell’atto di notifica depositato il 16 dicembre 2008 si fosse completata il 29 dicembre (circostanza che avrebbe determinato la violazione del termine di quindici giorni prescritto dalla L. Fall., art. 15, comma 3), e ciò in ragione del fatto che il 25 ed il 26 dicembre sono giorni festivi, il 27 era sabato ed il 28 domenica.

Tale computo, tuttavia, secondo il ricorrente sarebbe errato in quanto la previsione normativa in oggetto sarebbe “frutto della tendenziale introduzione della settimana corta per i dipendenti pubblici”, e comunque riguarderebbe soltanto la “maturazione dei termini per il compimento di attività strutturalmente correlate all’operatività di quegli uffici giudiziari, e cioè per il deposito di atti in cancelleria”.

La questione dunque che il ricorrente sottopone all’attenzione del Collegio riguarda la corretta qualificazione dell’attività che il notificando avrebbe dovuto porre in essere per l’acquisizione dell’atto notificato, dovendosi più precisamente chiarire se l’atto del ritiro della notifica possa essere inteso come atto processuale, e se la coincidenza dell’ultimo giorno fissato per il deposito dell’atto con la giornata di sabato, determini o meno la proroga al primo giorno seguente non festivo.

Tale chiarimento presenta profili di delicatezza in ragione della diversità dei momenti di verificazione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato (Corte Cost. 2002/477), della decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario che abbia ritirato il plico dopo l’ultimo giorno di giacenza della scadenza del decimo giorno (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4), della possibilità per il notificando di ritirare comunque il plico anche dopo la scadenza del decimo giorno, fermi gli effetti legali sopra richiamati riconducigli alla scadenza dell’ultimo giorno di giacenza, per la potenziale incidenza della interpretazione data sul punto dal giudice di legittimità su una pluralità di controversie.

La delicatezza e la rilevanza della questione, conclusivamente, inducono il Collegio a trasmettere gli atti al Sig. Presidente della Corte, per un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente di questa Corte, per l’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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