Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5143 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12346/2015 proposto da:

IMPRESA P.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante

p.t., in proprio e quale capogruppo del R.T.I. ” P.C.

S.p.A. e Fondedile Costruzioni S.r.l.”, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Parioli, 180 presso lo Studio Legale Sanino e

rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Francesco Luigi

Braschi e Cado Celani per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6820/2014 della Corte di appello di Roma

depositate il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 19/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Impresa P.C. S.p.A., in proprio e quale capogruppo del R.T.I. ” P.C. S.p.A. e Fondedile Costruzioni S.r.l.”, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20498 del 2006, con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dalla prima proposta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per danni quantificati in Euro 16.731.007,01, oltre interessi e rivalutazione, in ragione del mancato pagamento di importi iscritti a riserva sul registro di contabilità, dei lavori di completamento di una banchina del porto di Livorno, realizzati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data 19.09.1996.

I giudici di appello ritenevano infondati i motivi, apprezzando le sette riserve iscritte in contabilità dall’impresa non capaci di descrivere profili di colpevolezza della committenze pubblica nel dare esecuzione al contratto: a) ora per il ritardato rilascio, in due occasioni, delle autorizzazioni al subappalto parziale dell’attività di dragaggio commessa alla prima, quale rappresentante del Raggruppamento Temporanei di imprese, a ditte terze, nella corretta applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 55 del 1990; b) ora per l’esatta localizzazione dei siti di scarico dei materiali dragati, in conformità alle clausole contrattuali e nel rispetto delle distanze necessarie a garantire la sicurezza geologica ed ambientale delle aree; c) ora nel ritenere prevedibile e conosciuto alla impresa l’affluenza di depositi di materiali nella zona di escavo dal (OMISSIS), confinante con la darsena del porto, per la presenza di paratie nel canale, nel non provato aumento del materiale dragato trasportato e destinato allo scarico; d) ora, ancora, nel ritenere non provata la minore produzione del cantiere rispetto a quella programmata nel periodo 27.5.98 e 31.12.99 in difetto di allegazioni; e) ora nell’apprezzare come non addebitabili al Ministero i ritardi nell’esecuzione dei lavori di 15 mesi in difetto di interruzioni o sospensioni e nuove allegazioni.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza l’Impresa P.C. S.p.A., nella qualità indicata in epigrafe, con cinque motivi.

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito tardivamente al solo dichiarato fine di partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 55 del 1990, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto imputabile alla ricorrente il ritardo nella gestione dell’appalto in seguito al prolungato periodo che si era reso necessario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto, periodo rispetto al quale l’impresa rivendicava ingenti danni che sarebbero stati integrati: dalle spese fisse e dalla mano d’opera di cantiere, non riassorbite a causa della ridotta produttività; dall’immobilizzo dei macchinari ed attrezzature di cantiere; dal ridotto utilizzo di persone e mezzi; dalle spese generali di azienda e cantiere sopportate nel periodo di ridotta produttività; dal mancato utile conseguente alla ridotta produttività.

I maggiori oneri reclamati nella misura di complessivi Euro 2.562.136,88, e ritenuti dal c.t.u. nominato in primo grado nella somma di Euro 353.151,75, non sarebbero stati riconosciuti dai giudici di appello che, in adesione alle conclusioni del tribunale, ritenevano attribuibile all’impresa il ritardo nel riconoscimento dell’autorizzazione, per una errata applicazione della L. n. 55 del 1990, art. 18.

L’art. 18, comma 3, n. 1 L. cit. prescrive, tra l’altro, che l’affidamento in subappalto è sottoposto alla condizione che i concorrenti all’atto dell’offerta, o l’affidatario in caso di varianti in corso d’opera all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare.

La norma in questione, per l’espressa previsione di cui al comma 14, sarebbe stata applicabile alle procedure di gara indette dopo la sua entrata in vigore; essendo nella specie l’affidamento avvenuto in data 1 febbraio 1989, lo stesso non sarebbe quindi rimasto assoggettato all’indicata previsione di contro a quanto ritenuto dal giudice di appello che aveva fatto decorrere il termine di applicazione della norma dalla data, successiva, di “stipula” del contratto intervenuta il 19 settembre 1996.

Il ritardo, pari a complessivi 330 giorni, con cui la ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione al subappalto, e poi avviato le lavorazioni, doveva imputarsi all’Amministrazione e non all’impresa, come ritenuto dalla Corte di merito.

Nè l’applicazione dell’art. 1656 c.c., che impone la preventiva autorizzazione del committente al subappalto ed aveva costituito la ragione del ritardo dell’impresa nell’avvio dei lavori, avrebbe dovuto condurre a diversa soluzione. L’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a comunicare all’Impresa che non era necessaria nessuna autorizzazione preventiva al subappalto senza far decorrere un così consistente lasso temporale.

Il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione, pari a sette mesi quanto alla prima richiesta, aveva riverberato i propri effetti sulla sequenza temporale degli avvenimenti, costringendo l’appaltatrice a formulare nuova richiesta di autorizzazione in subappalto rispetto ad altra ditta, essendo la prima, nel frattempo, divenuta indisponibile.

Nell’inerzia dell’amministrazione ad assolvere alla seconda richiesta, che formulata il 18 novembre 1997 veniva autorizzata con nota n. 1152 della Direzione Generale OO.MM. del Ministero LL.PP. 17 marzo 1998, solo il successivo 26 maggio 1998 l’impresa poteva avviare i lavori con un ritardo di 330 gg. rispetto alle previsioni del programma esecutivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 55 del 1990, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che con riferimento alla seconda richiesta di subappalto, e quindi a quella formulata dall’impresa con la nota n. 1698 del 18 novembre 1997, fosse tardivo l’invio della documentazione antimafia che, richiesta dall’Amministrazione il 28.11.1997, era stata trasmessa dall’impresa con note del 9 e del 18 febbraio 1998.

La richiesta del 18.11.1997 che faceva seguito alla indisponibilità nel frattempo manifestata dalla prima ditta indicata come subappaltatrice, la Sider-Almagià, era quindi una nuova domanda di autorizzazione al subappalto a cui la ditta allegava la documentazione anche antimafia.

Alla nota dell’Amministrazione del 28.11.1997, relativa alla prima richiesta dell’Impresa, quella del 23.5.1997 relativa alla Sider-Almagià, si accompagnava la nota del 10.12.1997 n. 6122, emessa dal Genio Civile OO.MM. dopo sette mesi la prima richiesta del maggio 1997 ed era quella con cui l’Amministrazione sollecitava una nuova certificazione antimafia perchè la prima era scaduta.

Con nota del 30.1.1998 l’impresa C. sollecitava il Ministero al rilascio dell’autorizzazione al subappalto quanto alla seconda impresa, la Grandi Lavori Fincost S.p.A., e, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, con nota del 9.2.1998 n. 145 l’impresa medesima inviava nuova certificazione antimafia, integrando la stessa con successiva nota n. 186 del 18.2.1998.

In data 17.3.98 con nota n. 1152 la Direzione OO.MM. del Ministero LL.PP. autorizzava il subappalto alla Grandi Lavori FinCost. L’Amministrazione non essendosi avveduta della nuova richiesta di subappalto, in seguito alla rinunzia della prima ditta indicata, la Sider Almagià, con la nota del 10.12.1997 e non del 28.11.1997 come erroneamente indicato in sentenza – aveva richiesto di nuovo la documentazione antimafia relativa alla prima subappaltatrice, rinunciante.

La nota dell’impresa del 18.11.1997 era relativa alla nuova ditta, per la quale si era reso necessario richiedere nuova autorizzazione nella intervenuta rinuncia della precedente.

La Corte di appello aveva omesso di valutare circostanze di fatto decisive e, segnatamente, che l’impresa aveva richiesto nuova autorizzazione inviando certificazione antimafia per la seconda ditta, la Grandi Lavori Fincost S.p.A., il 18.11.1997, a cui l’Amministrazione avrebbe risposto solo con nota del 17.3.1998, impiegando, quindi, quattro mesi per concedere la relativa autorizzazione.

La descritta successione temporale dei fatti sarebbe stata rilevante ai fini della decisione perchè, come ritenuto dalla Corte di merito, a partire dal momento di trasmissione della documentazione richiesta può valutarsi il comportamento del Ministero e vagliare la sussistenza di eventuali profili di colpevolezza in ordine al ritardo nel rilascio dell’autorizzazione.

5. Dei primi due motivi può darsi congiunta trattazione essendo gli stessi relativi a temi tra loro connessi.

5.1. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

La questione all’esame di questa Corte di legittimità non è quella di stabilire se vi sia nel sistema una norma di carattere generale che faccia obbligo all’impresa appaltatrice di richiedere preventiva autorizzazione alla committenza prima di affidare in subappalto i lavori.

La norma, generalissima, esiste e, come individuata dalla Corte di appello di Roma nell’impugnata sentenza, essa rinviene sua previsione, quanto meno, nell’art. 1656 c.c. il quale, dettato in materia di appalto tra privati, stabilisce che l’appaltatore non possa dare seguito al subappalto se non è stato autorizzato dal committente.

Ciò posto, però, nella fattispecie in esame si tratta di scrutinare i tempi lungo i quali si è dispiegata l’attività della p.A. committente nella disamina della richiesta di autorizzazione al subappalto in relazione ai peculiari contenuti di quest’ultima che, relativa alla realizzazione di un’opera pubblica e quindi ai rapporti tra privato appaltatore e committenza pubblica, non si correla, per ciò stesso, alle minimali previsioni di cui all’art. 1656 c.c.

Questa Corte di legittimità ha invero chiarito che “l’art. 1656 c.c., che vieta all’appaltatore di dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest’ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con “l’intuitus personae” che caratterizza il rapporto di appalto” (Cass. 05/09/1994 n. 7649).

In caso di lavori pubblici, invece, nell’apprezzamento dei tempi necessari all’Amministrazione a scrutinare i contenuti della richiesta, svolge invero un ruolo determinante il carattere più o meno circostanziato delle informazioni dovute dall’impresa.

Deve infatti stabilirsi se tra le informazioni dovute rientri o meno la preventiva indicazione delle lavorazioni da subappaltare, o della loro quota-parte, e del nominativo della subappaltatrice là dove a venire in valutazione è la tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici per la normativa antimafia.

Si tratta di tema certamente estraneo alla previsione codicistica (art. 1656 cit.).

E’ pertanto errata la premessa da cui muove la Corte di appello per la quale, applicabile o meno la L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3, n. 1 come modificato dalla L. n. 109 del 1994, art. 34 alla fattispecie in esame, la necessità di una preventiva autorizzazione al subappalto sarebbe comunque contenuta nella stessa norma codicistica (art. 1656 c.p.c.).

Siffatta affermazione non può invero sostenere la scelta di imputare al privato che abbia richiesto l’autorizzazione, in quanto e solo perchè gravato da siffatto onere, i tempi di soddisfazione della richiesta da parte della p.A. committente e tanto secondo il brocardo causa causae est causa causati.

La sentenza impugnata non si confronta con le concrete modalità di svolgimento del rapporto e con l’interlocuzione intercorsa tra l’impresa ed il Ministero, destinata a dare conto di più articolati contenuti della richiesta di autorizzazione al subappalto e quindi di una diversa distribuzione dei compiti di attivazione e svolgimento tra le parti, nella assoluta genericità di quelli altrimenti individuabili nell’art. 1656 c.c., al fine di scrutinare il tema del ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione e della sua irnputabilità all’una o all’altra delle pari o al loro concorso.

Nella insufficienza della indicata regola codicistica, diviene pertanto rilevante, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello, stabilire quale fosse all’epoca dell’appalto la disciplina speciale del subappalto senza che, peraltro, l’assoggettamento della fattispecie in esame alla L. n. 55 del 1990 possa venire dall’atteggiarsi della pretesa nei rapporti in concreto avuti tra le parti: l’assoggettamento delle parti ad una determinata disciplina di legge non può valere ad individuare quella corretta applicabile.

Ferma l’indicata premessa, il motivo è quindi, e segnatamente, fondato là dove fa valere l’erroneità dell’astratta sussunzione della fattispecie in esame alla L. n. 55 del 1990.

La L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3, n. 1 entrata in vigore il 7.4.90 e contenente “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” – articolo modificato dalla L. n. 109 del 1994, art. 34 – stabilisce che “Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili”.

La norma prevede, altresì, che “l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto, tra le altre, alla condizione: 1) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori”; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all’atto dell’offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma”.

Il successivo art. 18, comma 4 stabilisce, poi, per quanto rileva, che, “le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

L’interpretazione letterale e teleologica delle indicate disposizioni ne sostiene l’applicabilità alle aggiudicazioni ed agli affidamenti successivi all’entrata in vigore della L. n. 55 del 1990 e quindi al 7 aprile 1990, nel ragionevole riferimento della preventiva indicazione dei lavori, o di parti di opere da subappaltare, e dei subappaltatori, al momento della gara, nella ricaduta che limitazioni al subappalto registrano sui calcoli economici che l’impresa pone a base dell’offerta.

Poichè l’aggiudicazione dei lavori oggetto dell’appalto intercorso tra la C. S.p.A., nella qualità di capogruppo di R.T.I., ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuta il 1 febbraio 1989, per una progettazione peraltro antecedente al 3 giugno 1995, la norma indicata non trova applicazione.

Nella mancata possibilità di applicare, ratione temporis, l’indicata normativa speciale alla fattispecie in esame, cade la ritenuta, dai giudici di appello, responsabilità dell’impresa per non avere essa preventivamente richiesto l’autorizzazione al subappalto alla committenza pubblica e tanto nella impossibilità di rinvenire, altresì, in ragione della norma codicistica, l’art. 1656 c.c., pure richiamata nell’impugnata sentenza con argomentazione alternativa, una previsione di sostegno di una strutturata, quanto a termini oggettivi e soggettivi (rispettivamente sub specie dei lavori da subappaltare e delle ditte subappaltatrici), richiesta di autorizzazione e del correlato onere di comunicazione gravante sull’appaltatrice.

La sentenza impugnata, che ha diversamente concluso, ritenendo l’assoggettamento del rapporto all’indicata disciplina con l’individuare il termine di riferimento in quello di conclusione del contratto, nella specie avvenuta il 19 settembre 1996, va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo.

Essendo a questa Corte di legittimità rimessa l’individuazione della normativa applicabile per guidare la corretta opera a cui è chiamato il giudice di merito nella fase di rinvio, vale sul punto quanto segue.

La disciplina relativa al subappalto nel settore dei lavori pubblici introdotta dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 339, all. F, sulla falsariga di quella prevista dal codice civile, stabiliva che il subappalto era consentito soltanto in presenza di espressa approvazione da parte del committente che aveva natura di autorizzazione. La violazione del divieto determinava la facoltà per l’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

Con la L. 10 febbraio 1962, n. 57, relativa alla istituzione dell’Albo Nazionale dei Costruttori (ANC) il quale prescriveva l’obbligo della relativa iscrizione per tutti gli esecutori di lavori pubblici, si è registrato un aggravamento degli oneri a carico dell’impresa.

Con il successivo L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 si è poi avuta una ulteriore limitazione al subappalto che, ribadendo il divieto di quello non autorizzato, ha previsto una sanzione penale per la sua violazione e la necessità che anche per il subappaltatore occorresse verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica e di quelli richiesti dalla legislazione del controllo antimafia di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575.

L’art. 21 L. cit., contenente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vieta all’appaltatore di opere appaltate dalla p.a. di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l’autorizzazione dell’amministrazione committente (Cass. n. 11131 del 16/07/2003), è la norma che deve, ratione temporis, trovare applicazione.

5.2. Il secondo motivo è anch’esso fondato e deve essere accolto.

La Corte di appello ha omesso di valutare, quale fatto decisivo ai fini del decidere, pianamente ricompreso nel dibattito processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la richiesta di autorizzazione al subappalto è intervenuta da parte dell’impresa per nota del 18.11.1997 con relativa documentazione antimafia della nuova subappaltatrice, Grandi Lavori Fincost, dovendo la prima riportare a tale data, e non al 9-18.2.1998, come invece ritenuto, ogni apprezzamento circa la condotta dell’Amministrazione.

6. In via conclusiva, in ragione della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, la sentenza impugnata va cassata per le ragioni esposte e la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, in sede di rinvio è tenuta a rivalutare le condotte delle parti al fine di stabilire se il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione all’impresa P.C. S.p.A. ad avvalersi del subappalto dipenda da ingiustificata inerzia dell’Amministrazione o dall’inadempimento della prima.

7. Con il terzo motivo, relativo alla riserva n. 2 per cui l’impresa aveva richiesto la somma Euro 7.255.971,30 ed il c.t.u. riconosciuto la somma di Euro 3.852.762,20, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’art. 29 del C.S.A. mancando di fare corretta applicazione dell’art. 1362 c.c., che vuole che nell’interpretazione del contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti avuto riguardo al loro comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto.

Secondo il dato letterale, le parti avrebbero fissato in contratto un punto preciso in cui procedere allo scarico del materiale di risulta, da individuarsi in una zona con fondale non inferiore a 20 metri di profondità e posta ad una distanza di non inferiore a 6 miglia marine dalla costa.

Successivamente alla stipula, con parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. ed in precedenza dal collaudatore e dal direttore dei lavori, l’Amministrazione appaltante riconosceva la necessità di addivenire a nuovo prezzo.

Lo stesso c.t.u. era giunto alla conclusione che, per tutte le parti coinvolte nella vicenda, la discarica del materiale sarebbe dovuta avvenire in una zona distante sei miglia marine da quella di dragaggio.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (ex pluribus: Cass. 13/08/2018 n. 20718).

In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pure plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Cass. 22/06/2017 n. 15471).

8. Con il quarto motivo, relativo alla riserva n. 3, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’impresa aveva iscritto nel registro di contabilità lavori la riserva n. 3 per Euro 2.6309.733,31, per il ristoro degli oneri e danni sopportati per le lavorazioni di scavo, carico e trasporto a discarica in materia dei materiali di interrimento nel vicino (OMISSIS) che versava nella darsena toscana interessata dai lavori di dragaggio materiali solidi. Il c.t.u. aveva riconosciuto la somma di Euro 710.274,90 e la sentenza aveva rigettato la domanda.

La Corte di appello aveva erroneamente interpretato, ex art. 1362 c.c., la dichiarazione resa dall’impresa in sede di gara di appalto secondo cui la prima confermava la conoscenza dello stato dei luoghi, ritenendo che la consapevolezza circa la contiguità tra il (OMISSIS) e la darsena, nella presenza delle paratie nel primo, non avrebbe che espresso la conoscenza da parte dell’impresa del rischio di deposito di materiale di interramento sui luoghi di lavoro, con conseguente obbligo di dragaggio.

Era stata omessa la valutazione di una circostanza decisiva e cioè lo stato dei luoghi al momento della dichiarazione in cui la presenza delle paratie avrebbe reso invece convinta la ricorrente che non avrebbe dovuto asportare notevoli quantità di materiali solidi alla darsena.

La Corte non avrebbe considerato che le paratie, presenti, non erano funzionanti, circostanza che ove apprezzata avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a ritenere l’assoluta imprevedibilità dell’evento.

Il motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità perchè espressiva di una nuova lettura del dato fattuale, alternativa a quella della Corte di merito.

Il dato che si vuole omesso, ovverosia la presenza di paratie non funzionanti nel canale limitrofo ai luoghi di lavoro, non viene allegato in ricorso come già dedotto, tempestivamente, dinanzi al giudice di appello.

9. Con il quinto motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura avendo ad oggetto la riserva n. 4 sulla minore produzione del cantiere rispetto a quella programmata nel periodo tra il 27 maggio 1998 e 31 dicembre 1999 che, dovuta anche al dedotto ingiustificato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione al subappalto del dragaggio, resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

10. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il quinto e rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà, anche, alla regolazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quinto e rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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