Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5143 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 03/03/2011), n.5143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PIANETA MARE s.a.s., con domicilio eletto in Roma, via Francesco

Saverio Nitti n. 11, presso l’Avv. Napoletano Paolo che la

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Vincenzo Pece, come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.T.I. (IMMOBILIARE TURISTICA IPPOCAMPO) s.r.l., in concordato

preventivo, in persona del liquidatore pro-tempore, con domicilio

eletto in Roma, via Emilio Dè Cavalieri n. 11, presso l’Avv. Mario

Melillo, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvemini Pasquale, come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Foggia n. 26/08 cont.

depositato il 7 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 8 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Pianeta Mare s.a.s., aggiudicataria di uno stabilimento balneare già di proprietà della I.T.I. (IMMOBILIARE TURISTICA IPPOCAMPO) s.r.l., in concordato preventivo, ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale il Tribunale, in parziale riforma del provvedimento del giudice delegato reclamato sia dalla attuale ricorrente che dal liquidatore, ha escluso che alcuni terreni costituissero pertinenza dello stabilimento.

Resiste con controricorso il liquidatore della procedura concordataria. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo e il secondo motivo con i quali si propongono censure in diritto sono inammissibili in quanto non corredati dal prescritto quesito di diritto in violazione, quindi, di quanto previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il terzo e il quarto motivo con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine al fatto controverso inequivocabilmente individuabile nella natura pertinenziale dei beni de quibus sono ugualmente inammissibili.

Premesso invero che lo stabilire se in concreto una determinata area adiacente ad un immobile costituisca, o meno, pertinenza del medesimo esige una valutazione dello stato effettivo dei luoghi e dei rapporti strutturali intercorrenti tra i il secondo e la suddetta area, che si traduce in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione (Cassazione civile, sez. 2^, 16 aprile 1988, n. 2999), se tale apprezzamento è immune da vizi logici, nessuna illogicità si rinviene, come invece sostenuto, nella motivazione secondo la quale la qualificazione amministrativa di un’area non è elemento decisivo per ritenere sussistente il vincolo pertinenziale posto che in effetti si tratta di accertare una situazione di fatto, nè costituisce vizio della motivazione l’avere in ipotesi attribuito al giudice delegato (come pure si sostiene) una motivazione difforme da quella effettivamente utilizzata in quanto ciò che rileva è unicamente la diversa valutazione degli elementi in atti operata dal giudice del gravame dei quali, al di là della forma delle censure, si richiede un’inammissibile contrastante lettura.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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