Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5142 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3541-2010 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SEVERINI, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE

con procura notarile a rogito del Not. Dr. L.S.C. in

(OMISSIS) rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 72/2008 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE LORENZI per delega

dell’Avvocato TINELLI che ha chiesto la cessata materia del

contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

la cessata materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.18 depositata il 20.10.2004, passata in giudicato, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da T.F., aveva ridotto a Lire 77.442.000 il maggior reddito da partecipazione accertato in capo al ricorrente, socio della Multidivision srl, società di capitali a ristretta base azionaria.

Dopo il passaggio in giudicato della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo la somma di Euro 55.831 dovuta a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, e l’agente per la riscossione notificava la relativa cartella.

Contro la cartella il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza del 24.9.2007. T.F. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 22.12.2008. Il giudice di appello riteneva infondati i motivi di ricorso con i quali venivano dedotti vizi propri della cartella; riteneva inammissibili i motivi con i quali l’appellante contestava gli aspetti di merito oggetto del giudizio definito alla sentenza passata in giudicato.

Contro la sentenza di appello T.F. propone ricorso per due motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha ritenuto sussistente in capo al socio un maggior reddito da partecipazione, nonostante nel giudizio promosso dalla società tale maggior reddito fosse stato ritenuto insussistente; 2) illegittima applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione agli artt. 53 e 97 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per la medesima ragione indicata nel precedente motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con successiva memoria il ricorrente comunica che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento di autotutela, ha annullato la cartella oggetto di impugnazione ed ha provveduto allo sgravio totale della somma iscritta a ruolo; chiede pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Il Collegio dispone la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, considerato che dalla memoria depositata dal ricorrente, con allegato provvedimento di sgravio dell’Ufficio, risulta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del contribuente a norma dell’art. 101 c.p.c..

ritenuto di compensare le spese in ragione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA