Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5142 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12030/2015 proposto da:

IMPRESA C.C., in persona dell’omonimo titolare,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scialoja, 18 presso lo

studio dell’avvocato Antonio Magliocca che lo rappresenta e difende

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUSSO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Mazzini, 4 e rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Guida per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Tommasini, 20 presso lo studio della dottoressa Chiara Pietrunti e

rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pietrunti per procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 62/2014 della Corte di appello di Campobasso

depositata il 21.03.2014;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella camera di consiglio del 19/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 115 del 2009, in accoglimento delle domande proposte dall’Impresa C.C. dichiarava la risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 3 del 3.9.1993, stipulato tra l’Impresa ed il Comune di Busso per grave inadempimento di quest’ultimo e condannava il Comune ed il terzo chiamato, ingegner S.C., direttore dei lavori, al pagamento dei maggiori oneri e danni sopportati dalla prima, come quantificati nelle riserve iscritte in contabilità lavori, in esito: a) all’improduttivo vincolo di cantiere; b) al mancato utile sui lavori non eseguiti; c) al pagamento del corrispettivo sui maggiori lavori eseguiti e di quelli eseguiti e non contabilizzati.

A sostegno della proposta domanda di risoluzione per inadempimento, l’impresa aveva dedotto di essersi trovata nell’impossibilità di proseguire nei lavori a causa delle errate e carenti previsioni progettuali e nella non corrispondenza tra stato dei luoghi e dati di progetto.

2. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe indicata, su distinte impugnative introdotte dal Comune di Busso e dell’ingegner S.C., riuniti gli appelli, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibili ed infondate le domande attrici e, assorbita la domanda di rivalsa esercitata dal Comune nei confronti del direttore dei lavori, in accoglimento della riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni per la mancata ultimazione delle opere e alla penale sul ritardo, avanzate dal Comune, condannava l’impresa C.C. al pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale, della somma di Euro 503.864,52 oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte territoriale riteneva quanto all’impresa non provato il danno, nella intervenuta rinuncia da parte della stessa della prova per testi che, articolata nella memoria istruttoria, non veniva riproposta neppure all’udienza di precisazione delle conclusioni, non potendo detta prova essere surrogata dalla espletata c.t.u. e, ancora, nella impossibilità di valutare all’indicato fine, come rilevanti, i libri e le altre scritture contabili, la cui valenza probatoria si sarebbe spiegata soltanto contro l’imprenditore e, pure, di fare ricorso al criterio equitativo che presuppone, d’altra parte, assolto l’indicato onere probatorio.

3. Avverso l’indicata sentenza il ricorrente articola due motivi cui resistono con controricorso il Comune di Busso e l’ingegner S.. Il Comune ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’impresa ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sull’unico elemento indispensabile per il giudizio, l’addebito della risoluzione del contratto di appalto, e spostando il proprio esame sulla mancata prova dei danni sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.

La risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente avrebbe determinato inevitabili effetti restitutori che operando retroattivamente tra le parti avrebbero rimosso in radice il contratto.

Per la disciplina della condicio indebiti la prestazione avrebbe dovuto essere restituita e nell’impossibilità della Stazione appaltante di dare indietro l’opera parzialmente eseguita dall’appaltatore adempiente, la prima avrebbe dovuto corrispondere all’altro contraente il valore venale dell’opus.

La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare sul petitum principale arrivando a sostenere che la ritenuta mancanza di prova della domanda risarcitoria avrebbe giustificato l’omissione della declaratoria di risoluzione contrattuale in danno della p.A.

Il motivo si presta ad un giudizio di inammissibilità; plurime ne sono le ragioni.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (ex multis: Cass. 07/05/2018 n. 10862).

Fermo l’indicato principio, aperto in sede di legittimità alla ricostruzione della effettiva volontà del ricorrente al di là delle norme indicate in ricorso, resta però da considerare che la critica portata alla sentenza non è autosufficiente, non facendosi carico di segnalare l’intervenuta rilevante omissione nella valutazione della domanda di risoluzione per inadempimento.

In ricorso non si deduce, infatti, in quali termini sarebbe mancato il positivo apprezzamento degli inadempimenti delle parti e quindi secondo quale percorso i giudici di merito avrebbero dovuto operare il bilanciamento delle condotte di inadempimento delle parti che non risultano neppure tratteggiate nei loro estremi.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l’inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell’altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l’esame dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (ex multis, da ultimo: Cass. 22/05/2019 n. 13827; in termini: Cass. 30/05/2017 n. 13627).

Il difetto di allegazione dell’indicato profilo fattuale che attiene al sindacato di merito denunciato dinanzi a questa Corte di legittimità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rende il motivo inammissibile.

Fermo l’indicato difetto di allegazione, quanto poi al richiamo operato in ricorso alla condictio indebiti ed al suo meccanismo di operatività, si tratta di un mero argomento che resta in ogni caso speso del tutto erroneamente.

La condictio indebiti individua l’azione di ripetizione dell’indebito e quindi quell’azione di restituzione cui è legittimato il solvens, ovvero chi ha eseguito il pagamento non dovuto, intesa a riottenere in natura quanto è stato dato o la corresponsione dell’equivalente (artt. 2033 e 2036 c.c.) per il cui valido esperimento è richiesta l’esistenza dei requisiti di legge che diversamente si atteggiano a seconda che si tratti di indebito oggettivo o soggettivo.

In caso di indebito oggettivo, che si verifica o perchè manca una causa contrattuale originaria del pagamento o perchè la causa contrattuale originariamente esistente è venuta meno, si realizza una ipotesi che necessariamente comprende anche il caso della risoluzione del contratto per inadempimento che rende prive di causa le prestazioni già eseguite.

L’indicato effetto non vale ad assimilare i due rimedi che restano tra loro distinti, operando l’indebito oggettivo in modo automatico, in seguito all’accertamento dell’insussistenza del titolo per il quale i pagamenti sono stati eseguiti, e la risoluzione per inadempimento, all’esito dell’accertamento dell’inadempimento stesso e della sua gravità, al di fuori quindi, quanto a quest’ultimo, di ogni automatismo.

Siffatta deduzione in fatto è rimasta del tutto estranea al motivo di ricorso in cassazione che vorrebbe sortire, nell’impropria assimilazione dell’indebito oggettivo alla risoluzione per inadempimento grave, l’effetto di denunciare la portata dell’omessa pronuncia sulla risoluzione.

La diversità dei rimedi e l’esclusione di ogni automatismo nell’operatività della risoluzione per inadempimento, destinata invece a transitare per un accertamento sulla gravità della condotta del contraente inadempiente, in comparazione con quella dell’altro ove si tratti di inadempimenti reciproci, quale causa dello scioglimento ex tunc del vincolo obbligatorio, lascia il motivo non autosufficiente ed incapace di segnale dell’omissione, la sua rilevanza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “contrarietà della motivazione in relazione alla valutazione dell’accertamento peritale e alla gestione dell’istruttoria”.

Con la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di merito in modo contraddittorio avrebbe da una parte ritenuto la necessità dell’ammissione della c.t.u. che aveva utilizzato la documentazione messa a disposizione dalle parti e dall’altro stimato “superfluo” l’esame peritale per individuare il danno patito dall’impresa, neppure apprezzando il carattere percipiente della disposta c.t.u.

Il nominato tecnico avrebbe infatti accertato i fatti che presupponevano particolari competenze tecniche in tal modo sostenuto, nelle raggiunte conclusioni, anche dalla interpretazione della relazione di collaudo, in cui venivano riconosciuti all’impresa diversi oneri esecutivi.

Il motivo è inammissibile perchè convoglia al suo interno doglianze relative al merito non deducibili in cassazione.

La dedotta violazione di legge contrasta con gli orientamenti pacifici di questa Corte di legittimità esponendosi in tal modo ad un ulteriore valutazione di inammissibilità a fronte dei contenuti dell’impugnata sentenza che di quegli orientamenti è espressione (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

A definizione dell’attività percipiente rimettibile alla consulenza tecnica di ufficio, questa Corte di legittimità ha affermato che il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato quando, l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi solo con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l’onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (tra le altre: Cass. n. 15774 del 15/06/2018).

Per l’indicata lettura, e quindi nel rapporto tra regola ed eccezione in cui si collocano, rispettivamente, l’onere della prova gravante sulle parti e la possibilità “percipiente” del fatto da riconoscersi in capo al nominato c.t.u., deve escludersi che nelle deduzioni contenute in ricorso si sia valorizzato della espletata consulenza d’ufficio l’indicato legittimo margine di operatività, denunciandosi, invece, che per l’impugnata sentenza si è rimesso, in violazione dell’indicato principio, alla prima la capacità di soddisfare l’intero tema di prova.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Busso ed a S.C. le spese di lite che liquida in Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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