Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5141 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5141 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4671-2017 R.G. proposto da:

TOP TYPE s.r.1., in fallimento, in persona del curatore dott.ssa Stefania
Persico, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avv. Elisabetta COSTA, presso il cui studio legale sito in Milano, alla via
Monte Nero, n. 66, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via
dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 3963/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 6/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’11/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO

regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Top Type s.r.1.,
ora in fallimento, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto,
previa riunione, i ricorsi proposti dalla predetta società contribuente avverso
gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria con
riferimento agli anni di imposta 2008 e 2009 ai fini IVA, IRES ed IRAP, per
recupero di costi relativi ad operazioni commerciali (di vendita di opere d’arte)
che dalle risultanze di un p.v.c. della G.d.F. erano risultate oggettivamente
inesistenti;
— che la CTR riteneva fondata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle
entrate di inammissibilità dell’appello proposto dalla società contribuente per
difetto di specificità dei motivi di impugnazione che, comunque, riteneva
anche infondati nel merito;
—che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per
cassazione affidato ad un motivo, variamente articolato, cui replica l’intimata
con controricorso;
—che regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata
dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio, con
motivazione semplificata,
OSSERVA
— che con l’unico motivo di impugnazione, privo di rubrica, la parte
ricorrente si duole — contemporaneamente e sotto una molteplicità di profili,
sia di violazione di legge (art. 8 d.l. n. 16/2012, a pag. 2 del ricorso; art. 39,

2

che con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria

comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, a pag. 8), che di vizio di motivazione (pag. 5,
ove lamenta la illogicità ed incoerenza della sentenza impugnata), tra loro
confusi e inestricabilmente combinati — dell’esito della controversia,
censurando le conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto;
—che il ricorso è inammissibile per diverse convergenti ragioni;

che la ricorrente ha trascurato di censurare l’ulteriore ratio decidendi rinvenibile
nella sentenza impugnata, costituita dalla dichiarazione di inammissibilità
dell’appello per difetto di specificità dei motivi, quindi in violazione dell’art. 53
d.lgs. n. 546 del 1992; trattasi di statuizione che è da sé sola idonea a
sorreggere la sentenza di appello, cosicché anche l’eventuale fondamento delle
censure mosse alla sentenza di merito, come dedotto dalla ricorrente nel
mezzo di cassazione, non consentirebbe di travolgere l’intero decisum, con ciò
difettando in capo alla ricorrente anche l’interesse ad una pronuncia sui
motivi di censura dedotti (cfr. Cass. n. 20118 del 2006; conf. n. 1658 del 2005;
Sez. U, n. 7931 del 2013; n. 4293 del 2016);
— che, peraltro, seppur sia vero che la Commissione di appello, dopo
aver rilevato l’inammissibilità del mezzo di gravame per la ragione sopra
indicata, sia ugualmente scesa ad esaminarlo nel merito, è anche vero, però,
che «sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di questa
corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia
d’inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al
riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a
motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam,
onde un’impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile (nel
medesimo senso questa corte si è poi pronunciata ripetutamente,
puntualizzando come tale principio debba essere logicamente esteso anche ai
casi in cui l’inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o un singolo

3

— che la prima ragione di inammissibilità va ravvisata nella circostanza

motivo di gravame: cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3229)» (cfr., in motivazione,
Cass., Sez. U., n. 24469 del 2013; in termini anche Cass. n. 7838 del 2015);
— che, in ogni caso, il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente è
inammissibile perché assolutamente generico; infatti, con il motivo di
impugnazione — che, come sopra detto, è finanche privo di rubrica — la parte

inestricabilmente combinata, sia una violazione di legge (ad esempio, dell’art.
8 d.l. n. 16/2012, a pag. 2; dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, a pag.
8), che vizio motivazionale (pag. 5, ove lamenta la illogicità ed incoerenza della
sentenza impugnata), lamentandosi dell’esito della controversia e censurando
liberamente le conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto;
— che «siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione
impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio
tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.) non è rispettoso del sistema
processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per
cassazione, così come inveratasi nella norma dell’art. 360 c.p.c.. A tal
proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo
cui: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e
vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della
riforma introdotta con il D.I,gs. n. 40 del 2006, assume una funzione
identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle
ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal
legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi,
una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle
categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008)» (cfr. Cass. n. 19959 del 2014);

4

ricorrente deduce contemporaneamente, in maniera confusa e

— che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente
condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,

liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA