Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5140 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29262/2010 R.G. proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in Roma, via della vite,

7, presso lo studio dell’Avv. Maria Stefania Masini che lo

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Antonio Pennisi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 496/17/2009, depositata il

05/11/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo

per rinnovo della notifica e in subordine per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 5/11/2009 la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da G.V. avverso avviso di accertamento notificatogli per Irpef dovuta per l’anno 1994.

La rettifica scaturiva da una nota trasmessa dal Tribunale di Lecco al nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania nella quale si segnalavano le dichiarazioni rese dal contribuente, nel corso di un giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l’assegno divorzile, circa le proprie capacità reddituali negli anni 1994 e seguenti. Da tali dichiarazioni la Guardia di Finanza, e poi l’Ufficio, avevano tratto infatti il convincimento che per l’anno in questione (1994) il contribuente avesse percepito un reddito maggiore di quello indicato nella dichiarazione dei redditi, per una differenza pari a Lire 52.023.000.

La C.T.P. aveva rigettato il ricorso rilevando che il contribuente non aveva addotto “alcuna convincente giustificazione in grado di contrastare l’operato dell’ufficio”.

Il gravame interposto dal G. – che lamentava difetto di motivazione, in particolare sui rilievi da esso svolti circa l’infondatezza dell’accertamento perchè basato su dichiarazioni confuse e male interpretate rese avanti il Tribunale di Lecco, in assenza di alcuna altra convergente prova – era rigettato dai giudici d’appello con la seguente motivazione: “dall’esame della documentazione in atti (p.v.c. G.d.F.) e dichiarazione resa dallo stesso contribuente, questa Commissione ritiene che l’importo recuperato a tassazione e in mancanza di elementi probatori a documentali non prodotti dal G., l’accertamento è da considerarsi legittimo”.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente sulla base di un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato “insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – il contribuente deduce che la motivazione la sentenza impugnata è “non solo insufficiente, ma addirittura inesistente”, non emergendo da essa “l’avvenuta analisi e conoscenza dei fatti di causa”, nè l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, stante in particolare la mancata valutazione della idoneità probatoria della documentazione richiamata, a fronte della rettifica fatta da esso contribuente dinanzi alla Guardia di Finanza, circa il significato delle dichiarazioni raccolte a verbale davanti al Tribunale di Lecco.

3. La censura è infondata.

La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 1, n. 14786 del 19/07/2016, Rv. 640759).

Nel caso di specie non può dubitarsi che la sentenza, attraverso l’ampia parte narrativa, consenta una compiuta ricostruzione dei temi di lite e, in particolare, della motivazione della sentenza di primo grado e delle censure svolte con l’atto d’appello, potendosi di conseguenza anche agevolmente comprendere che, con la sintetica conclusiva affermazione sopra testualmente riportata, la C.T.R. abbia espresso una valutazione di inidoneità delle critiche medesime a infirmare il fondamento dell’atto impositivo, in quanto rappresentato dalla “dichiarazione resa dallo stesso contribuente”.

Circa l’adeguatezza, sul piano motivazionale, di tale sintetica valutazione, la censura in questa sede svolta sì appalesa generica e non autosufficiente.

Occorre al riguardo ribadire che il vizio di motivazione si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803). Tale vizio non può invece consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass. 27/4/2005, n. 8718).

Appare chiaro che invece le censure svolte si muovono in una prospettiva del tutto diversa. Le doglianze si presentano infatti – come detto – inammissibilmente formulate in termini apodittici e la critica alle soluzioni adottate dal giudice di merito operata non già mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione – in sede di legittimità invero non consentita – di queste ultime a quelle poste a base dell’impugnata sentenza.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Il ricorrente, inoltre, omette di indicare specificamente gli atti del processo dai quali dovrebbe ricavarsi l’acquisizione, nei sensi sopra illustrati, degli elementi che assume non essere stati considerati.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non avendo controparte svolto difese nella presente sede, nessun provvedimento è da adottare in ordine al regolamento delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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