Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5140 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18029/2015 proposto da:

Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, già Sodexho Pass Srl, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Ildebrando Goiran 4, presso lo studio

dell’avvocato Benedetta Ballatore, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Andrea Gatto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato, Ministero dei Beni, delle

Attività Culturali e del Turismo, Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Ministero dell’interno, Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero Economia e Finanze, Ministero Istruzione, Università e

Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1358/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 19/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma, che accogliendo il gravame delle parti pubbliche ha riformato l’impugnata decisione di primo grado ed ha integralmente respinto la domanda dell’odierna ricorrente intesa a conseguire la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dei corrispettivi ad essa dovuti in relazione al servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto di cui avevano fruito i dipendenti delle predette amministrazioni nel quinquennio 1997-2002.

Nell’occorso la Corte distrettuale, ritenute previamente ammissibili le produzioni documentali effettuate dalle appellanti a corredo del proprio atto di gravame, divisandone l’indispensabilità alla stregua dell’art. 345 c.p.c., comma 3, applicabile ratione temporis, in quanto detti documenti “appaiono assolutamente necessari al fine di dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi”, si è indotta, nel merito, al rigetto della domanda annotando che, poichè sarebbe stato onere della società attrice fornire la dimostrazione delle singole rendicontazioni mensili relative al servizio prestato, all’uopo non risultando idonee nè le prove testimoniali esperite nè le fatture prodotte dalla parte, “tale prova, come anche emerso anche dai puntuali riscontri effettuati dal Dott. F., è radicalmente e macroscopicamente mancata”. Più in particolare, all’esito della disposta CTU erano emerse in capo all’attrice “la mancata specificazione, nelle richieste oggetto di pagamento depositate in primo grado, dell’oggetto stesso delle richieste, nonchè degli specifici fruitori dei buoni pasto (pagg. 23 e 24 della relazione); l’incompletezza e l’incertezza della documentazione prodotta (pag. 24); molteplici difformità contabili nella documentazione versata in atti (pagg. 28-30, 36, 44, 46); la genericità delle richieste di credito per “totali” (pag. 40), nonchè la mancata documentazione di rendiconti (pagg. 42 e 43)”. Evidenziando in tal modo il CTU l’impossibilità di addivenire ad una risposta contabile univoca in termini di determinatezza, certezza e competenza dei crediti sottoposti a controllo, doveva perciò “conclusivamente ritenersi che l’appaltatrice non avesse fornito prova adeguata della spettanza del saldo dei corrispettivi pretesi, al cospetto di una domanda generica e confusa, non assistita da specifiche rendicontazioni, idonee a dimostrare la puntuale osservanza delle modalità previste in contratto quale presupposto per il pagamento dei buoni pasti utilizzati”.

Il mezzo ora azionato dalla soccombente si affida a tredici motivi di ricorso, ai quali replicano con controricorso le amministrazioni intimate. Memorie di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bisl c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. I primi tre motivi del ricorso Sodexo censurano l’impugnata decisione per aver ritenuto indimostrata la pretesa quantunque nella specie si rendesse applicabile – alla luce delle difese opposte dalle controparti che, eccependo di aver già effettuato il pagamento di quanto reclamato, avevano implicitamente ammesso l’adempimento altrui – il principio di non contestazione, che il decidente “aveva errato nel non valorizzare”, determinando così la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e, di riflesso, degli artt. 416 e 115 c.p.c., nonchè dei principi generali in materia di carattere dispositivo del processo, di lealtà e probità e di economia processuale (primo motivo); aveva disatteso nel denegare erroneamente il valore probatorio delle fatture, quando la loro produzione si accompagni appunto ad “una qualificata attività di non contestazione”, determinando così la violazione ancora dell’art. 167 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2702,2709 e 2710 c.c. (secondo motivo); ed aveva infine ignorato “nel non pronunciarsi in alcun modo” sulla relativa questione e “nel non motivare in alcun modo” il rigetto implicito, così incorrendo nell’omesso esame di un fatto decisivo, nella violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per mancanza di motivazione, nonchè nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia (terzo motivo).

3. I sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema decisionale, in disparte dalle preclusioni che al loro esame vi muove in via assorbente il patrocinio intimato, non hanno fondamento e possono pertanto essere disattesi.

Al di là della sua complessa architettura, che attinge, in pratica, all’intero catalogo dei vizi della sentenza ricorribili per cassazione, la censura rimprovera principalmente all’impugnata decisione di non aver regolato la specie al suo esame in piana applicazione del principio di non contestazione, di guisa che, non contestando le amministrazioni convenute la sussistenza del debito oppure contestandola tardivamente e, comunque in modo non idoneo a confutarne la fondatezza e cioè attraverso l’allegazione del suo adempimento ovvero di un fatto incompatibile con la sua negazione, la dispiegata pretesa avrebbe dovuto ritenersi inoppugnabilmente provata con conseguente accoglimento della relativa domanda e condanna delle convenute.

4. Senonchè, nel sollecitare un conforme responso di questa Corte, la ricorrente attribuisce al principio da essa invocata una portata più estesa di quella che l’ordinamento, nel pur lodevole intento di rendere più sollecito il governo delle risultanze processuali e di salvaguardare così il superiore interesse alla ragionevole durata del processo, ha inteso tributargli fin da prima della sua codificazione in forma espressa nell’art. 115 c.p.c. Questa Corte ha infatti già spiegato, proprio con riferimento alle sue ricadute nel giudizio di appello, che “la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicchè il giudice di appello, ove nuovamente investito dell’accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio” (Cass., Sez. IV, 4/04/2017, n. 8708).

Il giudizio così enunciato, laddove si sofferma, in particolare, nel rimarcare la natura probatoria del principio, ridonda a beneficio della decisione impugnata sotto un duplice profilo. Intanto perchè se la non contestazione costituisce, sia pur attraverso un meccanismo logico impostato sull’inversione dell’onere della prova per cui si reputano provati, pur in difetto di conforme dimostrazione, i fatti allegati che non siano contestati ex adverso, una prova non diversa dalle altre prove liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, nessun rimprovero può muoversi alla sentenza che non si allinei al suo contenuto. Anche volendo sorvolare su alcune criticità che ne affliggono la rappresentazione non coglie perciò di certo nel segno la censura che si muove alla decisione qui impugnata per non aver pronunciato sulla relativa questione o per non aver ad essa dedicato l’attenzione pretesa. Nondimeno, sotto altro aspetto, merita di essere considerato che, in quanto prova non diversa dalle altre prove liberamente apprezzabili dal giudice, la non contestazione non è esente dal confronto con le altre risultanza di prova e, dunque, la decisione che, valutando anche in grado di appello, perchè in tal senso sollecitata dal gravame, il compendio istruttorio nel suo complesso non tragga da essa gli effetti auspicati – perchè in tal senso ad esempio le prove testimoniali non sono valutabili oppure perchè le produzioni documentali non si prestano ad un giudizio di univoca attendibilità – e si orienti, perciò, in tutt’altra direzione, annotando, in particolare, le manchevolezze probatorie della tesi istante, mostra di attenersi fedelmente al principio che rende il giudice arbitro prudente nella scelta delle fonti del proprio convincimento e si sottrae pertanto alle dispiegate censure in diritto.

5. Con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso oggetto di censura è la determinazione assunta dalla Corte d’Appello in ordine alla ritenuta inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale espletata in primo grado ai fini della dimostrazione della pretesa esercitata dalla Sodexo. Ad avviso della deducente l’impugnata statuizione, laddove si è pronunciata nel senso dell’inammissibilità della predetta prova, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2721 e 2725 c.c. in rapporto al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in quanto l’obbligo della prova scritta sancito dalle norme in parola “riguarda esclusivamente l’esistenza del contratto ed i suoi contenuti essenziali… e non si estende invece alla sua esecuzione” (quarto motivo); laddove viceversa si riflette nell’averne decretato l’irrilevanza sul presupposto che la prova della prestazione dovesse essere data nella specie solo a mezzo della rendicontazione mensile dei buoni pasti effettivamente utilizzati, essa cozzerebbe con gli artt. 1362 c.c. e segg. ed in particolare con l’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1366 c.c., oltre ad essere inficiata dall’omesso esame di un fatto decisivo ed insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto le rendicontazioni de quibus sarebbero state “elevate ad elementi costitutivi del credito mentre tali non sono” tanto sotto il profilo dell’interpretazione letterale e della condotta delle parti che sotto quello della buona fede (quinto motivo); e contravverrebbe all’art. 183 c.p.c., comma 7, oltre che essere ancora inficiata da un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto non la si sarebbe potuta giudicare irrilevante “una volta che fosse stata esclusa l’essenzialità” delle anzidette rendicontazioni ai fini dell’esatto adempimento della prestazione (sesto motivo).

6. I predetti motivi esaminabili congiuntamente poichè strettamente avvinti, pur in disparte dalle preclusioni oppostevi dalle controricorrenti, sono parimenti affetti da inammissibilità.

La Corte d’Appello, nell’accogliere il gravame sul punto, ha fatto previamente osservare che “la società appaltatrice, onde ottenere il pagamento del saldo dei corrispettivi, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione delle singole rendicontazioni mensili – da effettuarsi ai sensi degli artt. 13 e 17 del contratto – riguardanti la specifica elencazione dei buoni pasto effettivamente fruiti dalle amministrazioni, detratti quelli non utilizzati, e/o restituiti e/o scaduti, a nulla rilevando il numero dei buoni inizialmente consegnati”. Su questa premessa ha quindi giudicato inammissibile ed irrilevante l’espletata prova testimoniale e ciò, da un lato, perchè, considerata la qualità di pubbliche amministrazioni delle parti convenute, “non può riconoscersi l’esistenza di un credito sulla base di prova orale”; dall’altro, perchè avendo i testi unicamente riferito in astratto le usuali modalità operative osservate dalla appaltatrice, “tali dichiarazioni non possono sopperire alla mancanza di prova documentale delle rendicontazioni medesime”.

7. Come ben s’intende la riportata statuizione è sorretta perciò da una duplice ratio decidendi, la seconda delle quali (irrilevanza) è censurata con il sesto motivo di ricorso che, basandosi, però, come si è dianzi ricordato, sul presupposto che la rendicontazione non fosse necessaria ai fini di dimostrare l’avvenuto adempimento delle prestazioni richieste a compenso, rende preliminare la disamina del quinto motivo di ricorso che quella conclusione, lamentando l’errore ermeneutico in cui il decidente sarebbe caduto nell’esegesi degli artt. 13 e 17 del contratto, intende appunto confutare.

Detto quinto motivo si sottrae tuttavia al sindacato di questa Corte: intanto perchè la sua deduzione, non riproducendo il contenuto delle clausole in questione, viene meno al precetto dell’autosufficienza del ricorso; poi, perchè in via più generale, esso contravviene allo statuto della censurabilità per cassazione dell’errore ermeneutico dovendo ricordarsi a maggior usbergo della qui rilevata sua inammissibilità, che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319).

8. Ciò non è ovviamente senza effetti riguardo al sesto motivo di ricorso, dato che, dichiarando l’inammissibilità del quinto, resta perciò ferma l’interpretazione degli artt. 13 e 17 del contratto resa dal decidente, di modo che la censura declinata con il detto sesto motivo, che presuppone la revisione di quella interpretazione nel senso di escludere la necessità della rendicontazioni mensile, una volta che questa resti ferma, deve dichiararsi conseguentemente assorbita. E non è senza effetti neppure con riferimento al quarto motivo di ricorso, che censura la prima ratio decidendi sviluppata a conforto di questo capo della decisione (inammissibilità), soccorrendo in senso ostativo al suo esame per sopravvenuto difetto di interesse il ricorrente insegnamento di questo Corte in ragione del quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, la salvezza di una di esse, che sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., Sez. VI-III, 18/06/2019, n. 6314).

9. Con il settimo motivo di ricorso la Sodexo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2702,2733,2735,2727 e 2729 c.c. ed ancora l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo avendo la Corte decidente “errato sotto più di un profilo nell’affermare che la prova delle rendicontazioni così come del rituale ricevimento delle medesime da parte delle amministrazioni odierne resistenti… non sarebbe in atti”.

10. Il motivo, anche qui senza prendere partitamente posizione sulle preclusioni di cui lo vorrebbe fulminare il patrocinio delle resistenti, non si sottrae tuttavia al medesimo destino, poichè, esso come ben documenta la sua illustrazione corredata da oltre undici pagine di riferimenti ai documenti prodotti in causa e alle prove orali espletate, intende unicamente sollecitare una rimeditazione del sindacato di fatto esperito dal giudice di merito e non è perciò scrutinabile da questa Corte, che non è notoriamente un giudice di terza istanza avanti al quale far valere l’ingiustizia della decisione impugnata.

11. Con l’ottavo motivo di ricorso è di scena il capo dell’impugnata decisione che ha ritenuto ammissibile le produzione documentali effettuate in appello dalle amministrazioni appellanti a cagione della loro indispensabilità, quantunque, da un lato, “tali produzioni avrebbero potuto essere tempestivamente operate in primo grado, e l’art. 345 c.p.c. non consente alla Corte d’Appello di ritenere indispensabili, e quindi ammettere, documenti la cui mancata produzione sia determinata da negligenza della parte interessata”, e dall’altro, la valutazione in punto di indispensabilità suoni in “contraddizione” con le altre argomentazioni utilizzate dal decidente ed “appaia assorbita dal pregiudiziale rilievo dell’asserita insufficienza delle prove attoree a dare prova dei fatti costitutivi del credito”.

12. Il motivo, anche qui al riparo delle pregiudiziali che ancora vi oppongono le amministrazioni resistenti, è parte infondato e parte inammissibile.

Infondato è nella prima allegazione, poichè il responso reso in proposito dal decidente del grado – che ha tenuto a motivare la valutazione di indispensabilità precisando, altresì, che detti documenti appaiono “assolutamente necessari al fine di dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, essendosi demandata al CTU la ricostruzione delle rispettive partite di dare-avere” – si allinea all’autorità delle SS.UU. che, chiamate a comporre il contrasto insorto sul raggio d’azione dell’inciso figurante nell’art. 345 c.p.c., comma 3, (“il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”) prima della sua soppressione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Ob), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno statuito, prendendo peraltro espressamente posizione sulla rilevanza nella specie della pregressa negligenza della parte, che il giudizio sull’indispensabilità della prova nuova prescinde “dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass., Sez. U, 4/05/2017, n. 10790).

Inammissibile si mostra, invece, nella seconda allegazione, postulando essa una rivisitazione del ragionamento decisorio non più esperibile in questa sede alla luce della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione che ha fatto seguito alla riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

13. Stessa sorte accompagna anche lo scrutinio del nono motivo di ricorso mercè il quale si lamenta che “appare intrinsecamente contraddittorio nelle motivazioni della Corte d’Appello” il fatto che si reputi la domanda attorea priva di prova e che nello stesso tempo si dia accesso alle prove documentali delle controparti che, afferendo al pagamento, presuppongono che sia stata provata l’esistenza del credito.

14. Con il decimo motivo si deduce, risultandone la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61,62,116 e 191 c.p.c. nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, l’erroneità dell’impugnata decisione laddove essa, commissionando al CTU di accertare “se ed in che misura la pretesa creditoria azionata da Sodexo fosse o meno assistita da adeguati supporti probatori”, “avrebbe demandato al CTU valutazioni in diritto che non gli competono in quanto riservate al giudicante”.

15. Il motivo, quando non incorra nelle pregiudiziale oppostevi ancora dalle controricorrenti, non ha per il resto dignità cassatoria, essendo frutto di una mera estrapolazione testuale, volta ad isolare, nel contesto di un iter argomentativo altrimenti indirizzato a perorare l’indispensabilità del disposto incidente peritale in rapporto alla voluminosità della vicenda, un breve inciso privo di obiettiva connotazione decisoria, tanto più che, come ben chiarisce poco più avanti la medesima motivazione, rimarcando la natura ancillare dell’incombente, l’espletamento della CTU si era reso nella specie funzionale al rigetto della domanda, decretato sul presupposto, appunto acclarato tramite la CTU, della carenza probatoria di essa.

16. Con l’undicesimo motivo di ricorso la Sodexo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2, del principio di diritto relativo al “diritto alla prova” e del principio di parità delle armi, nonchè omesso esame di un fatto decisivo e vizio di omessa motivazione, avendo la Corte d’Appello, di seguito all’ammissione delle produzioni documentali delle controparti, precluso ad essa ricorrente “di produrre quanto meno in appello tutte quelle rendicontazioni che la stessa si era riservata di produrre in caso di necessità” senza adottare al riguardo alcuna pronuncia benchè in tal senso sollecitata.

17. Il motivo, sfrondato di ogni suggestione motivazionale che non è utilmente coltivabile nè alla luce del concetto di “fatto decisivo” accolto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nè, tantomeno, come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non ha peraltro pregio di sorta neppure laddove allega un errore procedimentale.

Non sussiste per vero l’allegata violazione dell’art. 112 c.p.c., posto, come si è chiarito, già in tempi remoti, che “il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cit. codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass., Sez. U, 18/12/2001, n. 15982).

Neppure è sostenibile la consumata violazione dell’art. 115 c.p.c., dato, come si è precisato, che essa “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11892). Nè, infine, evidenzia alcuna criticità perseguibile il richiamo al principio di parità delle armi, dato che, come si è chiarito in ambito sovranazionale, segnatamente avanti alla Corte EDU, esso, pur ponendo le parti su un piano di uguaglianza processuale, non è fonte ex se di un diritto alla prova, l’ammissibilità delle prove, la loro pertinenza e la loro decisività ai fini della risoluzione della controversia, essendo invero regolata dalle norme del diritto interno e restando affidata alla competenza esclusiva del giudice (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 19 maggio 2015, Sampech c. Italia 98, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 8 dicembre 2015, cit., 62; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c. Italia C), di modo che non è censurabile sotto questo profilo la decisione del giudice di non ammettere le prove richieste.

18. Con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso si censura l’impugnata decisione nella parte in cui essa, malamente interpretando la domanda ed incorrendo così nell’omessa motivazione circa un fatto decisivo, nonchè nella violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., avrebbe “definito “di per sè generica e confusa” la domanda della Sodexo” ed avrebbe affermato che “in capo alla Sodexo sarebbe riscontrabile” un ricco elenco di manchevolezze che ne penalizzano la pretesa sotto il profilo probatorio (dodicesimo motivo); e nella parte in cui essa, violando gli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè l’art. 2697 avrebbe errato “nel non riconoscere all’attrice neppure quanto è obiettivamente risultato provato a suo credito sulla base delle risultanze della CTU e dei documenti prodotti” (tredicesimo motivo).

19. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema decisionale, pur senza pregiudizio delle preclusioni oppostevi dalle controricorrenti, non si sottraggono tuttavia ad un comune giudizio di inammissibilità.

Osservato invero in via più generale che l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione, l’addebito che si muove alla sentenza impugnata con i motivi in scrutinio non decampa dalla cornice di una mera sollecitazione a rimeditare l’apprezzamento di fatto compiuto dal decidente di merito, sicchè, ferma per altro verso la sua incensurabilità sotto il denunciato profilo motivazionale per i più volte ricordati limiti frapposti dalla novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al controllo di legittimità sulla motivazione, la decisione si sottrae al giudizio di questa Corte come già dianzi più volte ricordato.

20. Il ricorso va dunque respinto.

21. Le spese seguono la soccombenza.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 15200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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