Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5140 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 21/02/2019), n.5140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10508-2014 proposto da:

LAND ROVER ITALIA SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI N. 32, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROMANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO GRILLI;

– ricorrente –

contro

P.G., già titolare della cessata PROGETTO IMPORT DI

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE N. 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MANNA;

– controricorrente –

e contro

S.D., V.E.M., AUTOPLUS SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 470/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata S.G. conveniva innanzi al Tribunale di Terni la Autoplus srl chiedendone la condanna alla sostituzione dell’autovettura Land Rover modello Free Lander TD4, tg (OMISSIS) da lui acquistata, oltre al risarcimento dei danni, esponendo che l’auto suddetta si era incendiata per autocombustione. Autoplus, costituitasi, spiegava domanda di garanzia nei confronti di P.G., titolare della ditta Progetto Import, suo dante causa, nonchè della Land Rover Italia spa e Land Rover UK, nei cui confronti chiedeva estendersi il contraddittorio, per essere da costoro manlevata.

Il Tribunale di Terni condannava Autoplus alla restituzione dell’autovettura Land Rover Free Lander TD4 e condannava la Land Rover Italia a fornire alla Autoplus un’altra vettura, avente le medesime caratteristiche di quella sostituita ed a rimborsare a quest’ultima le spese di sostituzione.

Il tribunale rigettava la domanda proposta da Autoplus nei confronti del P..

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 470/2013, rigettava l’appello principale proposto da Land Rover Italia e quello incidentale proposto da Autoplus e confermava integralmente la pronuncia di primo grado, condannando la Land Rover Italia spa al pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale, in particolare, rilevava che ai sensi dell’art. 1519-quinques c.c., comma 1, il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore, a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore facente parte della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario, ha diritto di regresso nei confronti di tutti i1

soggetti interessati alla vendita, qualsiasi qualifica essi rivestano nell’ambito della catena di distribuzione e vendita.

Riteneva pertanto fondata l’azione di regresso proposta da Autoplus, in qualità di venditore finale, nei confronti di Land Rover Italia spa.

Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione, con due motivi, la Land Rover Italia s.p.a.

Resiste con controricorso P.G., già titolare della impresa individuale “Progetto Import di S.G., D. e V.E.M., quali eredi di St.Gi., nonchè l’Autoplus srl non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorietà ed erroneità della motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1519-quinquies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che la ricorrente fosse rappresentante stabile per l’Italia del produttore e dovesse essere quindi assimilata a quest’ultimo ai fini dell’applicazione della garanzia sancita dall’art. 1519-quinquies.

Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte assimilato la ricorrente al produttore, nonostante la stessa si fosse soltanto occupata di rimuovere ed inviare alla casa madre il cablaggio elettrico dell’autoveicolo.

I motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

L’art. 1519 quinquies, ora abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 146, comma 1 lett. s) Codice del Consumo e sostituito dall’art. 131, disciplina la garanzia del venditore il quale, quando è responsabile nei confronti del consumatore per un vizio di conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, ha diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili.

Nel caso di specie, l’Autoplus srl, venditore finale dell’autovettura “Land Rover Freelander targata (OMISSIS), era stata convenuta in giudizio dall’attore, il quale aveva subito un danno in conseguenza dell’incendio occorso.

La natura dell’incendio veniva qualificata, a seguito di espletata ctu, quale accidentale e quindi dipendente da un vizio intrinseco del bene, quale un presumibile difetto di fabbricazione. La Corte territoriale, nel suo iter argomentativo, esclusa la responsabilità dell’acquirente, ha ritenuto sussistente la responsabilità a carico del produttore, venditore finale o comunque del soggetto interveniente nella catena distributiva, ritenendo che non fosse stata superata la relativa presunzione iuris tantum.

Orbene, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, se da un lato esclude che il consumatore possa agire direttamente nei confronti dei precedenti venditori, potendo esperire nei confronti di questi ultimi unicamente un’azione extracontrattuale (che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica), dall’altro riconosce l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio (Cass., 2 sez., sent. 5 febbraio 2015, n. 2115).

La Corte territoriale ha dunque riconosciuto l’ammissibilità dell’azione di rivalsa da parte di Autoplus srl nel confronti dell’odierna ricorrente, la quale veniva, pertanto, qualificata come rappresentante del produttore, a seguito delle attività svolte dalla stessa e consistente nell’asportazione dall’autovettura del cablaggio elettrico interessato dall’incendio.

In conseguenza di ciò, la corte territoriale ha ritenuto di poter estendere ad essa la responsabilità di cui all’art. 1519 – quinquies c.c., ora abrogato e contenuto nel D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 131.

Tale assunto è destituito di fondamento.

Ai sensi dell’abrogato art. 1519 quinquies c.c., infatti, la qualifica di intermediario non può che attribuirsi ad un soggetto coinvolto nella catena distributiva del bene, non potendo farsi discendere dall’espletamento di un incarico conferito dal produttore successivamente all’evento (l’incendio dell’autovettura) che ne ha determinato la responsabilità.

Nel caso di specie, risulta che l’odierna ricorrente si è limitata, dopo l’incendio, a farsi consegnare dalla venditrice i cablaggi elettrici del veicolo per inviarli alla Land Rover UK.

Tale attività, espletata quale mera mandataria, ancorchè effettuata su delega del produttore, non è idonea a far sorgere la responsabilità dell’intermediario ai sensi dell’abrogato art. 1519 quinquies c.c., nè a dimostrare che Land Rover Italia facesse parte o fosse a qualche titolo coinvolta nella catena di distribuzione e vendita del bene, posto che detto coinvolgimento va evidentemente individuato “a valle” della vendita e dell’evento dannoso e non può farsi discendere da un’attività successiva all’evento e svolta su incarico della casa madre.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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