Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5140 del 05/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5140 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 28976-2016 proposto da:
CHINNI CARMEN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino 12,
presso lo studio dell’avvocato Carlo Carrese, rappresentata e difesa
dall’avvocato Federico Salerno;
– ricorrente contro
CHINATA LORIS, VANINI MARCO, elettivamente domiciliati in Roma,
Via Tripoli 110, presso lo studio dell’avvocato Monica Frediani,
rappresentati e difesi dall’avvocato Raffaella Maritan;
– controricorrenti
avverso la sentenza n. 1474/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 24/08/2016;
Data pubblicazione: 05/03/2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Rilevato che:
–
Chinni Carmen ha proposto tre motivi di ricorso per la
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che – in
accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da Chinaia
Loris – ebbe a disporre il trasferimento in favore di quest’ultimo, ex
art. 2932 cod. civ., della proprietà dell’immobile che la Chinni gli
aveva promesso in vendita con preliminare del 3/3/2003 e a
condannare l’odierna ricorrente al risarcimento del danno liquidato in
euro 19 mila;
–
Chinaia Loris e Vanini Marco (quest’ultimo quale agente
immobiliare, che aveva propiziato la conclusione del preliminare,
chiamato in giudizio dalla Chinaia) hanno resistito con controricorso;
Considerato che:
–
tutti i motivi (il primo, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ., in relazione alla stima del valore dell’immobile; il secondo,
proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione
alla ritenuta insussistenza di dolo da parte dei convenuti; il terzo,
proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione alla
ritenuta sussistenza del danno e alla sua liquidazione)
sono
inammissibili, in quanto, premesso che non è più ammesso – alla
stregua del vigente testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. – il
sindacato sulla motivazione della sentenza, le censure pongono
comunque in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai
giudici di merito sulla base delle prove acquisite (C.T.U. ed altre
risultanze istruttorie), accertamento che è insindacabile in sede di
legittimità, non risultando in ogni caso la motivazione della sentenza
-2-
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
impugnata né apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez.
U, n. 8053 del 07/04/2014);
–
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.