Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5140 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 03/03/2011), n.5140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l’avvocato GIACOBBE GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARENA LETTERIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 22, presso l’avvocato MARILENA

SCIORTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAZZARA ANTONINO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 516/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONINO GAZZARA che ha

chiesto l’inammissibilità e rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.7.92, R.E. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con C.I..

Costituitasi, la C. chiedeva determinarsi assegno divorzile a suo favore.

Con sentenza non definitiva, in data 13-25.7.94, il Tribunale di Messina dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con sentenza definitiva 13-2/8.3.2002 rigettava la domanda della C..

Proponeva appello la C., con ricorso depositato in data 15.4.2002, chiedendo riformarsi la sentenza del Tribunale, con determinazione di assegno a carico del R..

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il R. chiedeva rigettarsi l’appello.

Veniva disposta ed espletata CTU. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 16-21.7.2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il R. al pagamento di assegno per la C., dalla domanda, quantificandolo in importi differenti distribuiti in segmenti temporali successivi.

Ricorre per cassazione il R., sulla base di cinque motivi.

Resiste, con controricorso, la C..

Il R. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare infondata l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame dei motivi non offrirebbe elementi per confermare o mutare gli orientamenti della Corte stessa.

Al contrario, dallo svolgimento del ricorso, non emerge una propensione a modificare orientamenti consolidati di questa Corte, ma anzi a confermarli; alcune questioni sollevate vengono per la prima volta all’esame della Corte stessa, e, in generale, il ricorso propone una riflessione sulla giurisprudenza di legittimità.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), sostenendo che l’accertamento sull’equilibrio delle situazioni patrimoniali dei coniugi, effettuato in sede di separazione personale, e dichiarato nella sentenza relativa, è passato in giudicato. Con il secondo, violazione degli artt. 4 e 5 L. divorzio (art. 360 c.p.c., n. 3), affermando che illegittimamente la Corte di merito ha riconosciuto un assegno a favore della C., e nell’importo determinato, sostenendo in generale che l’assegno di divorzio dovrebbe essere inferiore a quello di separazione.

I due motivi possono trattarsi congiuntamente, apparendo, nella trattazione, strettamente connessi.

Essi vanno rigettati, in quanto infondati.

Non può parlarsi di giudicato esterno relativamente all’accertamento delle condizioni economiche delle parti in sede di separazione giudiziale.

Correttamente il giudice a quo richiama, al riguardo, un orientamente consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. n. 25010 del 2007; n. 23690 del 2008) per cui l’assetto economico relativo alla separazione, anche quando non vi siano stati mutamenti successivi, può fornire elementi utili di valutazione al giudice del divorzio, ma nulla di più: la determinazione dell’assegno divorzile, infatti, è indipendente da quanto statuito in sede di separazione per il mantenimento del coniuge economicamente più debole, essendo le rispettive pronunce giudiziali- fondate su diverse situazioni sostanziali, ed essendo differenti per natura, struttura e finalità i rispettivi trattamenti. L’assegno di divorzio, in particolare, prescinde dagli obblighi di contribuzione, mantenimento ed alimenti operanti nel regime di convivenza matrimoniale e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.

Si può consentire con il ricorrente, quando afferma che il diritto all’assegno divorzile sussiste in quanto il richiedente non sia in grado di condurre un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello condotto in costanza di matrimonio e che non potrebbe pregiudicarsi il correlativo diritto dell’obbligato a parimenti conservare un tenore di vita, quantomeno simile a quello condotto in precedenza, e che, con il venir meno del vincolo matrimoniale, sorge, o comunque è più sentita per il coniuge più debole economicamente, l’esigenza di procurarsi, ove possibile, un’autosufficienza economica. Ma non sono accettabili le conclusioni cui il ricorrente perviene: l’assegno di divorzio dovrebbe essere sempre e comunque di importo inferiore a quello di separazione, ove il parametro di riferimento esclusivo sia il raffronto tra redditi e patrimoni dei coniugi.

Anche prescindendo dall’osservazione di questa Corte (v. ancora, al riguardo, Cass. n. 12419 del 2009) per cui non è necessaria una puntuale considerazione da parte del giudice di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per la determinazione dell’importo dell’assegno, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, salva, in ogni caso, la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno, va ribadito quanto sopra osservato: l’assetto economico delle parti, accertato in sede di separazione, può fornire bensì utili elementi di valutazione, ma nulla di più: il giudice del divorzio non ne è vincolato, e può diversamente valutare tale assetto economico.

Per ragioni sistematiche si esaminerà dapprima il quarto motivo del ricorso. Con esso, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. divorzio, art. 4, artt. 112 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la statuizione circa la decorrenza dell’assegno dalla domanda, da parte del giudice di appello. Il motivo va rigettato, siccome infondato.

La questione della decorrenza dell’assegno divorzile era stata ampiamente dibattuta (dalla domanda, dalla decisione di primo grado, dal passaggio in giudicato o, addirittura, dall’annotazione sull’atto di matrimonio) , in quanto originariamente la L. n. 898 del 1970, art. 4, non ne faceva cenno. Intervenne, com’è noto, la novella del 1987, precisando che, in caso di sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza in punto assegno, può disporre che tale obbligo produca effetto fin dal momento della domanda.

Giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte ha (chiarito che la decorrenza dalla domanda può essere disposta, non solo quando vi sia stata sentenza non definitiva, ma pure quando la sentenza abbia provveduto sia sul divorzio che sull’assegno (tra le prime e più significativa pronunce, sul punto, v. Cass. n. 8288 del 1994).

Altra giurisprudenza, altrettanto consolidata, ha escluso la necessità di apposita domanda circa la decorrenza, essendo sufficiente la richiesta di assegno (ancora, tra le prime e più argomentate pronunce, al riguardo, Cass. n. 7458 del 1990).

Afferma il ricorrente che solo il giudice di primo grado potrebbe pronunciarsi sulla decorrenza dalla domanda (riferendosi anche la lettera della norma al “Tribunale”).

L’argomentazione, pur suggestiva, non è condivisibile.

Ove il giudice di primo grado abbia, come nella specie, rigettato la domanda di assegno, per l’effetto devolutivo proprio del giudizio di appello, la Corte di merito viene a trovarsi nella medesima posizione del Tribunale, e può pronunciarsi sulla decorrenza dalla domanda.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito, di fronte ad un’identità di presupposti in sede di separazione personale, e davanti al giudice del divorzio in primo grado, avrebbe operato un “capovolgimento di valutazione”. Con il quinto motivo, denuncia vizio di motivazione, in ordine alla statuizione sulla decorrenza dell’assegno dalla domanda e ai relativi importi determinati.

I due motivi possono trattarsi congiuntamente, perchè strettamente connessi.

Va precisato che, rispetto agli accertamenti effettuati in sede di separazione e davanti al Tribunale in sede di divorzio, la Corte di merito ha disposto consulenza tecnica e ha statuito, come essa precisa, anche in base alle risultanze di questa, in ordine al patrimonio e ai redditi dei coniugi.

Non rileva, come afferma il ricorrente, che il giudice a quo non abbia considerato parametri differenti rispetto a quello delle considerazioni economiche delle parti, essendo ovviamente vincolato dalle indicazioni e dalle richieste delle parti stesse.

Con motivazione adeguata e non illogica, la Corte d’appello precisa che i coniugi R. e C., con i loro figli, godevano di un tenore di vita assai agiato, con notevole disponibilità di reddito, con svantaggio della moglie, professoressa di scuola media superiore, rispetto al marito, magistrato e deputato regionale per due legislature. Sulla base della CTU, il giudice a quo considera il patrimonio immobiliare di ciascun coniuge, gli incrementi (per u successione o compravendita), le dismissioni operate, evidenziando che la C. ha alienato parte del suo patrimonio (secondo la Corte di merito, per soddisfare le proprie esigenze di vita, cercando di tendere a quel tenore di vita che, senza il contributo del marito, non avrebbe, dopo la separazione, potuto raggiungere); e pure vengono in considerazione le esigenze delle due figlie per un certo periodo non autosufficienti economicamente, e con lei conviventi, mentre il R. ha notevolmente incrementato il suo patrimonio.

Dal contesto motivazionale emerge, seppure per implicito, la valutazione del giudice a quo circa la decorrenza dell’assegno, con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi e al mancato godimento di un assegno di separazione da parte della C..

I differenti importi dell’assegno nei diversi segmenti temporali sono adeguatamente motivati: un primo periodo, fino alla morte del facoltoso padre della C., più difficile; un secondo in cui, con l’eredità paterna, le sue condizioni di vita erano relativamente migliorate; un terzo periodo, nell’attualità, in cui i patrimoni immobiliari delle parti si equivalgono, e permane una notevole differenza nei redditi da pensione.

Nè potrebbe rilevare la notevole somma di arretrato che, a seguito della pronuncia sulla decorrenza dell’assegno, dovrà essere corrisposta dal R. alla C., ciò che priverebbe l’assegno del suo ordinario carattere assistenziale.

Non si potrebbe evidentemente far carico all’avente diritto della lunghezza del procedimento, considerando, tra l’altro, che la C. non godeva di un assegno di separazione.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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