Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5140 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISAC s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Collina 36, presso l’avv. DAMIANI Domenico,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 66/04/07 del 21/9/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c, ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La ISAC s.r.l. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello della società contro la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella esattoriale per IVA. Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

A parte la mancata indicazione del soggetto contro il quale il ricorso è proposto, è assorbente il rilievo che i tre motivi di ricorso per cassazione, tutti relativi a violazione di legge, non si concludono con l’enunciazione del quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 360 bis cod. proc. civ.”;

che la società ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando comunque, quanto all’eccezione di giudicato formulata con la memoria, che la sentenza prodotta si riferisce ad altro anno di imposta;

che conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell’Agenzia.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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