Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 514 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1160-2012 proposto da:

GERANIO COSTRUZIONI GENERALI S.N.C. DI G.D. & C. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL FIORITA 90, presso

l’avvocato FRANCESCO LILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMELA MIRABELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATERP DELLA PROVINCIA DI COSENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso l’avvocato MARIO ASSENNATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 890/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FIORESTA RAFFAELE, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MUSTARI ROSARIA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Geranio Costruzioni Generali s.n.c. di G.D. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 890/2010, depositata il 19 ottobre 2010, con la quale il giudice di seconde cure – confermando la decisione n. 1895/2005 emessa dal Tribunale di Cosenza, che aveva rigettato la domanda della società di risoluzione ex art. 1453 c.c., per fatto e colpa dell’IACP di Cosenza del contratto di appalto in data (OMISSIS), avente ad oggetto i lavori di realizzazione di diciotto alloggi ERP nel Comune di Cosenza – riteneva che la risoluzione del contratto fosse, invece, ascrivibile a fatto e colpa dell’impresa appaltatrice, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Il ricorso è affidato a due motivi. Il resistente ATERP di Cosenza (già IACP) ha replicato con controricorso e con memoria.

2. Le censure sono inammissibili.

2.1. Si duole anzitutto la ricorrente del fatto che il giudice di appello non abbia provveduto ad una corretta valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti nell’esecuzione del contratto di appalto stipulato il (OMISSIS). Va, per contro, osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. 9176/2000; 9637/2001; 11038/2003; 12296/2011). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato (p. 20) che – anche a voler tenere conto del fermo cantiere a causa della presenza delle linee SIP ed ENEL e dello scarico a cielo aperto dei rifiuti provenienti dal frantoio oleario nell’area interessata dall’intervento – i lavori non avrebbero potuto comunque proseguire per la grave condotta inadempiente della Geranio s.n.c. che all’epoca degli eventi posti a fondamento delle domande di sospensione non aveva ancora depositato al Genio Civile gli esecutivi delle strutture in cemento armato, senza i quali la realizzazione dell’opera era impossibile. L’attestato del deposito di detti calcoli statici, ai sensi della L. n. 1086 del 1971, art. 4, sarebbe stato, difatti, rilasciato solo il 23 febbraio 1994, ossia in data successiva agli eventi suindicati. Di più, l’impresa non aveva neppure ottemperato alla richiesta dello IACP, in data 2 febbraio 1994, di recarsi presso l’ente per chiarire la situazione degli esecutivi e dei calcoli relativi alle strutture portanti in cemento armato, ma si era determinata a notificare, in data 5 marzo 1994, l’atto ci citazione nei confronti della stazione appaltante, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della medesima, senza informare la controparte dell’avvenuto deposito dei calcoli; circostanza questa appresa dall’ente solo alcuni mesi dopo l’inizio del giudizio. Ebbene, a fronte della suesposta dettagliata ed analitica motivazione, in ordine all’ascrivibilità della risoluzione alla condotta inadempiente prevalente dell’impresa, la Corte non può operare – come sostanzialmente richiesto dalla ricorrente – una rivalutazione degli elementi di prova documentale (lettera del 14 settembre 1993, nota del 28 settembre 1993, verbale di consegna del 9 ottobre 1993, nota del 5 novembre 1993, telegramma e verbale del 14 gennaio 1994, nota del 2 febbraio 1994, nota dell’8 febbraio 1994, nota del 2 maggio 1994, raccomandata dell’11 maggio 1994) già sottoposti al giudice di appello, onde desumerne conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente, trattandosi com’è evidente, di una richiesta inammissibile in questa sede, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass. S.U. 24148/2013).

2.2. La ricorrente lamenta, poi, l’omesso esame, da parte della Corte di Appello, della domanda proposta con il motivo formulato in via subordinata dalla Geranio s.n.c., denunciando, al riguardo, il vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo applicabile ratione temporis). E tuttavia, va osservato – in proposito – che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che comporta la nullità dell’impugnata sentenza e che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, del medesimo codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, (cfr. Cass. 1196/2007; 22759/2014).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA