Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5139 del 03/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini 47,
presso l’avv. RIDOLFI Sandro, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 53/03/2008 del 5/6/2008.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
” R.R. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di liquidazione IVA, conseguente alla revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con i due motivi, lamentando violazioni di legge e vizio di motivazione, il ricorrente deduce l’erroneità della decisione in quanto il mancato trasferimento presso l’immobile di riferimento o presso altro immobile sarebbe dovuto a causa di forza maggiore.
I due motivi sono manifestamente infondati.
A prescindere dal fatto che il giudice tributario afferma che non vi è prova dell’esistenza di una causa di forza maggiore, e che tale affermazione non sembra censurata, è assorbente il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione dell’ordinario regime tributario, nel caso di decadenza dai benefici per l’acquisto della prima casa, non ha natura sanzionatoria di una condotta dell’acquirente (Cass. 2552/03), cosicchè è irrilevante l’eventuale sussistenza di cause di forza maggiore”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010