Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5138 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3514/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDISOFT S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, n. 2/1/2009, depositata il 03/02/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti della Medisoft S.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, notificato alla contribuente a causa dell’omesso invio del c.d. modello CVS.

Il giudice d’appello ha ritenuto che tale omissione non incide su fattispecie già definite con l’utilizzazione del credito in epoca anteriore alla normativa che ha previsto l’invio del detto modello.

2. Il contribuente non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, in combinato disposto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, per avere il giudice ritenuto inoperante la sanzione di decadenza dal beneficio del credito d’imposta, a causa dell’omesso invio del c.d. modello CVS, per essere stato il credito già completamente utilizzato dal contribuente prima dell’entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.

Il motivo è fondato.

Conformemente a consolidato indirizzo di questa Corte (tra cui Cass. 23768/2013; 2232/2013; 19692/2012 e conf. 10772/2013), si osserva al riguardo che già con la sentenza n. 3578 del 13/2/2009 questa Sezione aveva chiarito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1 lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica.

La stessa Corte cost. (sin dall’ordinanza 24 marzo 2006, n. 124) sull’art. 62 cit. ha a sua volta considerato che per le esigenze di tempestiva integrazione dei dati, a disposizione dell’amministrazione finanziaria, non è irragionevole che il mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi sia sanzionato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, con la decadenza dal contributo automaticamente conseguito.

Si tratta, infatti, di una comminatoria diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all’immediata disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all’epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del contributo. Dunque, anche per la Consulta la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell’ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni (limiti che vanno individuati esclusivamente nella palese arbitrarietà od irrazionalità).

Inoltre è stata ritenuta manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, perchè la norma criticata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito. La medesima statuizione di infondatezza è stata poi ribadita, tra le altre, da Corte Cost. 26 giugno 2009, n. 185.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

In considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è formata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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