Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5138 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12428/2015 proposto da:

B. Srl Impresa Costruzioni Edili, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

G. Mazzini 25, presso lo studio dell’avvocato Silvia Felicetti, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni

Giorgianni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 3, presso lo studio

dell’avvocato Raffaele Izzo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Antonello Mandarano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 19/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza depositata il 30.1.2015 ha respinto il gravame proposto dalla B. s.r.l. – Impresa di costruzioni edili ed ha confermato l’impugnata decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante nei confronti del Comune di Milano, intesa a conseguire il riconoscimento di talune riserve e la disapplicazione delle penali applicate dal committente in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto la riqualifcazione di un centro di accoglienza.

La Corte distrettuale a motivazione del proprio deliberato ha spiegato, dandosi cura di esaminare il contenuto delle singole appostazioni alla luce dell’espletata CTU, che le azionate riserve “non hanno fondamento tecnico” e che “i ritardi nell’effettuazione dei lavori sono da imputare all’appellante”, osservando in particolare che “il ctu ha accertato che l’appellante iniziò i lavori per gli scavi dei nuovi fabbricati con consistente ritardo (circa 7 settimane) e, inoltre, non trasse neanche vantaggio dalle proroghe per complessivi 115 giorni concesse per il non prevedibile rinvenimento dell’amianto”.

Insorge avverso il predetto deliberato, reclamandone la cassazione, la B. con un ricorso fondato su quattro motivi illustrati pure con memoria. Ad essi replica con controricorso e memoria il Comune intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso – mercè il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, dacchè la Corte d’Appello avrebbe limitato il suo giudizio sulla vicenda dell’amianto e su alcune soltanto delle prescrizioni tecniche richieste dall’impresa alla direzione lavori, senza conferire alcun risalto alla progettazione esecutiva “consegnata con il contagocce”, all'”erroneità di alcuni elaborati progettuali”, all'”ingresso nell’appalto di magisteri non previsti nel progetto”, alle “opere stralciate in corso d’opera… e poi pretese a fine lavori” – è inammissibile.

3. La sua prospettazione si risolve per vero in una mera elencazione delle manchevolezze istruttorie in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata e resta perciò visibilmente ai margini del concetto di fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti eletto a cardine dell’attuale denuncia motivazionale secondo il predicato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per il quale, secondo la lezione nomofilattica delle SS.UU., il fatto in questione è solo “il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, escluso perciò ogni riferimento all’omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sè, il vizio in parola di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie raccolte (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

Ben si giustifica, quindi la convinzione che il motivo, di fronte ad una CTU, nel corso della quale l’impresa era stata posta in condizione di interloquire, e a due sentenze pronunciate all’esito di procedimenti che parimenti avevano consentito all’impresa di rappresentare le ragioni del proprio dissenso, più che rivendicare l’omesso esame di un fatto decisivo intenda sollecitare una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie sfavorevolemente apprezzate nei pregressi gradi di merito, in tal modo però trascurando che la funzione di questa Corte non è quella di porre rimedio alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.

4. Anche il secondo motivo di ricorso – che lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 in quanto il committente non deve rendere più gravoso l’adempimento dell’appaltatore e del principio che non lo abilita a pretendere penali se la sua condotta è stata fonte di ritardo – condivide il medesimo giudizio di inammissibilità già osteso a proposito del primo motivo.

La censura è invero del tutto astratta non incrociando minimamente il contenuto della decisione, sicchè la sua declinazione contravviene in modo palese allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto che postula che siano motivatamente indicate quali “affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazioni” (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

5. Non sussiste peraltro neppure la violazione dell’art. 112 c.p.c. denunciata con il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole che, malgrado la Corte d’Appello fosse stata subordinatamente richiesta di ridurre l’entità delle penali applicate a mente dell’art. 1384 c.c., la pronuncia su detta istanza sia stata omessa.

Va da sè infatti che rigettando il gravame e confermando nel merito la decisione di primo grado il giudice d’appello, pur emendando la predetta decisione nella parte in cui aveva ritenuto che l’istanza relativa ad una delle penali applicate dal committente fosse stata rinunciata dall’impresa, abbia inteso implicitamente rigettare l’istanza subordinata, giudicando perciò congrue, in rapporto alla ritenuta responsabilità dell’impresa nella causazione dei ritardi, l’entità delle penali applicate dal Comune.

6. Inammissibile infine deve giudicarsi il quarto motivo di ricorso inteso a denunciare la violazione del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 10, comma 2, trattandosi di questione nuova che non consta fosse stata sottoposta al vaglio dei pregressi gradi di merito, di modo che la sua cognizione incorre tanto nella preclusione discendente dalla considerazione che il giudizio di cassazione può avere “per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte” (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787) quanto nella preclusione discendente dal fatto che il motivo, limitandosi a menzionarne la prospettazione nell’atto di appello senza riprodurne o trascriverne il contenuto, non è autosufficiente venendo in tal modo meno all’onere di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la detta questione sia stato posta, “onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass., Sez.I, 18/10/2013, n. 23675).

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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