Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5138 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24098-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
contro
R.R.S.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,
depositato il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico e dichiarato R.R.F. “(…) invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 93%, con decorrenza dal 19.6.2018 (…)” e ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in “Euro 1.000,00 oltre Euro 150,00 a titolo di spese forfettarie (…) con distrazione in favore del procuratore anticipatario”;
l’INPS ha proposto ricorso straordinario in cassazione, in relazione alla statuizione sulle spese, affidato ad un unico motivo;
è rimasto intimato R.R.F.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 c.p.c.- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. per avere il giudice condannato l’Istituto, parte totalmente vittoriosa, alla rifusione delle spese;
l’Istituto deduce che il ricorrente aveva agito per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità e che, pertanto, l’accertamento giudiziale, come espresso nello storico di lite, era stato totalmente sfavorevole. Risultava quindi errata la condanna alle spese, non ricorrendo la soccombenza dell’INPS;
il motivo è fondato;
va premesso che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016; Cass. n. 11781 del 2015; in motivaz., Cass. VI, ex plurimis, ord. nn. 408, 3328, 13704 del 2020);
nel caso di specie, il Tribunale ha omologato il requisito sanitario richiamando espressamente le risultanze della CTU e ha quindi accertato che R.R.F. è “(…) invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 93%, con decorrenza dal 19.6.2018 (…)”;
la valutazione del CTU risulta, pertanto, sfavorevole alla parte che ha agito con il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., richiedendosi il diverso accertamento (id est: 100% di invalidità) utile ai fini della pensione di inabilità;
nessuna soccombenza è, dunque, riscontrabile a carico dell’Inps, tale da giustificare la condanna alle spese;
il ricorso deve essere accolto e il decreto di omologa impugnato cassato in ordine alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di un diverso Giudice, perchè provveda nuovamente alla regolazione delle spese, coerentemente a quanto esposto;
al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di un diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021