Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5138 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 21/02/2019), n.5138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12468/2017 R.G. proposto da:

Avvocato professor S.V.V., – c.f. (OMISSIS) –

rappresentato e difeso da se medesimo nonchè in virtù di procura

speciale in calce al ricorso dall’avvocato Carlo Martuccelli e

dall’avvocato professor Italo Spagnuolo Vigorita; elettivamente

domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 36, presso lo studio

dell’avvocato Carlo Martuccelli;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., – c.f. (OMISSIS)/p.i.v.a. (OMISSIS)

– in persona dell’institore, avvocato S.V., in virtù dei

poteri conferitigli giusta procura per notar C. del

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nicolò

Porpora, n. 16, presso lo studio dell’avvocato professor Marcello

Molè che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 1123/2017;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 18

settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

uditi l’avvocato Carlo Martuccelli e l’avvocato Italo Spagnuolo

Vigorita per il ricorrente;

udito l’avvocato Marcello Molè per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 4.9.2002 l’avvocato professor S.V.V. citava a comparire innanzi al tribunale di Roma “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a. e “Ferrovie dello Stato” s.p.a..

Esponeva che nel dicembre del 1995 era stato nominato componente della commissione di collaudo dei lavori in corso d’opera della tratta ferroviaria ad alta velocità “(OMISSIS)” e per circa sette anni aveva espletato diligentemente l’incarico conferitogli.

Esponeva inoltre che, allorquando era stata certificata l’esecuzione di lavori in misura pari al 60% del totale complessivamente previsto, era stato sollevato dall’incarico a seguito e per effetto della riduzione della composizione della commissione da otto a tre membri.

Esponeva ancora che quale componente della commissione aveva percepito unicamente alcuni esigui anticipi in assenza di qualsivoglia pattuizione in ordine alla misura dei compensi.

Chiedeva che si accertasse e dichiarasse che il compenso spettantegli sulla scorta della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti per l’attività svolta e da svolgere fosse pari ad Euro 9.448.800,00, oltre al compenso per l’esame delle riserve, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma acclarata in corso di causa; che le società convenute fossero condannate a corrispondere quanto a lui spettante, detratti gli acconti percepiti e pari nel complesso ad Euro 516.456,90; che le convenute fossero altresì condannate a risarcire i danni cagionatigli per il ritardo nel pagamento e commisurati agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute nonchè ai costi connessi alle esposizioni bancarie che era stato costretto a contrarre.

Si costituiva “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace “Ferrovie dello Stato” s.p.a.. All’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 17855/2005 l’adito tribunale rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite.

Interponeva appello l’avvocato professor S.V.V..

Si costituiva unicamente “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a.; esperiva appello incidentale condizionato.

Con sentenza n. 356/2008 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame principale, dichiarava inammissibile il gravame incidentale condizionato, condannava il principale appellante alle spese del grado.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso a questa Corte di legittimità, sulla scorta di tre motivi, l’avvocato professor S.V.V..

Resisteva unicamente “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Con sentenza n. 26169/2009 questa Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese.

Con distinto atto notificato nel corso dell’anno 2004 l’avvocato professor S.V.V. citava a comparire dinanzi al tribunale di Roma “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Chiedeva che la società convenuta fosse condannata a corrispondergli il compenso “per l’intera attività che avrebbe dovuto e potuto svolgere” (vedasi controricorso, pag. 16), se i membri della “commissione – collaudo” non fossero stati ridotti da otto a tre.

Con sentenza n. 9816/2006 l’adito tribunale rigettava la domanda.

Con sentenza n. 5391/2013 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.12.2010 l’avvocato professor S.V.V. conveniva innanzi al tribunale di Roma “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a. e “Ferrovie dello Stato” s.p.a..

Esponeva, tra l’altro, che per effetto delle pregresse pronunce “la preclusione riguarda solo il diretto ricorso alla tariffa degli ingegneri, mentre il criterio tariffario altro (…) è contestualmente, all’opposto, coperto egualmente da giudicato” (vedasi controricorso, pag. 18); che “la tariffa applicabile al caso di specie è quella forense, soggettivamente ed oggettivamente idonea al riconoscimento dei compensi” (vedasi controricorso, pag. 18).

Chiedeva che si accertasse il suo diritto al compenso in coerenza col giudicato formatosi tra le parti e, per l’effetto, che le società convenute fossero condannate in solido al pagamento del compenso a lui dovuto nella misura da accertarsi con riferimento alla tariffa forense applicabile ratione temporis, oltre al rimborso forfetario, all’i.v.a., alla c.p.a., agli interessi e alla rivalutazione monetaria; in subordine, che le convenute fossero condannate in solido al pagamento del compenso a lui dovuto in misura pari, per analogia, al compenso previsto per gli ingegneri ovvero al compenso determinato in base agli usi ovvero ancora al compenso determinato giudizialmente; in ulteriore subordine, che le convenute fossero condannate in solido al pagamento del compenso a lui dovuto a qualsiasi altro titolo, anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., con gli accessori di legge; chiedeva inoltre che le società convenute fossero condannate in solido a risarcire il maggior danno cagionatogli, se del caso ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Si costituiva unicamente “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Eccepiva, tra l’altro, che l’avversa domanda era preclusa in dipendenza del giudicato formatosi a seguito della statuizione n. 26169/2009 di questa Corte di legittimità.

Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’avversa domanda.

Disposto il mutamento di rito, con sentenza n. 23476/2014 il tribunale di Roma condannava “R.F.I.” a pagare all’attore la somma di Euro 4.415.060,10, oltre accessori ed interessi, e le spese di lite.

Interponeva appello “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Resisteva l’avvocato professor S.V.V.; spiegava appello incidentale.

Con sentenza n. 1123/2017 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame principale, rigettava la domanda esperita in prime cure dall’avvocato professor S.V.V., rigettava il gravame incidentale da costui proposto e lo condannava alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che la pretesa creditoria azionata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era la medesima pretesa azionata con l’atto di citazione notificato in data 4.9.2002, che aveva dato inizio al giudizio poi definito con la pronuncia n. 26169/2009 di questa Corte di legittimità; che invero identici erano il fatto costitutivo ed il titolo dedotti in giudizio.

Evidenziava altresì che la corte d’appello di Roma con la sentenza n. 356/2008 aveva esaminato la domanda dell’avvocato professor S.V.V. “(anche) sotto il profilo della prova – ritenuta mancante – delle prestazioni legali effettuate dal menzionato professionista” (così sentenza d’appello n. 1123/2017, pag. 3).

Evidenziava inoltre che “la questione della (in)sussistenza della prova della propria attività aveva formato oggetto di specifico motivo di impugnazione in sede di ricorso per cassazione” (così sentenza d’appello n. 1123/2017, pag. 3) avverso la sentenza n. 356/2008 della corte di Roma e che questa Corte di legittimità aveva rigettato in toto il ricorso, quindi pur il motivo concernente il difetto – ritenuto dal giudice d’appello – della prova della prestata attività.

Evidenziava dunque che la sentenza n. 356/2008 della corte d’appello di Roma esplicava valenza di giudicato in senso sfavorevole all’avvocato professor S.V..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato professor S.V.V.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

“Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con ordinanza interlocutoria dei 16.3/7.5.2018 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato memorie.

Del pari ha depositato memorie la controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c..

Deduce che la sentenza n. 356/2008 della corte d’appello di Roma non esplica valenza di giudicato.

Deduce che difatti con la statuizione di inammissibilità per mutatio libelli della domanda, quale successivamente estesa alla tariffa avvocati, la corte di Roma ebbe a chiudere sul nascere il processo; che con la statuizione preliminare di inammissibilità la corte di merito ebbe a spogliarsi della potestas iudicandi, sicchè il giudicato non si estende alle enunciazioni incidentali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c..

Deduce che la sentenza n. 26169/2009 di questa Corte di legittimità non contiene alcun riferimento all’assenza di prova dell’attività prestata; che questa Corte “ha giudicato solo sulla domanda collegata alla tariffa ingegneri e sulla novità (ritenuta) inammissibile dell’estensione di quella alla tariffa avvocati, cioè sulla mutatio libelli” (così ricorso, pag. 13).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa considerazione di fatti decisivi.

Deduce che in difetto del preteso giudicato sulla prova la corte distrettuale avrebbe dovuto condividere l’ineccepibile dictum del tribunale di Roma, che in prime cure ha analiticamente accertato le prestazioni eseguite ed ha correttamente determinato il compenso alla stregua della tariffa stragiudiziale degli avvocati.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione alla portata dei giudicati; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa considerazione di fatti decisivi ovvero l’aver trascurato le precedenti pronunce.

Deduce che la sentenza n. 17855/2005 e la sentenza n. 9816/2006, ambedue del tribunale di Roma, hanno stabilito la diversità tra la domanda correlata alla tariffa degli ingegneri e la domanda correlata alla tariffa degli avvocati; che con la sentenza n. 356/2008 la corte d’appello di Roma, “ancor più esplicitamente, ha dichiarato la mutatio libelli, così affermando (…) la diversità e l’alterità delle domande (…) con valore di giudicato” (così ricorso, pag. 15); che questa Corte di legittimità ha definitivamente sancito la diversità dei giudizi; che dunque è incontrovertibile la legittimità del giudizio intrapreso con il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., siccome fondato sulla diversa domanda correlata alla tariffa degli avvocati.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza di motivazione; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del processo; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio.

Deduce che l’impugnata sentenza non ha tenuto conto che l’an debeatur non è mai stato in contestazione.

Deduce che sia la sentenza n. 17855/2005 sia la sentenza n. 9816/2006 del tribunale di Roma hanno accertato che le prove documentali erano agli atti, in particolare le due relazioni della commissione di collaudo, ove era descritto il lavoro che la stessa commissione aveva compiuto fino allo scioglimento; che la corte territoriale non ha avuto cura di esaminare tali documenti.

Deduce che d’altronde riscontro probatorio se ne ha pur alla luce delle prospettazioni di “R.F.I.”, chè gli ha corrisposto acconti e gli ha offerto una buonuscita a saldo.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce la disamina contestuale. I medesimi motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Va ribadito in premessa l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 28.11.2007, n. 24664; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607; Cass. 23.12.2010, n. 26041).

Su tale scorta si rileva che, allorchè la corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 356/2008 (la cui parte motiva, in ossequio al canone dell'”autosufficienza” – cfr. Cass. 23.6.2017, n. 15737; cfr. Cass. 11.2.2015, n. 2617 – è integralmente riprodotta nel corpo del controricorso, alle pagg. 8 – 11, non già del ricorso), statuì per il rigetto del gravame principale proposto dall’avvocato professor S.V.V. avverso la sentenza n. 17855/2005 del tribunale di Roma, ebbe nell’occasione ed in rigorosa correlazione con i criteri di liquidazione prefigurati in successione dall’art. 2233 cod. civ. a puntualizzare quanto segue.

Ovvero che “la proposta transattiva da parte della RFI (…) non è mai stata accettata e, in tal senso, non può presentare alcuna valenza probatoria” (al riguardo cfr. controricorso, pag. 9); che “l’Ordine degli Ingegneri e Architetti (…) non avrebbe mai potuto stilare un parere su voci estranee ai compiti tipici di quelle professioni” (al riguardo cfr. controricorso, pag. 10); che “solo nell’appello si procedeva (da parte dell’avvocato professor S.V.V.) a una quantificazione secondo la tariffa forense” (al riguardo cfr. controricorso, pag. 10); che “in ogni caso i compiti svolti dall’appellante (chiariti solo nell’atto di appello (…)) avrebbero dovuto essere ben elencati e specificati in dettaglio, onde consentire eventualmente una c.t.u. in merito e una loro valutazione equitativa. Ciò manca completamente in citazione e negli allegati sono presenti due relazioni della Commissione di collaudo, dalle quali non si può d’ufficio espungere la parte precisa svolta dall’appellante” (al riguardo cfr. controricorso, pagg. 10 – 11).

In tal guisa l’assunto del ricorrente, a tenor del quale la corte di Roma con la pronuncia n. 356/2008 avrebbe statuito per l’inammissibilità della sua domanda per mutatio libelli, si da chiudere “sul nascere, in limine, il processo” (così ricorso, pag. 11) e sì da precludere l’estensione dell’efficacia del suo dictum “alle enunciazioni incidentali” (così ricorso, pag. 12), non rinviene, nel corpo della motivazione della sentenza n. 356/2008, alcun riscontro nè letterale nè logico.

Viceversa, siccome si è evidenziato, con la pronuncia n. 356/2008 la corte capitolina, pur a fronte del rilievo, dal principale appellante formulato nella memoria di replica di prime cure, secondo cui “in assenza di disciplina convenzionale il compenso (doveva) essere necessariamente determinato con riferimento alla tariffa professionale degli Ingegneri e degli Architetti” (al riguardo cfr. controricorso, pag. 8), ebbe (“correttamente interpretato (il petitum) in funzione non dell’esclusivo parametro tariffario indicato dall’attore in sede di conclusioni, ma delle difese complessivamente svolte dal medesimo”: così controricorso, pag. 47) a vagliare nel merito, con “ratio decidendi” di ampio spettro, i molteplici profili il cui esame l’esperito principale gravame – ai fini del riconoscimento dell’azionata pretesa ex art. 2233 c.c. – sollecitava.

Ed, in conclusione, la corte distrettuale ebbe – “in ogni caso” – a rigettare la pretesa fatta valere dall’avvocato professor S.V.V. in dipendenza della deficitaria ed aspecifica allegazione dei compiti cui aveva atteso e della susseguente impossibilità di acquisirne comunque dimostrazione. Ebbe, ossia, a rigettare “la domanda relativa al credito al compenso professionale (causa petendi), non certo la domanda siccome qualificata dal criterio di liquidazione desunto dall’applicazione della Tariffa Ingegneri e Architetti” (così controricorso, pag. 41. Ovviamente cfr. Cass. 40.4.2006, n. 9254, secondo cui, in tema di contratto d’opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l’onere di provare sia l'”an” del credito vantato, sia l’entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicchè la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell’ordinario giudizio di cognizione; Cass. 13.4.1999, n. 3627).

Al cospetto dell’ampia proiezione della “ratio decidendi” (della pronuncia n. 356/2008), articolatasi in plurimi passaggi tutti innegabilmente “di merito”, a nulla rileva che questa Corte di legittimità con la statuizione n. 26169/2009 abbia opinato nel senso che la seconda ratio, concernente la carente allegazione e la conseguente impossibilità di probatorio riscontro dei compiti asseritamente svolti, fosse stata – dalla corte di Roma con la sentenza n. 356/2008 – “prospettata solo in via ipotetica”.

In proposito propriamente si rimarca quanto segue.

Per un verso, con il secondo motivo del ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza n. 356/2008 e specificamente volto ad attingere la seconda “ratio” “prospettata solo in via ipotetica”, il ricorrente all’epoca, tra l’altro, adduceva, sub specie di quesito ex art. 366 bis c.p.c., che “ai fini della successiva determinazione del compenso da parte del giudice è ben sufficiente che la parte, componente di un organo collegiale, abbia indicato analiticamente l’attività svolta, producendo copia dei verbali attestanti l’attività della commissione” (così sentenza n. 26169/2009 di questa Corte di legittimità). Il ricorrente dunque assumeva, allora – e correttamente – che la seconda “ratio” “prospettata solo in via ipotetica” integrasse gli estremi di una “ratio decidendi” “di pieno merito”.

Per altro verso, questo Giudice del diritto spiega che qualsivoglia provvedimento giurisdizionale a carattere decisorio, una volta connotato dal requisito del passaggio in giudicato, ed una volta perciò “separatosi” dal giudice che lo abbia emesso, è “aperto”, in quanto tale e ove rilevante, alla interpretazione di qualsiasi altro organo giurisdizionale successivamente adito (cfr. Cass. 4.6.2003, n. 8915). Ciò viepiù chè il “giudicato esterno”, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici (cfr. Cass. 23.12.2010, n. 26041).

A nulla vale perciò addurre che il dictum n. 26169/2009 di rigetto di questa Corte non è “comprensivo del rilievo sulla assenza della prova dell’attività prestata” (così ricorso, pag. 13), “definisce (…) la reale portata del giudicato della C.A. 2008” (così ricorso, pag. 13) e ne fissa “i limiti oggettivi” (a tal ultimo riguardo cfr. memoria del ricorrente depositata in data 13.9.2018, pag. 5).

Al cospetto della surriferita lata proiezione della “ratio decidendi” (della pronuncia n. 356/2008), snodatasi in molteplici passaggi tutti indiscutibilmente “di merito”, per nulla è pertinente, inoltre, il riferimento alla pronuncia n. 3840 del 20.2.2007 delle sezione unite di questa Corte (a tenor della quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; cosicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata).

E, su tale premessa, non ha valenza alcuna addurre che “le ulteriori considerazioni sul tema della prova costituiscono un obiter dictum, e tamquam non esset” (così ricorso, pag. 11), che “quel risalente giudice avrebbe potuto scrivere un trattato sulla prova, comunque e sempre senza alcun valore di giudicato” (così ricorso, pag. 12), che “si può parlare – quanto alle affermazioni di Corte di Appello 2008 in tema di prova sufficiente – di argomentazioni ad abundantiam” (così memoria del ricorrente depositata in data 13.9.2018, pag. 4).

Al cospetto della summenzionata ampia proiezione della “ratio decidendi” (della pronuncia n. 356/2008), il passaggio finale – introdotto dalla locuzione “in ogni caso” – ha indiscutibilmente attinto (e scrutinato nel merito) pur la pretesa come quantificata, nell’atto di appello, alla luce della tariffa forense: lo si desume univocamente dalla puntualizzazione incidentale all’uopo premessa dalla corte romana in ordine ai “compiti svolti dall’appellante (chiariti solo nell’atto di appello nel senso che, trattandosi di un docente universitario di diritto amministrativo, era incaricato di verificare la regolarità e legittimità dell’operato)” (al riguardo cfr. controricorso, pag. 10).

Cosicchè a nulla vale addurre “la diversità tra la domanda – ingegneri e la domanda – avvocati” (così ricorso, pag. 15), “la legittimità del nuovo processo (introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.12.2010) fondato sulla domanda diversa della tariffa avvocati” (così ricorso, pag. 15), “il fatto che la domanda di determinazione del compenso sulla base dei parametri forensi (oggetto del presente giudizio) debba considerarsi fondata su di una causa petendi del tutto diversa, rispetto a quella che sorregge la richiesta di applicazione della tariffa Ingegneri (oggetto del precedente ciclo di giudizi)” (così memoria del ricorrente depositata in data 13.9.2018, pag. 5).

Tanto, ovviamente, a prescindere dalle argomentazioni, appieno da condividere, della controricorrente, secondo cui “il criterio di liquidazione non appartiene (…) alla fattispecie identificativa del diritto, anche allorchè si consideri il diritto c.d. eterodeterminato che impone l’indicazione della causa petendi” (così memoria della controricorrente depositata il 13.9.2018, pagg. 8 – 9) e secondo cui, “se così non fosse, occorrerebbe pensare che l’avv. S.V. sia titolare di tanti diritti quanti sono, in astratto, i possibili criteri di calcolo del suo diritto al compenso” (così memoria della controricorrente depositata il 13.9.2018, pag. 11).

Più esattamente il parametro tariffario, di matrice e natura normativa, cui correlare la liquidazione, non concorre ad integrare il fatto costitutivo del diritto al compenso e dunque la causa petendi, sicchè è da disconoscere che al suo variare la causa petendi vari a sua volta.

Il rigetto del primo, del secondo e del quarto motivo importa ex se il rigetto del terzo e del quinto motivo di ricorso.

Difatti con tal ultimi mezzi di impugnazione il ricorrente sollecita il riesame del merito della pretesa creditoria già in precedenza azionata.

Evidentemente vi osta l’insegnamento di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. sez. lav. 2.3.1988, n. 2217; Cass. sez. un. 14.6.1995, n. 6689).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 2.5.2017. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, avvocato professor S.V.V., a rimborsare alla controricorrente, “Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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