Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5137 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28134-2010 proposto da:

S.M., S.B., D.L.M.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’Avvocato EDGARDO RUOZZI con studio in MODENA CORSO CANALCHIARO

116 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2010 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza eseguiva una verifica nei confronti di Si.Ma., già titolare della ditta G.S. di Si.Ma., rilevando che il contribuente non aveva dichiarato redditi di impresa per gli anni di imposta dal 1997 al 2001, pur avendo proseguito per quel periodo la propria attività imprenditoriale. L’avvenuta prosecuzione dell’attività imprenditoriale era desunta in particolare dallo svolgimento di indagini bancarie su due conti correnti intestati a Si.Ma., dai quali risultava che, nel periodo 1997/2001, erano stati effettuati versamenti e prelevamenti, che i verificatori riconducevano a ricavi provenienti dalla attività di impresa in applicazione della presunzione legale stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2. Anche la circostanza relativa alla vendita dell’azienda, avvenuta il 10.7.2001 a favore della società Pinalli Profumerie srl per un corrispettivo di Lire 818.000.000 di cui Lire 800.000.000 per avviamento, era ritenuta sintomatica della permanente redditività dell’attività di impresa riferibile anche a Si.Ma.. Sulla base di tali acquisizioni istruttorie l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento di maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2000, che, a seguito del decesso di Si.Ma. avvenuto in data (OMISSIS), veniva notificato agli eredi D.L.M.A., coniuge, e S.B. e M., figlie.

Contro l’avviso di accertamento le eredi proponevano ricorso, deducendo che il dante causa aveva cessato di svolgere ogni attività di impresa a decorrere dal giugno 1993, avendo affittato i relativi rami di azienda alla società Ars S. srl, di cui era socio unitamente ai propri congiunti, e che le movimentazioni sui conti correnti si riferivano ad ordinarie operazioni finanziarie. La Commissione tributaria provinciale di Modena accoglieva il ricorso con sentenza con sentenza n. 301 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che con sentenza n. 42 del 10.5.2010, in riforma della sentenza appellata, confermava l’avviso di accertamento. I giudici di appello, interpretando il contratto di affitto di rami di azienda, ritenevano che Si.Ma., in ragione del mantenuto ruolo di co-affittuario dell’azienda, aveva conservato la qualifica di imprenditore sino alla definitiva cessione dell’azienda avvenuta il 10.7.2001; rilevavano che i contribuenti, in esito al contraddittorio con l’Ufficio, non avevano fornito alcuna giustificazione in merito alle riscontrate movimentazioni bancarie.

Contro la sentenza di appello le eredi S.B., S.M. e D.L.M. propongono ricorso per quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1362 c.c. e ss. e dell’art. 2331 richiamato dall’art. 2463 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il contratto di affitto di due rami di azienda sottoscritto il 16.1.1992 non sia stato stipulato con la persona giuridica Ars Silingardi s.r.l. bensì con le quattro persone fisiche affittuarie; 2) contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui il giudice di appello afferma che, avendo Si.Ma. affittato due rami di azienda ai soci di Ars Silingardi s,r.l. nelle persone di D.L.M., S.M., S.B. e sè stesso, egli in qualità di coaffittuario manteneva la qualifica di imprenditore; 3) omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha esaminato la questione se la presunzione di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie del contribuente operi anche quando i soggetti chiamato a fornire risposte mediante invito al contraddittorio siano gli eredi e non l’originario contribuente; 4) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione legale prevista dalle citate norme operi non solo nei confronti del contribuente ma anche nei confronti dei soggetti che gli sono succeduti nella qualità di eredi per il solo fatto che i medesimi non rispondano su accadimenti posti in essere da un altro soggetto. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice di appello, esercitando la prerogativa di giudice del fatto, ha esaminato nel merito il contenuto del contratto di affitto dei due rami di azienda stipulato nel 1992, rilevando che l’accordo negoziale non era intercorsa con la persona giuridica Ars Silingardi srl, che non aveva sottoscritto il contratto, bensì con le persone fisiche D.L.M., S.B., S.M. e lo stesso concedente Si.Ma., il quale, in qualità di coaffittuario, manteneva la qualità di imprenditore titolare di reddito di impresa.

Il motivo di ricorso concretamente articolato non individua violazioni delle regole legali di ermeneutica del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma propone una interpretazione del contenuto del negozio giuridico intercorso tra le parti di tenore difforme rispetto a quella operata dal giudice di merito, in tal modo svolgendo censure in fatto non ammesse nel giudizio di legittimità. (conforme Sez. L, n. 3296 del 19/02/2004, Rv. 570288).

2. La censura di contraddittorietà della motivazione è infondata. La Commissione tributaria regionale ha specificamente argomentato che “è ben vero che nel contratto si afferma in premessa che i quattro affittuari si sono costituiti in società, ma il contratto di affitto di ramo di azienda non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società (di capitali), ma da quattro persone fisiche tra cui Si.Ma.” il quale in quanto coaffittuario “risultava ancora innegabilmente imprenditore” e persisteva nello svolgimento di una attività produttiva di reddito di impresa.. La motivazione non incorre in alcuna contraddizione logica.

In ogni caso occorre considerare che, secondo questa Corte, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla previa dimostrazione che il contribuente rivesta la qualifica di imprenditore: infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta di impresa (o arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non sono fiscalmente rilevanti. (Sez. 5, Sentenza n. 9573 del 23/04/2007, Rv. 597200; Sez. 5, Sentenza n. 21132 del 13/10/2011, Rv. 619581).

3. Il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. L’invito al contradditorio previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 costituisce uno dei poteri istruttori esercitabili dall’Ufficio in via generale, anche (ma non solo) per richiedere spiegazioni in ordine ai dati desumibili dalla documentazione bancaria acquisita ai sensi dello stesso art. 32, n. 7. In quanto passaggio procedimentale facoltativo, l’invito al contraddittorio non integra una ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente destinatario degli accertamenti bancari, specificamente previsto dalla legge a pena di illegittimità della successiva emissione dell’atto impositivo. In senso conforme questa Corte ha stabilito che la legittimità della ricostruzione della base imponibile, mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicchè dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti. (Sez. 5, Sentenza n. 25770 del 05/12/2014, Rv. 633749).

A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 1 gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Nel caso in esame il presupposto impositivo, integrato dalle operazioni di prelievo e versamento rilevate nel periodo 1997/2001 sui correnti bancari di Si.Ma., deceduto nel (OMISSIS), (qualificabili quali ricavi in forza delle citate presunzioni legali relative), si è verificato in data di molto anteriore al decesso del de cuius. Agli eredi, subentrati nei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale del dante causa e destinatari dell’invito al contraddittorio, spettava la facoltà e l’onere, non assolto, di fornire la prova contraria all’operatività della presunzione legale in oggetto (irrilevanza della operazione ai fini fiscali; registrazione dell’operazione nelle scritture contabili; indicazione del beneficiario dei prelevamenti).

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro quattromila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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