Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5137 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2158/2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio

Faà Di Bruno 52, presso lo studio dell’avvocato Arturo Iannelli,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

32, presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Cocco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Zurich Insurance PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giorgio Vasari 5,

presso lo studio dell’avvocato Raoul Rudel, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria 29, presso lo studio

dell’avvocato Rosaria Francesca Satta, Avvocatura Centrale

dell’Istituto, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.P., F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6424/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 19/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame proposto dall’INPS avverso la condanna in primo grado a risarcire in solido con gli altri intimati il danno procurato a B.F. per l’erronea valutazione un locale ad uso di cantina acquisito dal B. nell’ambito della cartolarizzazione degli immobili pubblici, ha dichiarato la nullità dell’impugnata decisione per difetto di sottoscrizione del giudice ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 2, con conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado a mente dell’art. 354 c.p.c., comma 1.

Nella specie, osservava il decidente, la causa era stata trattenuta in decisione dal giudice di primo grado all’udienza del 25.10.2006, ma era stata decisa con sentenza pubblicata il 21.12.2009 allorchè il prefato decidente era cessato dall’ufficio per collocamento a riposo a far tempo dal 24.9.2018, sicchè la sentenza, essendo stata pronunciata da un soggetto non più appartenente all’ordine giudiziario, doveva ritenersi emessa a non iudice per gli effetti di cui alle norme dianzi citate.

Per la cassazione di detta sentenza insiste il B. con un solo motivo di ricorso, cui resistono con controricorso tutti gli intimati, ad eccezione di F.V. e C.P. che non hanno svolto attività processuale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso – alla cui disamina non ostano le preclusioni eccepite dall’INPS e dalla Zurich poichè l’illustrazione del motivo rende puntualmente conto delle ragioni di critica che il ricorrente intende muovere alla decisione impugnata – il B. lamenta la violazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, art. 281 quinquies c.p.c., e art. 354 c.p.c., comma 1, posto che la Corte d’Appello, nel pronunciarsi nei riferiti termini, non si sarebbe attenuta al principio dell’ultrattività delle funzioni giudiziarie e non avrebbe considerato che ai fini di valutare se il decidente sia provvisto della necessaria potestas iudicandi occorre riferirsi al momento in cui la sentenza è deliberata, di guisa che la sentenza di primo grado non poteva perciò reputarsi nulla essendo stata la causa trattenuta in decisione prima del collocamento a riposto del magistrato che aveva pronunciato su di essa.

3. Il motivo è infondato.

Eppur vero che secondo il costante intendimento di questa Corte “il momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi delriter” formativo dell’atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell’esistenza, validità ed efficacia di quest’ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell’incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell’ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia” (Cass., Sez. III, 27/06/2006, n. 23191).

Tuttavia nella specie consta dall’esame della sentenza di primo grado – che la Corte può ben compulsare in quanto, in ragione della natura del vizio denunciato, essa è nell’occasione giudice del fatto processuale e può perciò accedere agli atti processuali e, segnatamente, alla consultazione del fascicolo dell’appellante in cui, a mente dell’art. 347 c.p.c., comma 2, è inserita copia della sentenza impugnata – che essa, in ottemperanza all’indicazione prescritta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, reca quale data di deliberazione la data del 10.11.2009 che è successiva a quella di collocamento a riposo del decidente avvenuto il 24.9.2018. La circostanza esclude che si possa dare applicazione, come pretenderebbe invece il deducente, all’ulteriore precisazione pure operata dal citato precedente di questa Corte, che individua la data di deliberazione “nel momento in cui il giudice poteva e doveva deciderla” – che, essendo la controversia decisa dal tribunale in composizione monocratica, coinciderebbe con il 16.1.2007 e quindi sarebbe antecedente al collocamento a riposo – dato che la precisazione è rilevante nel solo caso in cui manchi la data della deliberazione e non quando essa figuri apposta in calce alla sentenza in ossequio alla citata prescrizione dell’art. 132 c.p.c..

4. Ne discende perciò che essendo stata deliberata quando il decidente, per essere collocato a riposo, era già uscito dall’ordine giudiziario, l’impugnata sentenza risulta pronunciata, come rettamente ravvisato dal decidente del grado, a non iudice ed essa è perciò nulla ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 2.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per

l’applicazione del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno degli intimati costituitosi in Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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