Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5137 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5137 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 6135-2017 proposto da:
G-IANCONE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO
PERONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
COMUNE DI CASORIA, EQUITALI.\ SUD SPA 11210661002;

– intimati avverso la sentenza n. 932/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata 11 23/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO)
CORRENTI.

Data pubblicazione: 05/03/2018

FATTO E DIRITTO
L’avv. Pietro Giancone propone ricorso per cassazione contro il
Comune di Casoria, che non resiste con controricorso, avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli 23.1.2017 che ha rigettato

l’art. 92 cpc, nella formulazione vigente all’epoca della causa di
primo grado, consentiva di compensare le spese in presenza di
giusti motivi specificamente indicati ed il GP aveva espressamente
indicato le motivazioni della compensazione e non poteva
sindacarsi la valutazione discrezionale ed equitativa espressa.
Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92 perché l’art. 92
ccp nel testo approvato dalla legge 15.6.2009 n. 69, consentiva la
compensazione solo per ragioni gravi ed eccezionali.
Come proposto dal relatore il ricorso è manifestamente infondato
trattandosi di richiesta di rivalutazione dei motivi della
compensazione delle spese.
Occorre richiamare la giurisprudenza in tema di compensazione
delle spese.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di
compensazione delle spese processuali ex art. 92 cpc, nel testo
applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla
legge 28.12.2005 n. 263, poiché il sindacato della S.C., è limitato
ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa,

l’appello a sentenza del GP di Casoria n. 1079/11 statuendo che

esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in
tutto od in parte le spese di lite e ciò sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste

n. 24495, Cass. 31.7.2006 n.17457).
Il nuovo testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. legittima la
compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca
soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione
costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il
legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente
determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da
parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di
legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n.
1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in
motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque
necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee,
dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di
legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).
Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha
statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla
compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il

ragioni ( tra le tante Cass. 6.10.2011 n. 20457, Cass.17.11.2006

sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio per il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni
palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per

formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella
legge 28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto
l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma
soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore,
inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1° marzo
2006.
Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a
carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese
comporta che anche detto

potere di compensazione

(impropriamente definito discrezionale) debba essere
adeguatamente motivato (art. 111 , sesto comma, Cost.).(Cass. 5
maggio 1999 n. 4455).
Nella specie la sentenza ha ritenuto sussistenti i motivi della
compensazione e lo stesso ricorrente riporta la motivazione del
primo giudice sul punto ” in considerazione della natura della
controversia e degli interessi ad essa sottesi nonchè della obiettiva
controvertibilità della questione relativa alla tempestività
dell’opposizione.

la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento

La valutazione globale si sottrae alle censure , non essendo stato
violato il principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa ed il ricorrente non
può dolersi della compensazione delle spese di lite da parte del

terminologico dei giusti o gravi ed eccezionali motivi.
Donde il rigetto del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato
Roma 21 dicembre 2017.
il Presnt

giudice di merito, risolvendosi la censura in una critica sul profilo

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