Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5136 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18718-2019 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI DE DONNO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4167/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.T., con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., agiva per l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12 e, in subordine, per l’accertamento del requisito sanitario utile per l’assegno mensile di invalidità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.12.2014);

il CTU officiato riteneva che le infermità del ricorrente determinassero una invalidità dell’85% a decorrere dalla domanda;

manifestato il proprio dissenso, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6;

il Tribunale di Roma, con sentenza dell’:11.12.2018, all’esito di una nuova consulenza, dichiarava il diritto di C.T. alla pensione di inabilità civile ed all’indennità di accompagnamento con decorrenza, rispettivamente, dal gennaio 2017 e dal gennaio 2018; in punto di spese, compensava integralmente le stesse “in ragione della più recente insorgenza dei requisiti sanitari per l’erogazione delle provvidenze e la concorrente distanza temporale dall’epoca della domanda amministrativa”;

C.T. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’I.N.P.S. ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 -, è dedotta la violazione dell’art. 161 c.p.c., comma 1, e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su questione decisiva per il giudizio; l’omissione è riferita alla richiesta di accertamento e sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare dell’assegno mensile di invalidità richiesta in fase di ATP e, nuovamente riproposta nel ricorso presentato ai sensi dell’art. 445 c.p.c., comma 6;

con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in ordine alla statuizione sulle spese, per aver il Tribunale erroneamente compensato le spese omettendo di considerare il riconoscimento, dalla domanda amministrativa, del requisito sanitario per l’assegno di invalidità;

è fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo;

va premesso che, come risulta dagli atti di causa, puntualmente trascritti nelle parti utili a reggere le censure, in sede di ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., il ricorrente, contestando la verifica amministrativa, ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità e, in subordine, all’assegno di invalidità (recte: l’accertamento delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o, in subordine, dell’assegno mensile di assistenza);

tale (integrale) richiesta è stata rinnovata in sede di giudizio introdotto ai sensi del medesimo art. 445 bis c.p.c., comma 6;

il Tribunale, sulla domanda relativa all’assegno mensile di assistenza – il cui requisito sanitario è stato riconosciuto in sede di ATP- non si è pronunciato, così incorrendo nel denunciato vizio di vizio di omissione di pronuncia (v., su fattispecie analoga, Cass. n. 8857 del 2017);

in proposito, questa Corte ha anche chiarito (Cass. n. 3377 del 2019) che al giudice della opposizione (id est: al giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6) è rimesso l’accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione;

opinando diversamente, nei casi in cui i motivi di contestazione investano solo parzialmente la CTU, si determinerebbe l’assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell’accertamento tecnico preventivo (così per Cass. n. 3377 cit.). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell’art. 445 bis, con la finalità deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011) a fondamento della introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio;

in definitiva, il giudice della cd. “opposizione” ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare, nella sentenza definitiva del giudizio, il requisito sanitario utile alle prestazioni di assistenza indicate nella domanda originariamente proposta dalla parte;

in questi termini va dunque accolto il primo motivo di ricorso;

resta, all’evidenza, assorbito il secondo motivo, relativo alle spese processuali, da rideterminarsi all’esito del giudizio di rinvio;

conclusivamente, la sentenza del Tribunale di Lecce va cassata in accoglimento del motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice del medesimo Tribunale;

il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese – ad altro giudice del Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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