Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5136 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5136 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3840-2017 proposto da:
CIAMPI MARIA ANGELA, Attivamente domiciliata in ROMA,
VIA D Vi \ B.1ID UIN A 7, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO PIERO FRICCHI( )NI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO CAP( )NI

– ricorrente contro
SENESI IMENA;

– intimataavverso la sentenza n. 1084/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORINZO ORILIA;

Data pubblicazione: 05/03/2018

RICORSO N. 3840/2017 RG

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con unico motivo Maria Angela Ciampi ricorre per cassazione
avverso la sentenza – n. 1084/2016 della Corte di appello di Firenze – di
rigetto della domanda di revocazione da essa proposta contro la
precedente pronuncia 920/2014 che, accogliendo il gravame proposto
dall’altra parte Elena Senesi, aveva dichiarato la nullità della decisione di

La Senesi non ha svolto difese in questa sede.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità per violazione dell’art. 366
n. 3 cpc.
2 n ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
perché in esso manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti della
causa, richiesta dall’art 366 c.p.c., n. 3. Ed infatti, l’atto si limita a
riportare le conclusioni della citazione introduttiva, il dispositivo delle
sentenze di primo e secondo grado, nonché le conclusioni della
domanda di revocazione proposta per il motivo di cui all’art. 395 m. 5
cpc. e, infine, il dispositivo della relativa decisione, oggi impugnata.
N ull’altro.
Sulla vicenda che ha dato luogo al giudizio, sulle ragioni della
domanda, sulla linea difensiva della convenuta e sulle rationes decidendi
delle varie pronunzie menzionate, l’atto di impugnazione si mostra
completamente silente (v. Sez. 1, Sentenza n. 24291 del 29/11/2016
Rv. 642801; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014 Rv.
633187; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014 Rv. 630843).
E’ vero che in alcune decisioni di questa Corte trovasi affermato il
principio secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione
sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del
ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., non è
necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso,
ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto,
attraverso lo svolgimento dei motivi (v. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del

primo grado.

RICORSO N. 3840/2017 RG

08/07/2014 Rv. 631745 richiamata a sua volta in Sez. 5, Sentenza n.
9531 del 2016 non massimata).
Nel caso di specie, però, neppure dal motivo di ricorso (con cui si
denunzia violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi
dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc) si riesce a comprendere quale sia
l’esatta vicenda che oggi viene dibattuta in cassazione: ed infatti, anche

censura tutta incentrata su astratte considerazioni in tema di giudicato,
e addirittura senza alcun riferimento al contenuto della sentenza che
costituirebbe il precedente giudicato (di cui non si forniscono neppure gli
estremi): insomma, si dà ancora una volta per scontata la conoscenza
della vicenda, che invece dalla lettura del ricorso – resta
completamente oscura.
Non va emessa alcuna pronuncia sulle spese in mancanza di
attività difensiva dell’altra parte.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, ricorrono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1,comma 17, della
legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 21.12.2017.

Il Psiene

qui manca l’esposizione dei fatti, anche per sommi capi, essendo la

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