Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5135 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27418/2015 proposto da:

Fondedile Costruzioni S.r.l., in Liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Sarti n. 4, presso lo studio dell’avvocato Capponi Bruno, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Falco Domenico,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4370/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal cons. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Civile di Roma accolse il ricorso proposto da Fondedile Costruzioni srl in liquidazione e condannò con decreto ingiuntivo n. 2499/06 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento della somma di Euro 129.824,89 oltre interessi e spese quale corrispettivo di due fatture emesse dalla società a titolo di revisione prezzi nell’ambito dei lavori di prolungamento e completamento della Calata del Magnale del Porto di (OMISSIS).

Il Ministero ingiunto propose opposizione sul presupposto che il credito vantato dalla società era stato compensato con il

controcredito del Ministero e precisamente con la penale a carico della società accertata in altro giudizio con sentenza n. 20805/2004 del Tribunale di Roma passata in giudicato che aveva determinato in Euro 134.795,25 il maggiore importo dovuto al Ministero da Fondedile Costruzioni srl in liquidazione.

Con sentenza n. 18011/2009 il Tribunale di Roma rigettò la domanda di Fondedile Costruzioni srl in liquidazione per mancanza del fascicolo monitorio contenente la documentazione.

La Corte di Appello di Roma, su impugnazione della società soccombente, in riforma della sentenza di primo grado, ritenne ammissibile la produzione del fascicolo monitorio e, nel merito, dichiarò improcedibile la domanda perchè coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 20805/2004.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 20/7/2015 Fondedile Costruzioni srl in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi e memoria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Fondedile Costruzioni srl in liquidazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che la domanda azionata per pagamento corrispettivo di due fatture emesse dalla società a titolo di revisione prezzi nell’ambito dei lavori di prolungamento e completamento della Calata del Magnale del Porto di Livorno fosse coperta dal giudicato della sentenza n. 20805/2004 del Tribunale civile di Roma mentre, al contrario, la sentenza su indicata non riguardava l’importo dovuto all’appaltatrice a titolo di revisione prezzi bensì importi dovuti dal Ministero ad altro titolo, parzialmente compensati con la penale applicata dal Ministero.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello non ha esaminato e considerato che nel giudizio concluso con sentenza n. 20805/2004 erano state accertate le somme dovute all’appaltatore a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei lavori (poi compensate con la penale) e non le somme dovute a titolo di revisione prezzi. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., in quanto la Corte di Appello di Roma ha ignorato che il Ministero appaltante aveva compensato la penale ad esso dovuta con gli importi che avrebbe dovuto pagare per l’esecuzione dei lavori e pertanto non poteva effettuare una ulteriore compensazione anche con gli importi dovuti a titolo di revisione prezzi.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine a tutti i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione sull’esistenza di un giudicato anteriore alla sentenza qui impugnata che copriva le ragioni di credito della ditta appaltatrice. Partendo dall’esame della sentenza n. 20805/2004 occorre considerare che la medesima oltre a ridurre l’ammontare della penale dovuta al Ministero aveva determinato il saldo finale dei rapporti dare-avere in essere tra le parti e, all’esito della compensazione delle somme a carico delle parti, la società ricorrente risultava debitrice.

Corrisponde al vero che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e non è consentito alla società presentare in altro giudizio altri differenti conteggi rispetto a quelli presentati nel precedente giudizio tra le parti (pagamento fatture) pur sempre attinenti alla medesima causa petendi relativa al contratto di appalto.

Secondo Sez. 3 -, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019 infatti “L’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell’esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l’illiceità della medesima condotta del mandatario.).

Tuttavia la successiva domanda azionata in via monitoria dalla odierna ricorrente riguardava somme ancora dovute a titolo di revisione prezzi e pertanto non può considerarsi coperta dal giudicato. Infatti l’accertamento contenuto nella sentenza 20805/2004 ha definitivamente cristallizzato i rapporti dare-avere tra le parti in relazione al contratto e tutte le ulteriori possibili ragioni di credito, ma non anche in riferimento alla revisione prezzi che non era stata dedotta in quel giudizio e pertanto non risulta assorbita da quella pronuncia passata in giudicato. Il conto finale dei lavori non esaurisce nè cristallizza i complessivi rapporti di dare-avere esistenti tra appaltatore e stazione appaltante in quanto il saldo debitorio o creditorio ivi riportato va sempre integrato con la contabilità relativa alle altre voci di corrispettivo tra cui appunto la revisione prezzi.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per l’esame in ordine alle voci di spesa richieste per revisione prezzi e per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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