Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5134 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17396/2015 proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore; Agenzia regionale campana per la difesa del

suolo – Arcadis, subentrata al Commissario Straordinario per il

Superamento dell’Emergenza socio-ambientale del bacino idrografico

del fiume (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore; domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

Ambiente Oggi S.c.a r.l., Edildepur S.r.l., Gesteco S.p.a., in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo

studio dell’avvocato Falcone Sergio, rappresentate e difese

dall’avvocato Afeltra Mario, giusta procura in calce al

controricorso e procura speciale per Notaio A.P.A. di

(OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2086/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Commissario straordinario per il superamento dell’emergenza socio-ambientale del bacino idrografico del fiume (OMISSIS) affidò alla società Ambiente Oggi s.c. a r.l. i lavori di vagliatura e trattamento dei fanghi di drenaggio presenti nell’alveo del canale (OMISSIS) con contratto stipulato in data 18 dicembre 2003.

L’appalto ebbe un andamento anomalo in ragione della natura estremamente complessa delle lavorazioni oggetto del contratto tanto che ambo le parti intesero porre fine al rapporto in essere: in data 24 novembre 2006 l’ente appaltante comunicò con fax atto di recesso unilaterale per esigenze di pubblico interesse del contratto mentre la impresa appaltatrice Ambiente Oggi s.c. a r.l. a sua volta inviò in data 25 novembre 2006, cioè il giorno seguente all’invio del fax (che a suo dire non aveva mai ricevuto), diffida ad adempiere alla committente per inadempimento contrattuale. Successivamente con ordinanza commissariale n. 614/2007 la gestione del contratto venne prorogata sino alla data del 24/1/2007 in cui venne a cessare definitivamente.

La società Ambiente Oggi s.c. a r.l. convenne l’Ente Appaltante e la Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti al Tribunale Civile di Napoli che rigettò la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

La Corte di Appello di Napoli, su impugnazione della società appaltatrice, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accolse la domanda con sentenza in data 13/5/2014 e condannò il Commissario a pagare a favore dell’attrice la somma complessiva di Euro 415.398,10.

Avverso la sentenza n. 2086/2014 della Corte di Appello di Napoli propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Commissario straordinario per il superamento dell’emergenza socio-ambientale del bacino idrografico del fiume (OMISSIS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest’ultima anche con memoria. La società Ambiente Oggi s.c. a r.l. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sebbene tale capo della sentenza non risulti impugnato il suddetto ente ha proposto ricorso per cassazione davanti a questa Corte. Non resta quindi che prendere atto del passaggio in giudicato della pronuncia di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sempre in via preliminare deve essere affermata la tempestiva notifica del ricorso per cassazione.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti Commissario straordinario per il superamento dell’emergenza socio-ambientale del bacino idrografico del fiume (OMISSIS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 345, All. F ed D.P.R. n. 554 del 1999, art. 122 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che il recesso dal contratto della stazione appaltante fosse inefficace in quanto non preceduto da formale comunicazione dell’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni così come previsto D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 122.

Il motivo è inammissibile in quanto privo di rilevanza. Infatti è vero che la facoltà di recesso unilaterale del contratto, esercitata a mezzo fax in data 24 novembre 2006 dalla Amministrazione Appaltante ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 345, All. F, produce la interruzione del rapporto contrattuale senza necessità di preavviso secondo la previsione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 122, comma 3 come indicato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata. A tal riguardo Sez. 1 -, Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018 ha stabilito che “In tema di appalto di lavori pubblici, il recesso “ad nutum” del committente, previsto dalla L. n. 2248 del 1865, art. 345, all. F), è espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l’amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all’appalto, e avendo l’appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull’ammontare dell’utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma.

Tuttavia il motivo risulta inammissibile in quanto privo di decisività non esercitando alcun rilievo in ordine alla condanna pronunciata dalla Corte territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti censurano la sentenza della Corte di Appello di Napoli per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1371 c.c., perchè il giudice di appello ha riconosciuto alle società appaltatrici a titolo di maggiori oneri la somma di Euro 106.143,10 quali costi sostenuti dall’appaltatore per l’adeguamento funzionale allo svolgimento del servizio di prelievo e trattamento dei fanghi dei siti di (OMISSIS) mentre al contrario le attrezzature e gli impianti

installati erano frutto di scelte effettuate dalla Ambiente Oggi s.c. a r.l. nell’esercizio della propria autonomia organizzativa non richieste nè previste ai fini della esecuzione dell’appalto.

Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte di Appello ha accolto la domanda di pagamento dei costi per l’adeguamento dei siti di (OMISSIS) nonostante i ripetuti inviti formali e le diffide rivolti dalla stazione appaltante a rimuovere tutte le strutture e le attrezzature presenti prima della riconsegna dei luoghi, strutture non solo prive di utilità ma pregiudizievoli all’intervento di bonifica da parte di altre imprese.

Deve anzitutto essere chiarito che la sentenza impugnata è stata depositata in data 13/5/2014 e pertanto non sussiste l’obbligo di corredare ogni singolo motivo con il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è successiva alla L. 18 giugno 2009, n. 69 entrata in vigore il 4/7/2009, abrogativa dell’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo e terzo motivo, ambedue attinenti alla domanda di pagamento dei costi per l’adeguamento dei siti di (OMISSIS), sono infondati e devono essere respinti.

La L. n. 2248 del 1865, art. 345, all. F, alla quale l’appalto era soggetto ratione temporis, prevede che sull’amministrazione che eserciti la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto grava “il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite”. La legge in questo modo impone che il pagamento sia correlato ai lavori che risultino eseguiti in base all’appalto e nel contesto di esso.

Il giudice di appello con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, ha esaminato singolarmente e dettagliatamente la situazione delle opere eseguite e del cantiere determinando gli importi dovuti e motivando specificatamente in ordine all’importo accertato ed alla situazione dare-avere. In particolare l’importo di Euro 106.143,10 a titolo di lavori per adeguamento dei siti di (OMISSIS) relativo ad opere di messa in sicurezza dei siti di stoccaggio è stato accertato in contraddittorio a mezzo di accertamento tecnico preventivo in riferimento alle opere civili ed agli impianti realizzati a vantaggio della stazione appaltante e finalizzate alla sicurezza dei siti di stoccaggio e le imprese appaltatrici non hanno sollevato alcun rilievo od obiezione in sede di CTU.

Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte di Appello ha accolto la domanda di pagamento del compenso relativo ai costi di gestione transattivamente fissati in Euro 795,00 al giorno dal 1 gennaio 2006 al 24 gennaio 2007, data in cui ha avuto fine la proroga della gestione disposta dal Commissario, per un totale di Euro 309.255,00

Il quarto motivo è parimenti infondato. Infatti la Corte di Appello di Napoli correttamente ha ritenuto che l’importo di Euro 795,00 al giorno, a titolo di costi di gestione del sito durante il periodo di proroga dal 1 gennaio 2006 al 24 gennaio 2007, era stato consensualmente stabilito nell’atto di transazione stipulato in data 15/12/2005 successivamente approvato dal Commissario Delegato in data 20/12/2005, con il quale le parti avevano regolato i reciproci rapporti di dare e avere. La stessa Corte di Appello di Napoli ha rigettato con la sentenza impugnata la domanda delle società appaltatrici di risoluzione della suddetta transazione intervenuta in data 15/12/2005.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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