Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5134 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18169-2019 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
ACACIE 13/15, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il
14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Nocera Inferiore, nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha omologato, in favore di P.M., il requisito sanitario utile per l’assegno mensile di assistenza della L. n. 118 del 1971, ex art. 13 e ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidandole in Euro 900,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
per la cassazione del provvedimento, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, P.M. ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., cuì ha opposto difese l’INPS, con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, della L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, del D.M. n. 585 del 1994 e della L. n. 1051 del 1957 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio di motivazione. Si assume, nel complesso, una liquidazione dei compensi professionali inferiore ai parametri minimi normativi che si indicano in Euro 1.325,00;
deve, tuttavia, in via preliminare ed assorbente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione dello stesso in relazione al decorso del termine breve, ex art. 325 c.p.c., comma 2;
anche il ricorso straordinario per cassazione va proposto, secondo la disciplina di cui all’art. 111 Cost., penultimo comma, (v. però oggi art. 360 c.p.c., u.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 16938 del 2019);
il termine breve di cui all’indicato art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perchè interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni aì soggetti che ne sono partì (Cass., sez. un., n. 6278 del 2019);
nella fattispecie, Il decreto di omologa è stato notificato all’INPS il 29.3.2019. Da tale data è iniziato a decorrere, per entrambe le parti, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso straordinario in cassazione, infruttuosamente decorso il 28 maggio 2019, dovendosi computare i giorni festivi intermedi (Cass. n. 10036 del 2020); il ricorso in cassazione, infatti, è stato notificato il 3 giugno 2019 e non risulta che, in data anteriore e valida, possa fissarsi il momento di attivazione del procedimento notificatorio. L’impugnazione è, dunque, tardiva e va dichiarata inammissibile;
non si provvede in ordine alle spese, avendo il ricorrente reso la dichiarazione di esonero prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021