Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5134 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 28/06/2018, dep. 21/02/2019), n.5134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24874/2014 R.G. proposto da:

ROMA CAPITALE,(già Comune di Roma), rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti. Guglielmo

Frigenti e Antonio Ciavarella dell’Avvocatura Capitolina e presso di

loro domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21;

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “EMMAUS ROMA”, rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pilade

Perrotti, con domicilio eletto in Roma, via Monte Pertica 39, presso

lo studio del difensore;

– ricorrenti –

contro

C.M., C.A., CO.Ad., rappresentati e difesi,

forza di procure speciale in calce alle copie notificate dei ricorsi

(i primi due) e margine dei controricorsi (la terza), dall’avv.

Guido Maria Pottino, con domicilio eletto in Roma, piazza Augusto

Imperatore 22, presso lo studio del difensore;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Corte d’Appello di Roma n. 4869 depositata

l’11 settembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– con citazione notificata il 12 novembre 1998 C.M., C.A. e Co.Ad. chiamavano in giudizio il Comune di Roma, al fine di fare accertare l’acquisto della proprietà per usucapione di porzioni immobiliari in Roma, via Laurentina 62, che erano stati oggetto di due provvedimenti di espropriazione, emessi nel 1939 e nel 1969, e di un terzo provvedimento poi revocato;

– in via subordinata, poichè i beni espropriati non avevano ricevuto l’utilizzazione pubblica a cui erano destinati, chiedevano accertarsi il loro diritto alla retrocessione, con la condanna del Comune al risarcimento del danno;

– precisavano gli istanti che il Comune aveva ordinato lo sgombero dei beni solamente con ordinanza notificata il 16 settembre 1997, per poi assegnarli alla Associazione di volontariato “Emmaus Roma”;

– si costituiva il Comune di Roma e nel giudizio interveniva volontariamente l’Associazione Emmaus;

– il convenuto e il terzo interveniente deducevano l’infondatezza della domanda di usucapione, trattandosi di beni facenti parte, per effetto dei provvedimenti di espropriazione, del patrimonio indisponibile dell’ente locale;

– inoltre eccepivano la prescrizione del diritto di ottenere la retrocessione dei beni espropriati;

– il Tribunale di Roma rigettava la domanda di usucapione, perchè riteneva che non vi fosse prova del possesso in epoca precedente il 1981 (data in cui il Comune aveva revocato i decreti con era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera preordinata all’espropriazione) ed essendo inferiore al ventennio il possesso successivo;

– accoglieva la domanda subordinata di retrocessione dei beni;

– contro la sentenza proponevano distinti appelli il Comune e l’Associazione e si costituivano in ambedue i procedimenti, poi riuniti i C.;

– costoro proponevano appello incidentale subordinato relativamente al capo di sentenza che aveva rigettato la loro domanda di usucapione;

– la corte d’appello, riconosciuta la tempestività di tale appello incidentale, affermava di doverlo esaminare in via prioritaria per il suo carattere assorbente;

– quindi lo accoglieva, dichiarando acquisiti per usucapione le porzioni immobiliari a suo tempo espropriate;

– contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Comune di Roma e l’Associazione Emmaus Roma, il primo fondato su quattro motivi e il secondo su due motivi;

– C.M., C.A. e Co.Ad. hanno resistito con distinti controricorsi;

– l’Associazione “Emmaus Roma” e i C. hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– l’eccezione sollevata dai controricorrenti C. nella memoria, di tardività del ricorso per cassazione proposto dal Comune di Roma, è infondata;

– la sentenza impugnata è stata depositata l’11 settembre 2014, nel corso del periodo feriale secondo la disciplina all’epoca in vigore;

– quindi il termine ha cominciato a decorrere dal 16 settembre, incluso nel computo anche tale giorno (Cass. n. 19874/2012; n. 7757/2007);

– aggiungendo 46 giorni il termine scadeva sabato 1 novembre 2004, giorno festivo;

– conseguentemente, essendo festivo anche il successivo giorno domenica 2 novembre, il ricorso per cassazione, avviato per la notificazione il 3 novembre 2014, è tempestivo;

– è altrettanto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione autonomamente proposto dalla Associazione Emmaus;

– si sostiene che questa, in quanto interveniente adesiva, non aveva tale potere di autonoma impugnazione;

– l’eccezione non tiene conto della regola che “il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall’interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente – cui è preclusa l’impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti – conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all’impugnazione della parte adiuvata” (Cass. n. 23235/2013);

– è stato anche chiarito che “tale tipo di ricorso non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva” (Cass. n. 6807/2007);

– il primo motivo di ricorso del Comune deduce violazione degli artt. 325,327,333,334,343 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

– l’appello incidentale, in quanto diretto contro altro capo della sentenza impugnata, doveva rispettare sia il limite interno imposto dall’art. 343, sia il limite temporale esterno, coincidente nel caso di specie, in assenza di notificazione della sentenza, con la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 333 e 334 c.p.c.;

– l’appello incidentale era stato espressamente condizionato;

– conseguentemente la corte d’appello non poteva esaminarlo in via prioritaria, ma avrebbe dovuto prima decidere sull’appello principale;

– il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115,116,153,175 e 184 c.p.c.;

– la corte di merito ha dato ingresso, valutandoli ai fini dell’accoglimento dell’appello incidentale, a documenti prodotti in primo grado dopo il decorso del termine accordato dal giudice per le deduzioni istruttorie;

– la corte ha inoltre attribuito un ingiustificato rilievo a una deposizione testimoniale, che si riferiva a uno solo dei più beni oggetto della domanda di usucapione e, conseguentemente, non costituiva prova del possesso dell’intero compendio espropriato;

– il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 826 c.c., comma 3, artt. 828,1158 e 1140 c.c.;

– la corte ha riconosciuto l’acquisto per usucapione senza considerare che, per effetto dei provvedimenti di esproprio, i beni erano entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico;

– quindi non potevano costituire oggetto di possesso utile per l’usucapione;

– essi avevano perduto tale connotato solo con il decreto del 31 gennaio 1981, n. 350, che aveva revocato i precedenti decreti con i quali fu dichiarata la pubblica utilità dell’opera cui l’esproprio era finalizzato, disponendo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità non accettate;

– il primo motivo di ricorso dell’Associazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. applicabile ratione temporis;

– la corte d’appello ha deciso sulla base di documenti che erano stati prodotti dopo la scadenza del termine accordato dal giudice per le produzioni istruttorie e persino dopo che la relativa fase processuale si era esaurita con il provvedimento di ammissione delle prove all’udienza del 9 dicembre 1998 (i documenti considerati dalla corte erano state depositati l’1 febbraio 2000);

– il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 826 c.p.c., comma 3 e art. 828 c.c.

– nessun documento poteva bastare a giustificare il possesso precedente al 1981, poichè si rivendicava un possesso utile per l’usucapione di beni facenti parte del patrimonio indisponibile, che non era invece configurabile prima che fosse revocata la dichiarazione di pubblica utilità, ciò che, appunto, era avvenuto solo nel 1981.

– il primo motivo del ricorso principale del Comune è infondato;

– in base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. n. 14609/2014; n. 15483/2008);

– nella specie la corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tale principio;

– l’appello incidentale fu infatti proposto con la comparsa tempestivamente depositata con riferimento all’udienza indicata nell’atto di appello notificato per primo, che recava quale data della prima comparizione il 24 giugno 2003 (la comparsa è stata depositata il 5 ottobre 2002);

– per completezza di trattazione si ritiene di precisare che la sentenza di primo grado è stata depositata il 6 luglio 2001, con la conseguenza che il termine annuale, rimasto sospeso nel periodo feriale, non era interamente decorso al sopraggiungere dell’ulteriore periodo feriale;

– il calcolo proposto dal ricorrente, che fa coincidere la scadenza del termine annuale al 16 settembre 2002, non tiene conto del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre; inoltre poichè il periodo feriale è da ritenersi, ai fini de quibus, “neutro”, e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. n. 3787/2018; n. 24816/2005);

– è fondato il secondo motivo;

– gli appellanti incidentali C. avevano espressamente qualificato, costituendosi nei due giudizi d’appello poi riuniti, come incidentale condizionata la loro impugnazione;

– essi, in primo grado, avevano chiesto che fosse accertata l’usucapione e, in via subordinata, la declaratoria del loro diritto di ottenerne la retrocessione;

– il tribunale ha accolto la domanda di retrocessione e ha rigettato quella di usucapione;

– in tema di giudizio di cassazione, è stato chiarito che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell’appello, comunque rigettato, in relazione all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. S.U., 7381/2013; n. 4619/2915; n. 6138/2018);

– in termini più generale deve ricordarsi che per effetto del principio dispositivo le parti hanno il potere di disporre dell’ordine logico delle questioni proposte nel giudizio, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio;

– esse restano libere di condizionare l’esame della questione logicamente principale a quello della questione logicamente subordinata (Cass. n. 5048/1978);

– la parte può condizionare l’appello incidentale all’accoglimento dell’appello principale concernente il merito della causa, ancorchè con la sua impugnazione incidentale cosi condizionata riproponga una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito) giacche, se l’appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l’appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio appello fosse esaminato, in quanto l’eventuale accoglimento dell’appello incidentale non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole, in ordine all’oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell’appello principale (Cass. n. 1225/1968);

– la corte d’appello non si è attenuta a tali principi;

– gli appellanti incidentali, nel riproporre come era loro onere con appello incidentale la domanda di usucapione (Cass. n. 8674/2017), rigettata dal primo giudice, hanno espressamente qualificato l’impugnazione come condizionata o subordinata, così condizionandone esplicitamente l’operatività all’eventuale giudizio di ammissibilità e di fondatezza degli appelli principali delle controparti;

– nondimeno la corte ha ritenuto di poter esaminare in via prioritaria l’impugnazione incidentale, “per la sua capacità assorbente”;

– al contrario, la considerazione della relazione esistente fra le diverse questioni, oggetto dell’appello incidentale e degli appelli principali, non consentiva di sovvertire l’ordine delle questioni stabilito dalla parte;

– l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi;

– si impone, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, perchè esamini gli appelli principali e liquidi le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo motivo del ricorso del Comune di Roma; accoglie il secondo; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso del Comune e il ricorso dell’Associazione Emmaus; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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