Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5134 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5134 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 25953-2015 proposto da:
LORENZI r\GOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

gg

presso lo studio

delravvocato ANDRI._\ CUCCIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BON IO L O IONICA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3009/2015 della ( ORIE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LI WICE MANNA.

Data pubblicazione: 05/03/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Lorenzi Agostino convenne in giudizio Boniolo Monica, chiedendo
dichiararsi la nullità, l’inefficacia, l’annullamento o la risoluzione di una
scrittura privata datata 20.6.2011 e, per l’effetto, condannarsi la convenuta alla
restituzione, in suo favore, della somma di euro 10.000,00 corrispostale in
esecuzione di tale scrittura.

privata era stata integralmente trasfusa nelle condizioni della separazione
consensuale omologata dal Tribunale di Lodi in data 3.10.2011.
11 Tribunale di Milano rigettò la domanda.
Sul gravame proposto dal Lorenzi la Corte di Appello di Milano confermò
la pronuncia di primo grado.
La cassazione della sentenza di appello è chiesta da Lorenzi Agostino sulla
base di tre motivi.
Boniolo Monica, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.
Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la nullità del procedimento
di primo grado per violazione dell’art. 183, co. 6, c.p.c., per aver la Corte di
Appello non concesso, nonostante una sua espressa richiesta in tal senso, i
termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. ed aver deciso l’intera causa,
uonostante avesse espressamente dichiaralo che avrebbe deciso solo le
eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controparte) è manifestamente
intOndato, in quanto:
1) in forza del combinato disposto dell’art. 187, comma i. c.p.c. e
dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima
comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. I 83 c.p.c., la
lichiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma O di

detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le
parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso
che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il
rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con
il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre
che con il . flivor legislativo per una decisione immediata della causa

3

La convenuta resistette alla domanda, deducendo che la detta scrittura

desumibile dall’art. 189 c.p.e. (Sez. 3, Sentenza n. 4767 del
11/03/2016);
2) la parte che impugni la sentenza di primo grado per la mancata
concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
deve dimostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in
concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio

difetto d’interesse (Sez. 1, Sentenza n. 6343 del 21 /03/2011);
3)

in caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell’art. 187

cod. proc: civ., per la decisione di una questione preliminare di merito o
pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione
dell’intera controversia (Sez. 1, Sentenza n. 20641 del 07/10/2011);
Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione degli artt.
167, 168, 169 e 171 c. c.. per non aver la Corte di Appello dichiarato la nullità,
l’inefficacia, l’annullamento o la risoluzione della scrittura privata datata
20.6.2011 nella parte in cui disponeva la cessione di beni contenuti nel . fòndo
patrimoniale costituito il 23.2.2004, nonostante difettasse, pur in presenza di
un figlio minore, l’autorizzazione giudiziale al trasferimento dei beni de/fondo
e tosse presente un terzo usufruttuario del tutto estraneo alle ragioni di
conservazione del ,fondo stesso) è inammissibile e, comunque, manifestamente
infondato, in quanto:
) della questione concernente la presenza di un terzo usufruttuario
iion vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto
indicare con precisione in quale thse e con quale atto processuale
‘ avesse sollevata:
2)

la censura non attinge l’autonoma io/io decidenti/ sottesa alla

pronuncia, secondo cui la necessità di una previa autorizzazione
giudiziale da parte del Tribunale per i minorenni, allorquando è
presente un figlio minore, viene meno nel caso in cui i beni, anziché
essere trasferiti a terzi, siano oggetto di trasferimenti reciproci tra i
coniugi;

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che gliene sia derivato, essendo altrimenti il gravame inammissibile per

3)

parimenti, il ricorrente non ha contrastato l’affermazione resa

dal tribunale e condivisa dalla corte territoriale (cfr. pagg. 5 e 6), a
mente della quale nell’atto costitutivo i coniugi Lorenzi-Boniolo
avevano espressamente previsto la possibilità di alienare i beni del
fondo con il solo loro consenso, anche in presenza di figli minori, in
applicazione della possibilità di deroga contemplata dall’art. 169 c.c.;

1357, 1429 e 2308 c.c.. per avere la Corte di /1ppello escluso l’errore nella
valutazione della quota sociale della Boniolo„s’enza considerare che la stima si
riferiva al valore che tale quota aveva alla data del 31.10.2010 ed era
sottoposta alla espressa condizione di scioglimento consensuale della società.
che si sarebbe dovuto verificare entro il 15.12.2011) è inammissibile, in
quanto:
) in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma
di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra
ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta rattispecie normativa, ovvero erronea
applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della thttispecie concreta – e segnato dal tatto che solo
quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Sez. U. Sentenza n. 10313 del
05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016);

2) a ben vedere, il ricorrente sollecita una differente interpretazione
degli accordi intervenuti fra le parti e del comportamento dalle stesse
tenuto, anche successivamente alla loro conclusione;

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Il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione degli artt. 1353,

3) quanto al valore in sé della quota ceduta, la cessione delle
partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la
partecipazione e solo quale oggetto mediato la quota parte del
patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le
carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni
ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza

del contratto per errore solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo,
specifiche garanzie contrattuali •Sez. 3, Sentenza n. 16031 del
19/07/2007);
4)

in caso di compravendita delle azioni di una società, che si

assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo
valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine
alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico
dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429 n. 2 cod. civ.,
relativo all’errore essenziale; pertanto, non è configurabile un’azione di
annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del
prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e
perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di
valutazione da parte dell’acquirente (nel caso di specie, imputabile
all’asserita mancata detrazione di crediti inesigibili), persino quando il
bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso:
5)

in definitiva, l’errore sul valore della cosa ougetto della

compravendita può dar luogo, se ne ricorrono i presupposti. all’azione
di rescissione per lesione e non a quella di annullamento del contratto
per vizi della volontà (Sez. 2, Sentenza n. 290 del 9 4/07/1993);
o) in ogni caso, non essendovi cenno della questione (mancata
considerazione, nella valutazione della quota, dei crediti inesigibili)
nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con

precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse sollevata;
7) il Lorenzi non ha provveduto a trascrivere, almeno nei loro
passaggi maggiormente significativi, i documenti dai quali si sarebbe

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economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento

dedotto che i crediti inesigibili erano – stati, anziché sottratti, aggiunti
agli importi su cui era fondata la stima (cfr. pag. 11 del ricorso);
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese processuali, in considerazione del mancato svolgimento di
difese da parte dell’intimata.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,

al 30 gennaio 2013). per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13,
comma 1-cpiater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella camera di consiizlio della Sesta Sezione Civile —
2 della Corte Suprema di Cassazione, addì 23.6.2017.
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di
studio dott. Andrea Penta.
IL PRESIDENTE
dr. Stefano Petitti

applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente

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