Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5133 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17209/2015 proposto da:

Comunità Montana dell’Alto Ionio, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Arno n. 6, presso lo studio dell’avvocato Morcavallo Oreste, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Impresa P.F. e C. S.a.s. in liquidazione, in persona del

liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio del Dott.

Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato Valla Giacomo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Regione Calabria;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Comunità Montana “Alto Jonio” affidò alla società P.F. & C. s.a.s. i lavori di costruzione della (OMISSIS) con contratto stipulato in data 12/4/1991 che prevedeva come termine per l’esecuzione la data del 14/5/1992.

I lavori si protrassero fino al 22/10/1997 e l’impresa appaltatrice convenne l’Ente Appaltante davanti al Tribunale Civile di Castrovillari per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle reiterate ed illegittime sospensioni dei lavori da parte della stazione appaltante, nonchè per le ragioni esplicitate nelle riserve a titolo di spese aggiuntive e revisione prezzi.

La Comunità Montana “Alto Jonio” costituitasi in giudizio chiamò in causa la Ragione Calabria per essere manlevata in caso di condanna e propose domanda riconvenzionale per il pagamento della penale applicata all’impresa. Il Tribunale di Castrovillari rigettò la domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Calabria e previo espletamento di CTU condannò la Comunità Montana “Alto Jonio” al pagamento di somme dovute a vario titolo a favore della società appaltatrice.

La Corte di Appello di Catanzaro, su impugnazione della società appaltatrice, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò inammissibile l’appello proposto dalla Regione Calabria e condannò la Comunità Montana “Alto Jonio” al pagamento di ulteriori somme a favore della società appaltatrice.

Avverso la sentenza n. 319/2015 della Corte di Appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione la Comunità Montana “Alto Jonio”, affidato a due motivi. La P.F. & C. s.a.s. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che il ricorso per cassazione proposto dalla Comunità Montana “Alto Jonio” non risulta essere stato notificato alla P.F. & C. s.a.s. in quanto la notifica dell’impugnazione, avvenuta a mezzo posta in data 2/7/2015, è stata effettuata presso lo studio dell’Avv.to Adolfo Larussa Via (OMISSIS) mentre il predetto procuratore domiciliatario aveva trasferito il proprio studio in (OMISSIS) come risulta dall’Albo degli Avvocati di Catanzaro e dal certificato prodotto in data 13/11/2018. Pertanto, anche in mancanza di specifica comunicazione del trasferimento a controparte, era onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo domicilio presso cui notificare il ricorso per cassazione.

Tuttavia la costituzione in giudizio della Impresa P.F. e C. s.a.s., ha sanato, con effetto ex tunc e conseguenziale esclusione del vanificarsi di decadenza per il sopravvenuto decorso del termine d’impugnazione, la nullità della notificazione del ricorso. Dalla nullità, ancorchè sanata, della notificazione del ricorso discende l’ammissibilità del controricorso depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. (Cass. 18 febbraio 1997, n. 1501). Infatti secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005, “Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto “ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.”. Conformi: Cass., 19242 del 2006; Cass. 12.3.2015, n. 4977).

Pertanto la costituzione in giudizio della P.F. e C. s.a.s. in liquidazione con controricorso ha sanato il difetto di notifica lamentata dalla medesima controricorrente.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Comunità Montana “Alto Jonio” denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto che le reiterate sospensioni dei lavori da parte della stazione appaltante fossero illegittime e pertanto dovessero essere risarciti alla ditta appaltatrice i conseguenti danni mentre, al contrario, le suddette sospensioni non erano il frutto di originarie carenze progettuali ma di imprevedibili esigenze sopravvenute e necessari adeguamenti di stretta necessità. Infatti, mentre originariamente la strada era lunga oltre 6 Km per un importo di 13.230.000.000 Lire, successivamente la Regione aveva ridotto lo stanziamento a Lire 7.000.000.000 e di conseguenza il progetto era stato variato e si era prevista una strada di 2,6 km. Pertanto nulla era dovuto dalla Stazione appaltante alla Impresa appaltatrice P.F. & C.. s.a.s. anche in considerazione della tardività e genericità delle riserve iscritte dall’impresa.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Comunità Montana “Alto Jonio” denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto che la ricorrente Comunità Montana “Alto Jonio” fosse responsabile della illegittima sospensione dei lavori mentre in realtà l’unica responsabile diretta era la Regione Calabria alla quale era imputabile il ritardo nell’approvazione della perizia di variante.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi.

In riferimento al primo motivo, la Corte di Appello di Catanzaro con accertamento di fatto insindacabile effettuato tramite CTU ha stabilito che la sospensione dei lavori nel corso del contratto di appalto era imputabile a carenze progettuali originarie e non piuttosto ad impreviste o imprevedibili esigenze pubblicistiche insorte durante l’esecuzione dei lavori e “men che mai per adeguare il progetto a nuove normative tecniche non meglio specificate”. Infatti la perizia di variante ha riguardato opere come la realizzazione di una rampa di accesso, tre piazzole di sosta, opere fluviali, guardarails etc. tutte consistenti in adeguamenti alla nuove normative e variazioni del progetto originario.

Tale accertamento esclude la possibilità per la Stazione Appaltante di essere esonerata dall’obbligo di risarcire i danni ex art. 1218 c.c. il quale prevede che il debitore che non esegue la prestazione non è tenuto al risarcimento del danno ove l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

In ordine al secondo motivo di ricorso occorre rilevare che il giudice di merito ha riconosciuto in parte la responsabilità della Regione Calabria, secondo la ricorrente unica responsabile dei danni provocati all’Impresa appaltatrice così come accertati dal CTU a causa del ritardo nell’approvazione della perizia di variante, affermando così la possibilità per la stazione appaltante di agire in via di regresso per la responsabilità di natura extracontrattuale della Regione. Tuttavia il giudice di secondo grado ha poi interamente posto a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento dell’importo complessivamente dovuto all’Impresa appaltatrice comprensivo “dell’ulteriore somma di Euro 506.862,2 oltre iva rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi” che il giudice di primo grado aveva imputato alla Regione per la sua protratta inerzia nell’adozione della Variante necessaria alla ripresa dei lavori, e che l’Impresa avrebbe potuto esigere con separato giudizio.

La pronuncia è esente da censura in quanto, avendo il giudice negato la responsabilità esclusiva della Regione per la sospensione dei lavori pur ponendo a suo carico una quota di responsabilità per il ritardo nell’approvazione della perizia di variante, deve essere la ricorrente a risarcire l’intero danno provocato in via contrattuale all’appaltatrice e la stazione appaltante ricorrente potrà casomai agire nei confronti della Regione in separato giudizio per responsabilità extracontrattuale.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto con condanna alle spese della ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la Comunità Montana dell’Alto Jonio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che si liquidano in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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