Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5133 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 28/06/2018, dep. 21/02/2019), n.5133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5141/2014 R.G. proposto da:

EDILSERVIZI S.r.l., L.G., L.A., L.N.,

F.D., S.P., rappresentati e difesi in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Stefano Antonio

Marchesi, con domicilio eletto in Roma, via Dionigi 57, presso lo

studio dell’avv. Anna Bevilacqua;

– ricorrenti –

contro

B.G., B.E., B.M.C.,

B.C., rappresentati e difesi in forza di procura a margine del

controricorso dagli avv. Rosa Alba Grasso e Daniela Braghieri, con

domicilio eletto in Roma, via G. Mazzini 113, presso lo studio

dell’avv. Rosa Alba Grasso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Corte d’Appello di Bologna n. 689 depositata

il 17 maggio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– la Edil Servizi S.r.l. e L.P. convenivano in giudizio i signori B.G. e Fo.Mo., al fine di fare accertare che il contratto di permuta stipulato a rogito del notaio U. il 20 maggio 1989 da L.P., da un parte, B.G. e Fo.Mo., dall’altro, costituiva formalizzazione della scrittura privata di permuta del 9 marzo 1981, intercorsa fra L. e B., che aveva stipulato in proprio e in rappresentanza della moglie Fo.;

– a tal fine precisavano:

che tale scrittura del 9 marzo 1981 contemplava, quale oggetto del trasferimento in favore del L., la particella (OMISSIS) del foglio di mappa (OMISSIS), con un conguaglio a carico del medesimo L. di Lire 30.000.000, che era stato interamente pagato;

che il B. aveva proceduto al frazionamento del terreno oggetto di permuta e dal frazionamento erano derivate la nuova particella (OMISSIS) e una particella che aveva conservato la medesima numerazione della particella oggetto di permuta, e cioè il n. (OMISSIS);

che il rogito notarile del 1989 prevedeva solo la particella (OMISSIS), senza dare conto del frazionamento;

che l’identità della numerazione aveva impedito al L. di accorgersi della restrizione dell’oggetto contrattuale in proprio danno;

che il L. aveva poi trasferito la particella (OMISSIS) alla Edilservizi S.r.l.;

-tanto premesso il L. e la Edilservizi, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Piacenza, chiedevano accertarsi che il trasferimento per atto pubblico del 1989 includeva anche la particella (OMISSIS);

– in subordine chiedevano dichiarare trasferita la proprietà della medesima particella già in forza della scrittura del 1981.

– si costituivano i convenuti e contestavano la domanda;

– il B. deduceva che il L. era a conoscenza del frazionamento, mentre la Fo. eccepiva che l’atto di permuta del 1981 non era stato dal lei sottoscritto;

– la Fo., in concomitanza con la costituzione con un nuovo difensore, introduceva poi domanda di annullamento di tale contratto del 1981;

– il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che i rapporti fra le parti fossero regolati dal solo rogito notarile del 1989, il cui oggetto era costituito dalla esclusivamente particella n. (OMISSIS) nella consistenza derivante dal frazionamento, con esclusione della particella (OMISSIS);

– contro la sentenza proponevano appello il L. e Edil Servizi;

– la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame;

– per quanto ancora interessa in questa sede, la corte dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di impugnazione diretto a contestare la ricostruzione negoziale operata dal primo giudice;

– dichiarava altresì inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con il quale gli appellanti avevano censurato la decisione nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto fondata la domanda della Fo. di annullamento del contratto del 1981;

– al riguardo la corte rilevava che il tribunale, pur avendo esaminato e trattato la relativa domanda, non aveva poi pronunciato su di essa e la decisione di primo grado non era stata censurata per omissione di pronuncia;

– per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli eredi di L.P., nel frattempo deceduto ( L.G., L.N., F.D., S.P.) e la Edilservizi sulla base di quattro, cui hanno resistito con controricorso B.G. e gli eredi di Fo.Mo. (lo stesso B.G., B.E., B.M.C., B.C.).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– il primo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.;

– la decisione è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo d’appello con cui fu censurata la ricostruzione della volontà negoziale operata dal primo giudice;

il secondo motivo denuncia motivazione omessa o insufficiente in ordine alla natura, reale o obbligatoria, dell’atto di permuta del 1981;

– i ricorrenti rimarcano che tale la questione non poteva essere elusa, in considerazione delle diverse conseguenze che derivavano nei due casi;

– in particolare il riconoscimento della natura reale del contratto, con il conseguente immediato trasferimento della proprietà, avrebbe per forza di cosa determinato l’irrilevanza delle vicende successive;

– il terzo motivo denuncia contraddittoria e illogica motivazione circa il rapporto fra l’atto di permuta del 1981 e il rogito notarile del 1989 ovvero falsa applicazione degli artt. 1522,1555,1326 e 1350 c.c.;

– si sostiene che la scrittura del 1981 aveva natura reale;

– quindi, in assenza di un atto scritto di retrocessione del bene oggetto di permuta, il trasferimento già avvenuto non era stato pregiudicato nè dal frazionamento nè dal fatto che i contraenti avevano reiterato in forma pubblica un consenso riferito a un oggetto più ristretto: non esiste, in materia immobiliare, l’istituto della rinuncia implicita;

– il quarto motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;

– la sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto che non ci fosse interesse all’impugnazione sulla domanda di annullamento della Fo.;

– la corte non ha considerato che l’appello era stato proposto al fine di evitare la formazione del giudicato sul punto;

– il primo motivo è fondato;

– la Suprema Corte in materia ha recentemente precisato “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U., n. 27199/2017);

– si ricorda che la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poichè la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo”, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado (Cass. n. 806/2009);

– i passaggi essenziali della decisione del tribunale possono compendiarsi in questo modo: a) il rogito U. ha “piena autonomia e diverso oggetto rispetto alla precedente scrittura privata”; b) il L., al momento del rogito U., era consapevole dell’avvenuto frazionamento; c) “il tenore letterale e lo specifico oggetto del rogito U. sembrano dunque dare ragione di un intervenuto accordo risolutorio quanto al mappale (OMISSIS), dovendosi altresì sottolineare che l’accordo di tal natura relativo ad immobili, secondo consolidata giurisprudenza, non richiede forma scritta”; c) il tribunale ha poi superato le obiezione fondate sulla considerazione della incompatibilità dei valori nei due atti e sul fatto che i confini indicati nell’atto comprendevano la consistenza iniziale della particella (OMISSIS);

– con il motivo d’appello ritenuto privo di specificità gli appellanti hanno censurato in primo luogo la decisione perchè il tribunale non avrebbe preso posizione univoca circa la natura, di contratto definitivo o di contratto preliminare, dell’accordo consacrato nella scrittura del 1981;

– essi proseguivano ponendo in luce il carattere ingannevole del frazionamento, evidenziando che la particella frazionata aveva conservato la numerazione originaria e che l’indicazione dei confini operata nell’atto pubblico comprendeva la consistenza iniziale della particella n. (OMISSIS);

– l’acquirente non poteva perciò accorgersi del “mutamento numerico dei mappali oggetto di permuta”;

– si sottolineava ancora che i due lotti oggetto di permuta, in base all’atto notarile del 1989, erano considerati di valore equivalente, con la conseguenza che, a voler ritenere l’atto del 1989 autonomo rispetto a quello del 1981, il conguaglio di Lire 30.000.000 versato nel 1981 era imputabile al mappale attualmente identificato dal mappale (OMISSIS), escluso dal trasferimento;

– si sottolineava ancora che il mappale (OMISSIS) fu demarcato materialmente dopo molti anni dal trasferimento dell’anno 1989, mentre in precedenza il terreno era unico: ciò rendeva non credibili le deposizioni dei testi là dove costoro avevano riferito, in contrasto con l’unicità del terreno, che il L. non avesse coltivato la porzione di cui alla scrittura del 1981 nella sua intera consistenza;

– la Corte d’appello ha ritenuto in primo luogo che il tribunale avesse qualificato la scrittura quale contratto preliminare;

– ha poi ripercorso gli argomenti usati dal giudice di primo grado, ritenendo che non fosse stata sollevata alcuna censura sul fatto che il L. avesse consapevolmente stipulato nel 1989 con riferimento a un oggetto più ristretto rispetto a quello della scrittura del 1981; nonchè sull’avvenuta parziale risoluzione dell’accordo del 1981 operata con l’accordo del 1989; e neanche sulla dichiarazione resa dal L. in occasione della vendita a Edilservizi, là dove egli si era dichiarato proprietario della particella (OMISSIS) per usucapione;

– ha quindi ritenuto che gli altri argomenti usati per contestare la decisione fossero irrilevanti, attesa l’idoneità degli argomenti non specificamente censurati a sorreggere la decisione del primo giudice;

– tale valutazione non può condividersi;

– l’intera impalcatura della sentenza di primo grado poggia sul fatto che la volontà del L. si fosse consapevolmente diretta verso un oggetto più ristretto rispetto a quello contemplato nella scrittura privata del 1981, tale da non comprendere la particella (OMISSIS) derivante dal frazionamento;

– ebbene, le ragioni di censura con cui si evidenziava il carattere ingannevole del frazionamento e il fatto che nell’atto del 1989 furono richiamati i confini del 1981, nonchè i rilievi logici fondati sulla incompatibilità del valori, miravano, nelle intenzioni degli appellanti, a sconfessare la tesi della consapevole stipulazione con oggetto più ristretto;

– esse, pertanto, coinvolgevano l’intera ricostruzione della vicenda operata dal tribunale, che nella (voluta) diversità dei due oggetti trovava il proprio necessario antecedente logico giuridico, imponendo quindi alla corte il riesame dell’intera vicenda;

“L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purchè tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione” (Cass. n. 2973/2006; n. 8604/2017; n. 9202/2018);

– l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo;

– il quarto motivo è infondato;

– la corte d’appello ha escluso che, sulla domanda di annullamento del contratto proposta dalla Fo., ci fosse statuizione del primo giudice suscettibile di giudicato;

– tale decisione del giudice d’appello non ha costituito oggetto di impugnazione da parte di chi aveva proposta la domanda rispetto ala quale, secondo la corte di merito, c’era stata omissione di pronuncia;

– conseguentemente i ricorrenti, destinatari di quella stessa domanda, non hanno interesse a sollevare la questione;

– si ricorda che il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato, ancorchè implicitamente, sulla portata dell’atto di appello e, quindi, sull’esistenza o meno del suddetto giudicato, poichè in tal caso la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass. n. 15950/2000; n. 4893/2004);

– in conclusione si impone, in relazione al primo motivo, la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bologna affinchè esamini l’appello e liquidi le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; rigetta il quarto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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